COMUNE di U D I N E
REGOLAMENTO COMUNALE
SULLA TUTELA DEGLI ANIMALI
Titolo I –
PRINCIPI
Art. 1-
Oggetto del regolamento.
1. Il Comune di Udine (denominato, per semplicità, "il Comune"), al fine di favorire la corretta convivenza
fra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, promuove e sostiene iniziative e interventi
rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali.
2. Il Comune individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto e alla tolleranza verso
tutti gli esseri viventi e, in particolare, verso le specie più deboli.
3. Il Comune promuove nel sistema educativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto
all'infanzia e ai giovani, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con essi.
4. Il Comune, in base alla L. 281/91, alla L.R. 39/90 ed alla normativa nazionale a tutela degli animali,
promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i
maltrattamenti e il loro abbandono.
5. Il Comune si adopera a diffondere e promuovere quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle
Leggi statali e regionali.
6. Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali.
7. Il Comune, allo scopo di favorire l'affidamento e l’adozione degli animali che vivono presso le proprie
strutture ricettive e/o quelle convenzionate, organizza e promuove politiche, iniziative e campagne di
sensibilizzazione nonché attività di informazione mirate a incentivare l'adozione degli animali
abbandonati e finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo.
Il Comune, in collaborazione con le Associazioni Animaliste e Protezioniste e altri soggetti pubblici e
privati, allo scopo di favorire il mantenimento del rapporto affettivo uomo - animale, promuove politiche e
iniziative volte a contenere o evitare la procreazione indesiderata degli animali, anche se detenuti dai
privati, prestando particolare attenzione alle fasce di cittadini con disagio economico ed in particolare gli
anziani, possano continuare a vivere o comunque avere contatti col proprio animale.
8. Il Comune, ritenendo che il rapporto con gli animali concorra al pieno sviluppo della persona, contrasta
ogni atto di discriminazione nei confronti dei possessori di animali. Contrasta altresì ogni comportamento
finalizzato a impedire la presenza di animali all'interno del nucleo familiare e qualsiasi atto che ostacoli la
serena convivenza fra la specie umana e gli animali.
9. Le modifiche degli assetti del territorio devono tener conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati
per la loro esistenza.
10. Il Comune promuove lo sviluppo della ricerca di metodi alternativi che non si avvalgono di
sperimentazione animale.
11. Il Comune non promuove iniziative che implichino l’impiego di pellicce.
Art. 2 -
Competenze del Comune.
1. Il Comune esercita la tutela degli animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.
2. In applicazione della Legge 11 febbraio 1992 n. 157, il Comune tutela le specie di mammiferi ed uccelli
ed altri animali appartenenti alla fauna selvatica che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero
nel territorio comunale.
3. Al Comune, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle
norme relative alla protezione degli animali, nonché l’attuazione delle disposizioni previste nel presente
Regolamento anche mediante l’adozione di specifici provvedimenti applicativi.
4. Per la valutazione degli aspetti scientifico-naturalistici delle questioni relative alla fauna selvatica cittadina
il Comune farà riferimento al Museo Friulano di Storia Naturale. Questa attività di consulenza si rivela
essenziale sia per la gestione delle potenziali situazioni di conflitto tra uomo e varie specie autoctone ed
alloctone nell’ambito urbano (infestazioni vere o presunte, nonché situazioni di potenziale rischio
igienico-sanitario), sia per la corretta valutazione del pregio biologico delle diverse specie di volta in volta
segnalate.
Titolo II -
DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 3 -
Definizioni.
1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente Regolamento,
si applica a tutte le specie di animali vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e detenuti a
qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.
Art. 4 -
Ambito di applicazione.
1. Le norme di cui al presente Regolamento si applicano agli individui di tutte le specie animali che si trovano
o dimorano, anche temporaneamente, nel territorio del Comune di -Udine.
Titolo III -
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 5 –
Obblighi dei detentori di animali.
1. Chi a qualunque titolo detiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua
tutela, in particolare :
a) Gli animali dovranno essere fatti visitare da un medico veterinario ogni qualvolta il loro stato di salute lo
renda necessario.
b) Gli animali dovranno essere accuditi e alimentati secondo la specie, classi d’età, sesso, stato fisiologico e
la razza alle quali appartengono. Dovrà essere garantito cibo di qualità e in quantità idonea, acqua sempre
fresca e pulita e un ricovero coibentato.
c) A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la
possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche,
fisiologiche e comportamentali.
d) I proprietari e i detentori a qualsiasi titolo di un animale devono assicurare la regolare pulizia degli spazi di
dimora dell’animale stesso.
e) I proprietari di cani, entro quindici giorni, hanno l’obbligo di denunciare la nascita di cucciolate al
competente ufficio comunale o all’Unità Funzionale di Sanità Pubblica Veterinaria della ASL. I detentori
devono denunciare il furto, la scomparsa o la morte di un animale anche qualora tali eventi si verifichino
nel periodo antecedente alle operazioni di iscrizione all’anagrafe canina e di identificazione.
f) Il competente Ufficio per la tutela degli animali del Comune promuove ed incentiva annualmente anche
con l’aiuto dei Servizi Veterinari delle Aziende USL, dei veterinari liberi professionisti e della Polizia
Municipale, campagne di sterilizzazione per i cani e gatti detenuti a qualsiasi titolo garantendo i relativi
adempimenti di iscrizione all’anagrafe canina e apposizione del sistema identificativo (microchip).
Art. 6 -
Maltrattamento di animali.
1. E’ vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e
che contrasti le vigenti disposizioni.
2. E’ vietato tenere animali in spazi angusti, tenere permanentemente cani e gatti in terrazze o balconi o,
anche per gli altri animali, in spazi comunque non compatibili con il loro benessere psico-fisico e con le
rispettive caratteristiche etologiche, isolarli in cortili, rimesse, box o cantine oppure segregarli in
contenitori o scatole, anche se poste all’interno dell’appartamento.
3. E’ vietato tenere cani ed altri animali all’esterno sprovvisti di un idoneo riparo, privarli dell’acqua e del
cibo necessario o sottoporli a condizioni climatiche tali da nuocere alla loro salute.
In particolare la cuccia deve essere adeguata alle dimensioni dell’animale, dovrà avere il tetto
impermeabilizzato; deve essere chiusa su tre lati, alzata dal suolo, e non posta in ambienti che possano
risultare nocivi per la salute dell’animale.
4. E’ vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di
salute o privarli dei necessari contatti sociali intraspecifici ed interspecifici tipici della loro specie.
5. E’ vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita se non per gravi
motivazioni certificate da un medico veterinario.
6. E’ vietato detenere permanentemente animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per
cure e ad eccezione di uccelli, piccoli roditori, anfibi, rettili, pesci, e simili.
7. E’ vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica o psichica; è altresì vietato
detenere “qualora la legge non lo consenta” animali in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che
impediscono all’animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
8. E’ vietato addestrare animali appartenenti a specie selvatiche.
9. E’ vietato utilizzare animali a scopo di scommesse e combattimenti.
10. E’ vietato colorare in qualsiasi modo gli animali tranne come sistema di marcaggi temporanei con metodi
incruenti e che non creino alterazioni comportamentali ed effettuati solo da enti di ricerca ufficialmente
riconosciuti.
11. E’ vietato trasportare, mantenere e/o stabulare animali in carrelli chiusi o in condizioni e con mezzi tali da
procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno
consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi, salvo parere scritto e motivato di
un medico veterinario, il quale dovrà stabilire la data d’inizio e fine del trattamento. Inoltre, il trasporto su
rimorchi deve prevedere accorgimenti tali che i gas di scarico del mezzo trainante non possano essere
respirati dagli animali. Le gabbie, i cesti o i cassoni contenenti animali devono essere manipolati con cura.
E’ vietato lasciarli cadere o rovesciarli. Deve essere assicurata la disponibilità di acqua ad intervalli regolari.
12. E’ vietato condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento.
13. E’ vietato esporre animali in luoghi chiusi a suoni, rumori ad un volume tale da essere considerato nocivo
per loro.
14. E’ vietato lasciare animali incustoditi chiusi in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio o altro mezzo di
contenzione in condizioni di disagio per l’animale.
15. E’ vietato non garantire agli animali detenuti a qualsiasi titolo l’alternanza naturale del giorno e della notte
salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilirne la data d’inizio e fine del
trattamento;
16. E’ vietato trasportare o porre animali nel baule dell’autovettura, anche se ferma, quando questo è
separato o non è tutt’uno con l’abitacolo; il divieto vale anche se il portellone posteriore è parzialmente
aperto o sono stati predisposti areatori.
17. E’ vietato stabulare animali in gabbie con la pavimentazione in rete, tale precetto non si applica a quelle
gabbie che hanno una pavimentazione di almeno il 50% della superficie piena.
18. E’ vietato mettere gatti alla catena o lasciarli chiusi in gabbie per più di sei ore salvo motivata
disposizione scritta del medico veterinario che ha l’obbligo di indicare la data d’inizio e fine del
trattamento.
19. E’ vietato mantenere animali selvatici o esotici alla catena, permanentemente legati al trespolo o senza la
possibilità di un rifugio ove nascondersi alla vista dell’uomo, questo rifugio dovrà essere di grandezza
adeguata e tale da contenere tutti gli animali stabulati nella gabbia; per gli animali solitari ve ne dovrà
essere una per soggetto.
20. E’ fatto obbligo ai detentori di animali esotici e selvatici detenuti in cattività di riprodurre per quanto
possibile le condizioni climatiche, fisiche ambientali dei luoghi ove queste specie si trovino in natura per
evitare stress psico-fisico, e di non condurli in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
21. E’ vietata l’immissione in natura su tutto il territorio comunale di animali alloctoni.
22. E’ vietato l’uso di animali vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile
altro tipo di alimentazione attestata da un medico veterinario e per quelli degli enti autorizzati dal
competente Ufficio comunale per la tutela degli animali. Tale dichiarazione in copia deve essere inviata al
competente Ufficio per la tutela degli animali con l’indicazione dei rivenditori dove si acquistano od
ottengono a qualsiasi titolo gli animali per l’alimentazione.
23. Se non per motivi di tutela degli stessi animali e salvo quanto previsto dal Regolamento d’Igiene, è
vietato fissare un numero massimo di animali domestici detenibili in abitazioni, ed è vietato impedire ai
proprietari o detentori di animali domestici di tenerli nella propria abitazione. L’accesso degli animali
domestici all’ascensore condominiale deve essere disciplinato dal Regolamento di condominio ove
esistente.
24. E’ vietato l’allevamento di animali al fine di ottenere pellicce.
25. E’ vietata la vendita, la detenzione e l’uso di collari che provochino scosse elettriche, di collari a punte e
di collari che possono essere dolorosi e/o irritanti per costringere l’animale all’obbedienza o per impedire
l’abbaiare naturale.
26. E’ vietato l’uso per i cani di collari a strangolo, di museruole “stringi bocca” salvo addestramento o
speciali deroghe certificate dal medico veterinario che ne attesti la necessità. Il certificato, in originale,
dovrà prevedere il periodo di utilizzo e deve sempre accompagnare l’animale.
27. Ai sensi dell’articolo 10 della Convenzione ETS n.125 del Consiglio d’Europa per la protezione degli
animali da compagnia è fatto divieto di tagliare o modificare code ed orecchie di animali domestici, tagliare la
prima falange del dito dei gatti ovvero praticare la onisectomia, operare la devocalizzazione.
28. E’ vietato l’uso, la detenzione e la vendita di colle per catturare mammiferi, rettili, anfibi ed uccelli sul
territorio comunale.
29. E’ vietato l’uso di macchine per il lavaggio o l’asciugatura di animali che non consentono all’animale una
respirazione esterna alle macchine stesse.
30. E’ vietato conservare ed esporre crostacei vivi al di fuori di adeguate vasche, all’interno di frigoriferi o su
ghiaccio.
6 bis
Sequestro di animali
1. In caso di animali tenuti in stato di denutrizione o sofferenza per precarie condizioni di salute e/o di
situazioni di maltrattamento:
a) Gli organi di vigilanza accertano la violazione e denunciano l’illecito all’Azienda Sanitaria competente;
b) Gli animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni
o enti che ne facciano richiesta individuati con Decreto del Ministero della Salute, adottato di
concerto con il Ministro dell’Interno.
Art. 7 -
Abbandono di animali.
1. E’ vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenenti alla fauna
autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi
tipologia di corpo idrico fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di
fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero o Istituti scientifici autorizzati ai sensi delle leggi
vigenti.
2. Chiunque sia stato sanzionato per abbandono di un animale o per maltrattamento non può detenere
animali a qualsiasi titolo.
Art. 8 -
Avvelenamento di animali sia di specie domestiche che selvatiche.
1. E’ proibito a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare, abbandonare, depositare esche
e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive, compresi vetri, plastiche e metalli o
materiale esplosivo. Il divieto si applica anche a qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter
causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce.
2. Il proprietario o il responsabile dell’animale deceduto a causa di esche o bocconi avvelenati o che
presenta sintomi di avvelenamento, ha l’obbligo di segnalare il caso alle Autorità competenti, tramite il
medico veterinario che emette la diagnosi di sospetto sulla base di una sintomatologia conclamata.
3. Il medico veterinario libero professionista che emette diagnosi di sospetto avvelenamento di un
esemplare di specie animale domestica o selvatica, deve darne immediata comunicazione al Sindaco e al
Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria Locale. In caso di decesso dell’animale,inoltre, deve inviarne
le spoglie e ogni altro campione utile all’identificazione del veleno o della sostanza che ne ha provocato
la morte, all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio, accompagnati da referto
anamnesico al fine di indirizzare la ricerca analitica.
4. Il Servizio veterinario ufficiale dell’Azienda Sanitaria locale, riceve anche le segnalazioni provenienti da
altre Autorità Competenti (Corpo Forestale dello Stato, Polizia Municipale, Forze di Polizia ecc.) ed è
obbligato a segnalare al Sindaco tutti i casi di avvelenamento di animali di cui viene a conoscenza
indicando il tipo di veleno usato e la zona colpita. In caso di decesso dell’animale l’ASS invia le spoglie e
ogni altro campione utile all’identificazione del veleno o della sostanza nociva, all’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale per le finalità di cui al comma 3.
5. Il Sindaco ai sensi dell’art. 4, comma 1, dell’O.M. 18/12/2008, ricevuta la segnalazione, darà immediate
disposizioni per l’apertura di un’indagine, da effettuare in collaborazione con le altre Autorità
competenti, al fine di prevenire l’avvelenamento di ulteriori animali e rischi per la salute pubblica e
l’ambiente. Inoltre, in caso di accertata presenza di bocconi ed esche di cui sopra, provvederà ad attivare
tutte le iniziative necessarie alla bonifica del terreno e/o luogo interessato dall’avvelenamento,
segnalandolo con apposita cartellonistica per tutto il periodo ritenuto necessario e intensificando i
controlli da parte delle Autorità preposte.
6. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, eseguite da ditte specializzate, debbono essere
effettuate con modalità tali da non nuocere e publicizzate con almeno cinque giorni d’anticipo. La
tabellazione dovrà contenere l’indicazione della presenza del veleno, gli elementi identificativi del
responsabile del trattamento, la durata del trattamento e le sostanze utilizzate. Al termine delle
operazioni di derattizzazione/disinfestazione le stesse devono provvedere alla bonifica del sito mediante
il ritiro delle esche non utilizzate e delle carcasse degli animali infestanti (topi, ratti ecc.). I titolari delle
ditte di disinfestazione saranno considerati responsabili dell’avvelenamento di specie protette
conseguentemente al trattamento di sisinfestazione.
Art. 9 -
Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico della Provincia di Udine.
1. E’ consentito l’accesso degli animali domestici su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nella
Provincia di Udine con le seguenti modalità e limitazioni:
- trasporto su tutte le vetture dei cani che accompagnano i non vedenti, tenuti al guinzaglio;
- trasporto di animali domestici o d’affezione di sola taglia piccola e media, ai quali sia stato applicato un
congegno atto a renderli inoffensivi (museruola, guinzaglio) o sistemati in apposito contenitore delle
dimensioni dei normali colli già ammessi (25x30x50);
- è ammesso un solo cane per vettura, non comprendendo in tale computo i cani guida per i non vedenti.
Il detentore a qualsiasi titolo dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno
alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.
- Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà, tramite
preventiva comunicazione telefonica se prenotati, di accettare o rifiutare il trasporto di animali .
- Temporanei esoneri per le previsioni del presente articolo possono essere concessi all’obbligo della
museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione
veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo.
Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà
gli accorgimenti necessari.
Art. 10 -
Divieto di accattonaggio con animali.
1. E’ fatto assoluto divieto di detenere o utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica
dell’accattonaggio.
2. Gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze saranno sequestrati a cura degli organi di vigilanza e
ricoverati presso il canile sanitario o altro luogo idoneo e verificato lo stato di salute e la regolare
iscrizione all’anagrafe canina di competenza.
Art. 11 -
Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio.
1. E’ fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire direttamente o indirettamente, con
qualsiasi mezzo, animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita (giochi, lotterie, tiri a segno, pesche,
sagre ecc. E’ altresì vietata la cessione a qualsiasi titolo di animali in luoghi pubblici e di cani non iscritti
all’anagrafe canina (esclusi negozi autorizzati).
2. La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni (regolarmente iscritte all’Albo
regionale di cui all’art.6 della L.R.39/90) nell’ambito delle iniziative a scopo di adozione preventivamente
comunicate ed autorizzate dall’Ufficio competente per la tutela degli animali.
Art. 12 –
Divieti e regolamentazione di spettacoli e intrattenimenti con l’utilizzo di animali.
1. E’ vietata su tutto il territorio qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato
effettuato a scopo di lucro che contempli, in maniera totale o parziale, l’utilizzo di animali in condizioni di
disagio per l’animale, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche.
Tale divieto non si applica alle gare ippiche svolte in luoghi regolarmente autorizzati, purché non ledano la
dignità degli animali in esse impiegati.
2. E’ vietata altresì qualsiasi forma di addestramento di animali finalizzata alle attività di cui al presente articolo.
3. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 12 comma 1, l’utilizzo di animali è consentito ai circhi e mostre
faunistiche itineranti unicamente in base alle modalità di cui al successivo Allegato A afferente anche al
rilascio delle autorizzazioni sanitarie in merito alla detenzione di animali.
4. E’ vietato l’impiego di animali di qualsiasi specie come richiamo del pubblico per esercizi commerciali,
mostre e circhi.
5. E’ sempre vietata l’esposizione di animali vivi in tutti quegli esercizi commerciali non autorizzati per il
commercio di animali (es. discoteche, centri commerciali, ristoranti, pub ecc.) con la sola esclusione di
acquari contenenti esclusivamente pesci. In ogni caso gli acquari non possono essere collocati in ambienti
esposti a forti rumori e a repentini mutamenti di luce. L’utilizzo di animali per riprese cinematografiche, TV,
pubblicità, deve essere preventivamente comunicato all’area dipartimentale di Sanità Pubblica Veteri
naria del ASS. competente, che potrà stabilire di volta in volta in maniera specifica le modalità di tutela dei
soggetti che si intendono impiegare.
6. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui ai commi precedenti del presente
articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta la sospensione
immediata dell’attività, oltre all’applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.
Art. 13 -
Smarrimento-Rinvenimento-Affido.
1. In caso di smarrimento di un animale il detentore ne dovrà fare tempestiva denuncia entro 48
(quarantotto) ore al servizio Anagrafe canina del Comune di residenza, o agli organi di Polizia Locale che lo
comunicheranno al Servizio veterinario dell’Azienda Sanitaria competente per territorio.
2. Chiunque rinvenga animali randagi, vaganti, abbandonati o feriti è tenuto a comunicarlo al Servizio
veterinario competente per territorio ed al Servizio Anagrafe canina del Comune.
3. In caso di rinvenimento di un animale il cittadino, per quanto possibile e a proprio rischio, può effettuare la
messa in sicurezza dell’animale stesso.
4. Gli animali non possono essere dati in adozione, anche temporanea, né ceduti a qualsiasi titolo, a coloro
cheabbiano riportato condanna o abbiano patteggiato pene per abbandono, maltrattamento, combattimenti
ouccisione di animali.
Art. 14–
Fuga, cattura, uccisione di animali.
1. La fuga di un animale pericoloso dovrà essere immediatamente segnalata al Servizio Veterinario
dell'Azienda ASS competente per territorio, all’Ufficio comunale competente per la tutela degli animali ed
alle Forze dell’Ordine. L’animale dovrà essere catturato da personale autorizzato con metodi incruenti e
indolori o con l’utilizzo di strumenti di narcosi a distanza.
2. La soppressione degli animali, detenuti in canili o di proprietà è consentita esclusivamente se gravemente
malati e non più curabili (o di comprovata pericolosità) con terapie chirurgiche o farmacologiche, con attestazione del
veterinario che la effettua con metodi eutanasici e con trasmissione del certificato di morte al Servizio Veterinario
dell’Azienda ASS competente per territorio o all’Ufficio competente per la tutela degli animali con specificazione
delle cause che hanno portato alla decisione.
3. La soppressione di cani e gatti ospitati presso i canili municipale o convenzionati con il Comune potrà avvenire
soltanto se gravemente malati e non più curabili (o di comprovata pericolosità) con metodi incruenti e indolori.
4. Chiunque sia sanzionato ai sensi del comma 2 e 3.del presente articolo non può detenere animali a qualsiasi
titolo. I medici veterinari liberi professionisti sanzionati ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo soggiacciono
alla chiusura dell’attività per un periodo di 30 (trenta) giorni. Le Associazioni protezioniste operanti sul territorio e
l’ufficio comunale competente possono segnalare all’ Ordine dei veterinari ed al Servizio Veterinario Regionale, le
violazioni accertate, le inadempienze dei veterinari relative a quanto disposto dai commi 2 e 3 del presente
articolo.
Art. 15 -
Pet therapy.
1. Il Comune di Udine promuove nel suo territorio le attività di cura, riabilitazione e assistenza con l’impiego
di animali, secondo i principi della “Pet-Therapy” intesa come attività complessa che richiede il concorso di diverse
discipline, intrapresa mediante l’utilizzo del rapporto essere umano – animale in campo medico e psicologico,
coinvolgendo gli animali che rispondono a precisi requisiti nel rispetto delle loro caratteristiche etologiche,
garantendo il benessere psicofisico dei soggetti coinvolti.
La pet-therapy si divide in due distinte categorie:
- Attività Assistite con Animali (Animal- Assisted Activities o AAA) e
- Terapie effettuate con l’ausilio di animali (Animal-Assisted Therapy o AAT).
Le AAA si pongono come obiettivo primario il miglioramento della qualità di vita di alcune categorie di persone (anziani,
detenuti, tossico dipendenti, non vedenti, ecc…).
Le AAT sono delle coterapie finalizzate a migliorare le condizioni di salute di un paziente, mediante il raggiungimento di
obiettivi definiti
2. A condurre le attività dovranno essere le persone che dimostrino di aver conseguito titoli di studio confacenti
allo scopo.
3. La cura e la salute degli umani in queste attività non potrà essere conseguita a danno della salute e dell’integrità
degli animali.
4. Quanti vogliano avviare o gestiscono attività di pet therapy dovranno presentare comunicazione all’Ufficio
competente per la tutela degli animali che farà conoscere queste disposizioni e vigilerà sulla loro applicazione.
5. Ai fini della corretta attuazione dei programmi di attività assistite dagli animali (AAA) e di terapie assistite dagli
animali (AAT) è vietata l'utilizzazione di cuccioli, di animali selvatici ed esotici.
6. Tutti gli animali impiegati in attività e terapie assistite devono avere idonee capacità fisiche e psichiche, fra
le quali in particolare la socievolezza e la docilità, nonché l'attitudine a partecipare a programmi di AAA e di AAT. In
nessun caso le loro prestazioni devono comportare per l'animale fatiche o stress psichici o fisici, né consistere in
attività che comportino dolore, angoscia, danni psico-fisici temporanei o permanenti, ovvero sfruttamento.
7. Gli animali impiegati in programmi di AAA e di AAT sono sottoposti a controlli periodici relativi al permanere
delle condizioni di salute e in generale di benessere richieste ai fini del loro impiego da parte del medico
veterinario, in collaborazione con l'addestratore. Gli animali che manifestano sintomi o segni di malessere psicofisico
sono esclusi dai programmi di AAA e AAT e fatti adottare. Al termine della carriera, agli animali viene
assicurato il corretto mantenimento in vita, anche attraverso al possibilità di adozione da parte di associazioni e
privati escludendo esplicitamente la possibilità di macellazione per quelli utilizzati a fini alimentari.
8. Gli animali impiegati in programmi di AAA e AAT devono provenire possibilmente da canili e rifugi pubblici e
privati gestiti da Onlus o da allevamenti per fini alimentari o da maneggi.
Art. 16 –
Allevamento, esposizione e cessione a qualsiasi titolo di animali.
1. Le manifestazioni pubbliche che coinvolgono animali sono soggette ad autorizzazione sentito il parere
dell’Azienda Sanitaria in relazione al benessere degli animali che si prevede di utilizzare e per i quali gli
organizzatori faranno richiesta almeno trenta giorni prima dell’evento, specificando il nominativo del medico
veterinario responsabile dell’assistenza zooiatrica presente per tutta la durata della manifestazione, elenco,
origine e proprietari di tutti gli animali.
2. E’ fatto divieto agli esercizi commerciali fissi di vendita di animali da compagnia, di esporre animali dalle vetrine
o all’esterno del punto vendita.
3. Gli animali detenuti all’interno dell’esercizio commerciale per il tempo ritenuto necessario, dovranno essere
sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti regolarmente di acqua e di cibo.
4. Non sono consentite le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita diretta o indiretta
di animali.
5. La vendita degli animali negli esercizi commerciali in possesso delle regolari autorizzazioni previste deve
avvenire nel rispetto delle disposizioni stabilite all’articolo 5, al fine di evitare situazioni di stress o di
sovraffollamento.
6. Gli esercizi commerciali devono osservare le disposizioni relative alle dimensioni minime delle gabbie dei volatili,
degli acquari e di qualsiasi contenitore atto a stabulare animali e quelle inerenti la detenzione degli animali stessi
fissate dal presente Regolamento.
7. Con Determinazione Dirigenziale dell’Ufficio competente per la tutela degli animali potranno essere dettate
ulteriori specifiche disposizioni relative alle caratteristiche ed alle dimensioni di gabbie, teche, e recinti nei quali
vengono custoditi ed esposti gli animali negli esercizi commerciali.
8. Non potranno essere effettuate vendite e cessioni a qualsiasi titolo di animali a minori di anni 18.
9. L’attivazione degli impianti gestiti da privati per l’allevamento, l’addestramento, il commercio o la custodia
di animali deve ottenere il parere dell’Ufficio competente della ASS ai fini di poter assicurare condizioni di benessere
degli animali.
10. La vendita, la cessione a qualsiasi titolo o l’affidamento di cani e gatti può avvenire solo dopo i due mesi di vita,
in allevamenti autorizzati, negli esercizi commerciali a norma di legge e nel canile dell’Azienda Sanitaria, nei canili
convenzionati e in quelli privati previo rilascio all’acquirente, quindi al nuovo proprietario, di un certificato
veterinario di buona salute e di almeno una copia di pubblicazione sulle necessità etologiche dell’animale in
questione ed informazioni scritte sugli obblighi di leggi e regolamenti.
11. E’ vietata qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne
l'aggressività.
12. E’ vietato all’interno del territorio comunale la riproduzione e la vendita di animali pericolosi come definiti
dal Decreto Interministeriale 19 aprile 1996 le cui specie sono specificate negli allegati A e B del decreto stesso e
con le esclusioni previste dall’art 3 del decreto.
Art. 17 –
Macellazione degli animali.
1. La macellazione di suini, ovi-caprini, pollame per uso privato familiare può essere consentita a domicilio ai sensi
delle leggi vigenti, previa autorizzazione del Comune ai sensi dell’articolo 13 del Regio Decreto 3298/29, sentito il
parere del competente servizio del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria. L’autorizzazione sarà
rilasciata a condizione che sia previsto ed utilizzato apposito sistema di stordimento dell’animale ai sensi del
Decreto Legislativo 333 del 1998.
2. La macellazione a domicilio dei bovini per uso privato familiare è vietata ai sensi delle leggi vigenti.
3. E’ fatto divieto di macellare animali nelle “fattorie didattiche” durante la visita di minorenni.
Art. 18 -
Inumazione di animali.
1. Oltre all’incenerimento negli appositi impianti autorizzati di animali deceduti è consentito al proprietario il
sotterramento di animali da compagnia, in terreni privati escluso qualsiasi pericolo di malattie infettive ed infestive
trasmissibili agli umani ed agli animali ai sensi del Regolamento 1069/2009 CE.
2. ll Comune di Udine ai sensi della normativa regionale vigente può individuare nel PRGC aree per cimiteri per cani,
gatti ed altri animali.
Art. 19 –
Destinazione di cibo per animali.
Il Regolamento 1069/2009 CE cataloga i generi alimentari non consumati derivanti dalle mense o ristoranti di tipo solido, cotti o crudi, come sottoprodotti di Categoria 3 per cui non è possibile destinare tali prodotti ad uso cibo per animali d’affezione.
Art. 20 –
Scelte alimentari.
1. Nelle mense direttamente gestite dal Comune di Udine viene garantita, a chiunque ne faccia espressa richiesta,
la possibilità di optare per un menù vegetariano (nessun prodotto derivante dall’uccisione di animali, uova da
allevamento all’aperto) oppure vegan (nessun prodotto di origine animale).
Art. 21 –
Associazioni animaliste e zoofile.
1. Le Associazioni animaliste e le associazioni zoofile iscritte nell’elenco delle Associazioni per la tutela degli animali
di cui all’art.6 della L.R. 39/90, nonché gli altri enti pubblici e privati il cui statuto preveda precipui compiti di
protezione animale, collaborano con il Comune per sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali
urbanizzati e i rapporti fra uomo e animale. A tal fine:
a) possono gestire in convenzione, strutture di ricovero per animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento
del benessere animale;
b) collaborano alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale
ed all’applicazione del presente Regolamento;
Titolo IV –
CANI
Art. 22
Doveri del proprietario.
1 Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale e
risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall’animale
stesso.
2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il
relativo periodo.
3. I proprietari e/o detentori dei cani devono:
a. affidare il cane solo a persone in grado di gestirlo correttamente;
b. adottare tutte le misure necessarie atte ad impedire agli stessi di vagare incustoditi in qualsiasi luogo pubblico;
c. prevenire situazioni di pericolo o di molestia in danno di altri animali o di persone, provvedendo a delimitare
adeguatamente gli spazi a contatto con l’esterno ed a segnalare la presenza di cani con appositi cartelli;
d. assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e
animali rispetto al contesto in cui vive.
e. assicurarsi che il cane sia identificato tramite microchip e registrato all’anagrafe canina del proprio comune
di residenza Legge Regionale 04 Settembre 1990 N° 39 Artt 3° E 4°.
4. I proprietari di cani segnalati o ritenuti da Veterinari competenti a potenziale/elevato rischio morsicature e
inseriti nell’apposito registro tenuto dai Servizi Veterinari, hanno l’obbligo di stipulare una polizza di
assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio animale e devono applicare
sempre, sia il guinzaglio che la museruola, al cane, quando si trova nei luoghi aperti al pubblico.
E' vietato possedere o detenere cani registrati ai sensi del comma 4:
a) ai delinquenti abituali o per tendenza;
b) a chi e' sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
c) a chiunque abbia
riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio,
punibile con la reclusione superiore a due anni;
d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di cui
agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies del codice penale e, per quelli previsti dall'art. 2 della
legge 20 luglio 2004, n. 189;
e) ai minori di 18 anni, agli interdetti ed agli inabili per infermità di mente.
Art. 23 -
Attività motoria e rapporti sociali.
1. Chi detiene a qualsiasi titolo un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l’opportuna attività motoria. I
cani custoditi in appartamento, in box o recinto con spazio all’aperto devono poter effettuare regolari uscite. Tale
obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore a quella minima richiesta
dal successivo articolo 25.
2. Ogni canile o rifugio pubblico o privato deve disporre di un’adeguata area di sgambamento per i cani, da usare
con regolarità per ogni cane detenuto.
3. Al fine di tutelarne il benessere è consentito far abbeverare animali domestici o attingere acqua per lo stesso
fine dalle fontane pubbliche.
Art. 24 -
Divieto di detenzione a catena.
E’ vietato detenere cani legati o a catena. È consentito legare momentaneamente il cane solo in casi di effettiva
urgenza o pericolo e per periodi di tempo non superiori ad otto ore nell’arco della giornata. La catena deve essere
di almeno 6 metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno metri 5 e di altezza metri 2 dal terreno;
la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità. Dimensione e peso della fune dovranno
essere proporzionati alla grandezza dell’animale.
Nessun intralcio dovrà trovarsi nello spazio di scorrimento del cane (per evitare impiglio e/o strozzature)
Art. 25 -
Dimensioni dei recinti.
1. Per i cani custoditi in recinto la superficie di base non dovrà essere inferiore a mq 20 (venti), ogni recinto non
potrà contenere più di 2 (due) cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento, ogni cane in più
comporterà un aumento minimo di superficie di mq. 6.
2. Per i cani custoditi in box chiusi (canili) la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 10
(dieci) per cane. Ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di mq 6 (sei), come previsto
dall’Art. 11 del Decreto del Pres. della Regione 10 giugno 2011, n. 0134/ Pres..
Art. 26 -
Guinzaglio e museruola.
1. I cani di proprietà circolanti nelle pubbliche vie o in altri luoghi aperti frequentati dal pubblico, nonché nei
luoghi condominiali comuni, sono condotti con guinzaglio di lunghezza non superiore a un metro e mezzo. La
museruola, rigida o morbida, va sempre portata con sé e applicata al cane in caso di rischio per l’incolumità di
persone o animali o su richiesta motivata delle Autorità competenti.
2. Nelle aree appositamente attrezzate, nelle proprietà private e nei luoghi aperti dove non sono presenti altre
persone i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola sotto la responsabilità del proprietario
e del detentore.
3. I cani iscritti nel registro dei cani a rischio potenziale elevato istituito ai sensi dell’Ordinanza contingibile ed
urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani (Ordinanza 22 marzo 2011) devono
essere sempre condotti nei luoghi pubblici con guinzaglio e museruola.
Art. 27 -
Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche, luoghi privati.
1. Ai cani sorvegliati dal detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche o d’uso pubblico compresi
parchi, giardini ed aree verdi attrezzate.
2. In tali luoghi i cani vanno tenuti ai sensi dell’art. 26 comma 1. I cani iscritti nel registro dei cani a rischio
potenziale elevato istituito ai sensi dell’Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità
pubblica dall'aggressione dei cani di cui al punto precedente devono essere sempre condotti ai sensi dell’art.
26 comma 3.
3. E’ vietato l’accesso ai cani nel raggio di dieci metri dalle aree destinate e attrezzate ad aree giochi per bambini.
Art. 28 –
Aree e percorsi destinati ai cani.
1. Nell’ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, sono individuati, autorizzati e realizzati,
mediante appositi cartelli e delimitazioni fisiche, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature.
2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e
museruola, sotto la vigile responsabilità dei DETENTORI fermo restando l'obbligo di evitare che i cani stessi
costituiscano pericolo per le persone, per gli altri animali, o arrechino danni a cose.
3. Anche in tali spazi è obbligatorio rimuovere le deiezioni solide lasciando pulito lo spazio sporcato dagli animali,
come previsto dal successivo art. 30.
Art. 29 –
Accesso negli esercizi pubblici (bar, ristoranti, uffici).
I cani, accompagnati dal detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso agli esercizi pubblici (salvo diversa
indicazione del titolare/responsabile) situati nel territorio del Comune di Udine, tenuti al guinzaglio, avendo inoltre
cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno. I proprietari e/o detentori devono avere a
disposizione una museruola da applicare al cane se richiesto. Temporanei esoneri possono essere concessi
all’obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su
certificazione veterinaria e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti
sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari.
Art. 30 –
Raccolta deiezioni.
1. I cani, per i bisogni fisiologici, dovrebbero essere preferibilmente condotti negli spazi di terra in prossimità di
alberi, negli spazi verdi, nelle aree attrezzate dei parchi pubblici ed in prossimità degli scolatoi a margine dei
marciapiedi. In ogni caso i proprietari o i detentori sono tenuti alla raccolta delle feci emesse dai loro animali, in
modo tale da evitare l’insudiciamento delle aree verdi, dei marciapiedi, delle strade e delle loro pertinenze.
A tal fine gli accompagnatori dei cani debbono essere muniti di attrezzatura idonea all’asportazione delle
deiezioni. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di portatori di handicap
impossibilitati alla effettuazione della raccolta delle feci.
2. Non è ammesso lasciar defecare i cani nel raggio di metri dieci dalle aree attrezzate per il gioco dei bambini.
Art. 31 –
Centri di addestramento-educazione.
1. Chi intende attivare un centro di addestramento-educazione per cani deve presentare richiesta al Sindaco;
l’autorizzazione verrà rilasciata previo parere favorevole dell’Ufficio competente per la tutela degli animali sentito
il Servizio Veterinario Azienda ASS competente per territorio.
2. All’atto della domanda il responsabile del Centro di addestramento-educazione fornisce il curriculum degli
addestratori impiegati ed una dichiarazione nella quale si impegna a non utilizzare metodi coercitivi, a non
eseguire addestramenti intesi ad esaltare l'aggressività dei cani e rispettare le disposizioni del presente
Regolamento.
3. I centri in funzione all’entrata in vigore del presente Regolamento dovranno adempiere al procedimento di cui ai
precedenti commi presentando la domanda entro 365 (trecentosessantacinque) giorni dall’entrata in vigore del
presente Regolamento.
Art. 32 –
Adozioni da canili e da privati cittadini, sterilizzazioni.
1. L’Ufficio competente per la tutela degli animali autorizza gli affidi e le adozioni di cani e gatti solo se effettuati
esclusivamente presso il Canile dell’Azienda Sanitaria o presso il Canile Convenzionato, o con garanti Associazioni
riconosciute di volontariato animalista, a persone che diano garanzia di buon trattamento. Per tale pratica l’Ufficio
competente per la tutela degli animali adotterà un modulo ufficiale per l’operazione che potrà essere aggiornato
quando necessario.
2. La pratica della sterilizzazione di cani e gatti, che deve essere incentivata in ogni forma per la detenzione presso
i cittadini, è obbligatoria nei canili pubblici e privati ad esclusione degli allevamenti iscritti al relativo Albo della
Regione F.V.G.
Titolo V -
GATTI
Art. 33 -
Definizione dei termini usati nel presente titolo.
1. Per "gatto libero" si intende un animale che vive in libertà, anche insieme ad altri gatti.
2. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti, minimo tre, che vivono in libertà e frequentano abitualmente
lo stesso luogo. La presenza della colonia felina può essere segnalata tramite apposito cartello.
3. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è
denominata "gattaro" o "gattara".
Art. 34 -
Tutela dei gatti liberi.
I gatti liberi che vivono nel territorio sono tutelati dal Comune.
Art. 35 -
Compiti dell’Azienda Sanitaria.
L’Azienda ASS provvede in base alla normativa vigente, alla cattura e sterilizzazione dei gatti liberi reimmettendoli
in seguito anche tramite gattare/i ed associazioni animaliste all’interno della colonia di provenienza. Provvede
altresì alla vigilanza sanitaria sulla corretta gestione delle colonie stesse.
Art. 36 -
Cura delle colonie feline.
1. Il Comune riconosce l’attività benemerita dei cittadini che, come gattari/e, si adoperano per la cura ed il
sostentamento delle colonie di gatti liberi e promuove periodici corsi di informazione in collaborazione con il
Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria ASS competente per territorio e le Associazioni di volontariato
animalista.
2. Chi intende accudire una colonia felina deve fare richiesta al competente Ufficio comunale per la tutela degli
animali. Sentito il parere del servizio veterinario dell’ASS, in caso di accettazione della domanda, verrà rilasciata
apposita attestazione.
3. Al cittadino o cittadina gattaro/a è permesso l’accesso, al fine dell’alimentazione e della cura dei gatti, a
qualsiasi habitat PUBBLICO nel quale i gatti trovano cibo, rifugio e protezione.
4. La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata dai/dalle gattari/e o da
personale autorizzato dall’Amministrazione Comunale.
Art. 37 -
Colonie feline.
1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di
procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal Codice Penale.
2. Le colonie feline che vivono all’interno del territorio comunale sono censite dal Servizio Veterinario
dell’Azienda Sanitaria competente per territorio in collaborazione con l’Ufficio competente per la tutela degli
animali e le Associazioni dedicate. Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato sia al riguardo del
numero dei gatti che delle loro condizioni di salute da parte del Referente di colonia.
3. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti
potranno essere disposti dal Sindaco ed effettuati in collaborazione con il competente Servizio Veterinario
Azienda ASS competente per territorio ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie
riguardanti persone o gli stessi animali o comprovate motivazioni di interesse pubblico.
Art. 38 -
Alimentazione dei gatti.
I/le gattari/e sono obbligati a rispettare le norme per l’igiene del suolo pubblico e del decoro urbano evitando la
dispersione di alimenti, provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto ed
asportando ogni contenitore utilizzato per i cibi solidi ad esclusione dell’acqua.
TITOLO VI -
EQUINI
Art. 39 -
Principi distintivi
1. Il cavallo utilizzato per compagnia, lavoro o attività sportiva va trattato con rispetto e dignità e deve essere
tutelato il suo benessere sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo, non potrà quindi essere macellato o
ceduto a qualunque titolo per la macellazione.
2. Gli equini che vivono all'aperto, con esclusione di quelli che vivono allo stato brado, devono disporre di una
struttura coperta, chiusa almeno su tre lati, atta a ripararli dal sole e dalle avverse condizioni atmosferiche, devono
avere sempre a disposizione dell'acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente.
3. È fatto assoluto divieto di mantenere gli equidi in poste, sia all’interno dei box che all’aperto. È concesso di
legare i cavalli solo per il tempo necessario alle operazioni di strigliatura e per gli interventi di mascalcia, ovvero
per brevi soste.
4. La superficie minima del box deve essere “quattro volte l’altezza al garrese”, ovvero per un cavallo di 160 cm di
altezza al garrese la superficie minima corrisponde a 3,2 m x 3,2 m = 10,24 mq. L’altezza dei ricoveri non deve
essere inferiore ai 3 m di media e comunque adeguata alla taglia dell’animale, che deve poter stazionare senza
problemi di movimento. Nel box si dovrà provvedere alla frequente sostituzione della lettiera per garantire
l’adeguata igiene degli zoccoli. Le scuderie devono essere spaziose e ben aerate. La superficie minima del box per
fattrici e stalloni è di 4 m x 5 m. È fatto comunque obbligo di garantire la possibilità agli equidi scuderizzati di
compiere attività motoria libera all’aperto in un paddock, di adeguate dimensioni, ogni giorno per almeno 8 ore.
5. È fatto divieto di tenere in segregazione sociale gli equidi. Gli animali scuderizzati devono avere la possibilità di
relazionarsi con i propri simili. A tal uopo, le finestre superiori dei box devono essere lasciate aperte, affinché gli
animali possano vedersi e fare attività di grooming.
6. I proprietari e/o detentori di equidi devono assicurare nutrimento adeguato secondo la razza, l’età e le
condizioni fisiche degli animali, assistenza sanitaria e regolari interventi di mascalcia.
7. È fatto altresì divieto di impastoiare gli arti dei cavalli, accorciare il fusto della coda, modificare la posizione
naturale degli zoccoli, impiegare ferrature dannose e fissare pesi alla regione degli zoccoli.
8. Gli equidi impiegati in attività di lavoro non devono essere sottoposti a sforzi e/o pesi eccessivi, e devono
godere di sufficiente riposo e alimentazione adeguata all’attività svolta. Parimenti, è vietato utilizzare per lavoro e
per la monta equidi anziani, malati e fiaccati, nonché le fattrici in stato di gravidanza.
9. È fatto divieto di utilizzare sugli equidi strumenti coercitivi che li possano danneggiare fisicamente e
psicologicamente. Con particolare riguardo alle stereotipie comportamentali – detti “vizi di stalla” - come il ticchio
d’appoggio e il ballo dell’orso, si sconsiglia l’utilizzo del collare costrittivo e l’immobilità forzata legando l’animale
ai due lati della testa, a favore di una terapia atta al recupero comportamentale (spostamento dell’equide
all’aperto, introduzione in un branco, arricchimento ambientale).
10. Gli equini non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi e/o incompatibili con le loro caratteristiche
etologiche, e non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche cavalli anziani o malati.
11. Gli equini adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non
lavorano.
12. Il Comune si impegna ad autorizzare lo svolgimento di gare di equidi, o altri ungulati, solo dopo aver verificato,
attraverso personale appositamente delegato e presente sul posto prima dello svolgimento della gara, che: a) la
pista delle corse sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato
o cementato; b) il percorso della gara sia circoscritto con adeguate sponde tali da ridurre considerevolmente il
danno agli animali, in caso di caduta, nonché per garantire la sicurezza delle persone che assistono; c) il Servizio
Veterinario Azienda ASS verifichi lo stato di salute e l’identità degli animali, secondo le prescrizioni dell’Ordinanza
contingibile ed urgente del Ministero della Salute, concernente la disciplina di manifestazioni pubbliche o private
nelle quali vengono impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati, pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 7 settembre 2009.
Titolo VII –
AVIFAUNA E FAUNA SELVATICA
Art. 40-
Detenzione autorizzata di volatili.
1. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.
2.Le voliere devono avere dimensioni tali da consentire agevolmente il volo fra almeno due posatoi, disponibilità
di acqua per la pulizia del piumaggio, cassette nido o comunque un posatoio munito di riparo per le specie che lo
richiedono.
a) Si applicano inoltre le seguenti misure minime e prescrizioni (fra parentesi il numero massimo di
esemplari, per esemplari in più aumentare in proporzione):
Animali da cortile e d’affezione:
Specie Base (m) Altezza (m) Altre prescrizioni
Struzzo, Emù, Casuario
Nandù
Aree in grado di fornire
spazio per una corsa
piana e lineare di almeno
50 m.
2,5 Densità per esemplare adulto: 1
esmplare ogni 50 mq per Struzzo,
Emù e Casuario.
1 esemplare ogni 25 mq per Nandù.
Galliformi domestici di taglia
media e grande
4 mq a capo 2,5 Posatoi
Anatre 4 mq a capo Vasca di m 2,5 x 2, profondità 20 cm
(anatre tuffatrici: 1m)
Oche 15 mq a capo Vasca di m 2,5 x 2, profondità 20 cm
Passeriformi e piccoli
Psittacidi da allevamento
come animale d’affezione
fino a 15 cm di lunghezza
(16)
1,20 x 0,40 0,42 4 posatoi.
Gabbie per riproduzione:
cm 55 x 28 x 32 h
Passeriformi e piccoli
psittacidi da allevamento
come animale d’affezione
fino a 25 cm di lunghezza
(12)
1,20 x 0,40 0,42 4 posatoi.
Gabbie per riproduzione:
cm 60 x 31 x 35 h
Psittacidi di media taglia da
allevamento come animale
d’affezione(Cenerino,
Amazzoni, ecc.) (4)
1,00 x 2,50 1,80 Cassetta nido, 3 posatoi
Psittacidi di grossa taglia da
allevamento come animale
d’affezione(Are, ecc.) (2)
2,00 x 4,00 2,20 Cassetta nido, 3 posatoi
b) per ogni esemplare in più le suddette dimensioni devono essere aumentate del trenta per cento.
3. E' obbligatorio:
a) posizionare sulle voliere e sulle gabbie, mantenute all'aperto, una tettoia che copra, almeno, la metà della
parte superiore.
b) posizionare le voliere correttamente, ovvero non esposte a correnti d’aria, alla luce artificiale o solare
diretta e lontano da fonti di calore;
c) corretta pulizia delle gabbie, delle voliere, delle attrezzature interne e dell’ambiente esterno;
d) Un numero sufficiente di mangiatoie ed abbeveratoi posizionati in modo tale che tutti gli animali vi
possano accedere con facilità e senza toccare il fondo della struttura di ricovero.
4. E' fatto divieto:
a) Lasciare all'aperto, d'inverno, specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici. Nelle altre stagioni è
fatto divieto di lasciare le summenzionate specie permanentemente all’aperto senza adeguata
protezione.
b) Detenere senza specifica autorizzazione in stato di cattività animali selvatici o comunque che non
provengono da allevamento, a prescindere dalle dimensioni minime delle strutture di ospitalità,eccezion
fatta per i falconieri autorizzati ed i centri di recupero autorizzati, in cui vengono detenuti
provvisoriamente per cure animali selvatici rinvenuti feriti.
Art. 41 -
Tutela della fauna selvatica
1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale (L.
157 del 1992, L. 150 del 1992) ed internazionale (Convenzione di Parigi del 1950, Convenzione di Washington del
1973, Convenzione di Berna del 1979, Direttiva 92/43/CEE e DPR 357 del 1997, Direttiva 79/409/CEE e loro modifiche
ed integrazioni). Il Ministero dell’Ambiente, il Corpo Forestale dello Stato, Servizio CITES, la Regione e le Province
hanno a vario titolo competenza in materia.
2. Le specie animali e le relative ed eventuali sottospecie, autoctone selvatiche presenti sul suolo comunale
oggetto di tutela nell’ambito di questo Regolamento sono:
a. tutte le specie appartenenti alle classi Pesci, Anfibi, Rettili e Uccelli;
b. tutti i Mammiferi ad eccezione di quanto previsto dalla legge 157 del 1992, ovvero talpe, ratti, topi
propriamente detti, arvicole;
c. tutte le specie autoctone di Crostacei Decapodi d’acqua dolce (L.R. 34 del 1981 e sue modifiche ed
integrazioni);
d. tutte le popolazioni di specie endemiche e di importanza comunitaria di invertebrati dulciacquicoli e
terragnoli.
E’ tutelato, inoltre, l’intero popolamento animale proprio delle cavità con particolare riguardo a tutte le specie di
Chirotteri.
3. E’ fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti
alla fauna selvatica, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l’esercizio della protezione della
fauna selvatica, della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.
4. E’ altresì vietato disturbare, catturare e danneggiare la fauna nelle aree di verde pubblico.
5. La pulizia di fontane pubbliche, degli alvei dei laghetti artificiali o naturali, con presenza di mammiferi, uccelli,
rettili, anfibi e pesci, dovrà sempre avvenire comunicando tale intenzione in anticipo alla data d’inizio dei lavori al
competente Ufficio Ambiente comunale per i necessari eventuali controlli da parte di personale competente che
escludano danni agli animali.
6. Sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di
Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano
legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide naturali riproduttive degli anfibi, in
tutte le loro forme e tipologie.
7.E’ vietato recare disturbo, detenere, danneggiare, uccidere, trasferire e commercializzare uova ed esemplari di
uccelli o mammiferi appartenenti alla fauna selvatica nonché danneggiare o distruggere nidi e tane.
8. In particolare è fatto assoluto divieto a chiunque di danneggiare o distruggere i nidi di rondine, balestruccio e
rondone. Sono soprattutto protetti i nidi del centro storico cittadino.
Deroghe sono ammesse in caso di restauri o ristrutturazioni solo al di fuori del periodo di nidificazione degli uccelli
(dal 15 febbraio al 15 settembre) in base ad autorizzazioni comunali e a fronte della compensazione obbligatoria
con nidi artificiali.
9. E’ vietato utilizzare diserbanti e\o disseccanti per la pulizia di fossi e torrenti nonché sugli argini e cigli per una
distanza da questi di massima piena di 10 metri.
10. E’ vietato utilizzare la pratica del piro diserbo ovvero la bruciatura delle stoppie salvo diversa prescrizione.
11. Per la valutazione degli aspetti scientifico – naturalistici il Comune farà riferimento al Museo Friulano di Storia
Naturale come previsto al Titolo I, art. 2, Comma 4.
12. Alcuni insetti sono parte fondamentale non solo dell’equilibrio ecologico del territorio, ma anche del
patrimonio culturale e storico della città e debbono essere segnalati ai cittadini e agli educatori perché rispettati e
si rafforzi così la consapevolezza della loro importanza.
Sono oggetto di particolare tutela le farfalle diurne e notturne, i maggiolini, lo scarabeo dorato, i grilli, le cicale, le
libellule, le lucciole e le api.
Il Comune si impegna a preservare le aree con presenza di essenze e di piante di cui questi insetti hanno
particolare necessità.
Per la tutela delle api si rimanda alla normativa vigente.
TITOLO VIII –
RODITORI LAGOMORFI E MUSTELIDI
Art. 42 -
Modalità di detenzione e misure delle gabbie.
1) Conigli:.
I materiali delle gabbie devono essere atossici e resistenti; le gabbie non devono essere dotate di spigoli o
superfici che possano provocare danni al coniglio stesso; non è consentito l’uso di gabbie col fondo a griglia. Il
fondo deve essere coperto da uno strato di materiale morbido, assorbente e atossico.
E’ vietato detenere conigli in ambiente umido e/o sprovvisto di luce solare.
Sono da evitare le gabbie chiuse su tutti i lati da pareti di plastica o vetro. Le gabbie per conigli devono avere
lunghezza pari almeno a quattro volte la lunghezza dell’animale, con altezza tale da permettere all’animale la
stazione eretta ed in ogni caso adeguata alla necessità di movimento dell’animale stesso.
E’ vietata la detenzione permanente dei conigli in gabbia e deve essere loro garantita l’uscita giornaliere.
La superficie minima delle gabbie per la detenzione temporanea dei conigli in transito presso negozianti è fissata
in 0,5 mq., con un’altezza non inferiore a 40 cm., aumentata di 0,25 mq per ogni ulteriore esemplare.
2) Furetti:
La gabbia per un furetto adulto deve essere metallica (non di vetro né di legno) e deve avere una dimensione
minima di almeno 6 mq. Per ogni animale in più devono essere previste superfici aumentate del 10%. Per evitare
situazioni di eccessivo stress i furetti devono poter avere accesso ad un giaciglio angusto e totalmente buio
(altrimenti diventano ansiosi ed aggressivi).
Se alloggiata all'aperto la gabbia deve avere una zona ben riparata dalle intemperie e deve essere presente una
tana ben isolata.
La lettiera deve essere fatta di truciolo di legno, striscioline di carta o materiali adeguati e deve essere pulita
regolarmente. Devono essere previsti arricchimenti ambientali (tunnel, ripari, nidi bui, ecc).
3) Cani della prateria:
Aree di almeno 10 mq fino a 5 esemplari, aumentate di 1 mq per esemplare in più. Lettiera in fieno o altro materiale
adeguato per consentire la possibilità di scavare e disponibilità di rifugi e tane (es. tane e tunnel in terracotta). Se
allevati all’aperto rete alta 2 metri, con bordo superiore ripiegato all’interno e verso il basso per 30 cm, e base
interrata almeno 50 cm.
4) Scoiattolo (solo specie allevabili):
Gabbie di almeno 70 x 45 x 70 cm di altezza con rete a maglie inferiori a 2 cm, alcuni grossi rami naturali, nido con
un foro di entrata di 3 cm e di dimensioni superiori a 15 cm. La lettiera deve essere costituita da torba, fieno di
buona qualità o altri materiali adeguati e deve essere mantenuta in buone condizioni. Può essere collocata anche
all'esterno evitando un'esposizione al pieno sole, sbalzi termici o insufficiente ventilazione. La gabbia deve essere
dotata di tane chiuse che consentano all’animale di sottrarsi alla vista.
5) Gerbillo:
Gabbie di almeno 56 x 35 x 50 cm di altezza, con lettiera in truciolo di abete, tutolo di mais o altro materiale
idoneo. La gabbia deve essere dotata di accessori (scala, gallerie, tunnel) e di tane chiuse che consentano
all’animale di sottrarsi alla vista.
6) Criceto e Topi:
Gabbia di almeno 56 x 35 x 50 cm di altezza, preferibilmente con sbarre orizzontali, con abbondante lettiera fatta
con tutolo di mais, truciolo di abete, striscioline di carta o altri materiali adeguati, da cambiare 1 – 2 volte alla
settimana. La gabbia deve essere dotata di accessori (scala, galleria di tubi, tunnel, ramificazioni, trapezio, ruota) e
di tane chiuse che consentano all’animale di sottrarsi alla vista.
7) Ratti:
Gabbie di almeno 56 x 35 x 50 di altezza, con abbondante lettiera fatta con truciolo di abete tutolo di mais o altro
materiale adeguato da cambiare 1-2 volte alla settimana. La gabbia deve essere dotata di accessori (scala, rami,
tunnel) e di tane chiuse che consentano all’animale di sottrarsi alla vista.
8) Cavia:
Gabbia: almeno 68 x 35 x 34 di altezza, con lettiera costituita da fieno di buona qualità, paglia, truciolo di legno,
tutolo di mais o altro materiale adeguato. La gabbia deve essere dotata di accessori (rifugi, rastrelliera, rami anche
da mordere per assicurare il corretto consumo dei denti ) e di tane chiuse che consentano all’animale di sottrarsi
alla vista.
9) Cincillà:
Gabbia di almeno cm 70 x 45 x 60 cm di altezza. , con abbondante lettiera fatta di fieno in spesso strato, truciolo di
legno, tutolo di mais o analogo materiale idoneo. La gabbia deve prevedere diversi piani ed essere dotata di tane
chiuse che consentano all’animale di sottrarsi alla vista.
10) Manguste e Viverridi:
Aree di almeno 8 mq fino a 2 esemplari, aumentate di 2 mq per ogni esemplare in più. La gabbia deve prevedere
diversi piani ed essere dotata di tane e rifugi che consentano all’animale di sottrarsi alla vista.
11) Chirotteri (Specie esotiche di libero commercio):
Voliere di dimensioni tali da consentire il volo, con rami e strutture cui i soggetti possano appigliarsi ed
arrampicarsi e cassette nido che consentano all’animale l'appoggio e di sottrarsi alla vista.
Titolo IX -
ANIMALI ACQUATICI
Art. 43-
Detenzione di specie animali acquatiche
Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.
Art. 44-
Dimensioni e caratteristiche degli acquari c/o privati e Attività commerciali
1. Il volume dell'acquario non dovrà essere inferiore a due litri per centimetro della somma delle lunghezze degli
animali ospitati ed in ogni caso non dovrà mai avere una capienza inferiore a 30 litri d'acqua. Gli acquari non
devono avere forma sferica o comunque non devono avere pareti curve di materiale trasparente.
2. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui
caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie
ospitate.
3. Ogni acquario dovrà essere fornito di arredi, anche vegetali, atti a fornire luoghi di rifugio e di riposo.
Art. 45 –
Divieti.
1. Oltre a quanto già vietato dalla normativa vigente in materia di maltrattamento degli animali, nonché di pesca
marittima e di pesca in acque interne, di acquicoltura, di polizia veterinaria e di igiene degli alimenti di origine
animale, è fatto assoluto divieto di:
a. lasciare l’ittiofauna in acquari che non abbiano le dimensioni e le caratteristiche di cui al precedente
articolo 43;
b. conservare ed esporre per la commercializzazione sia all’ingrosso che al dettaglio, nonché per la
somministrazione, prodotti della pesca vivi ad esclusione dei molluschi lamellibranchi (cosiddetti frutti di
mare), al di fuori di adeguate vasche munite di impianto di ossigenazione e depurazione dell’acqua con
lunghezza minima quattro volte superiore alla lunghezza dell’animale più grande; oltre i due esemplari la
dimensione minima va aumentata del 20% per ogni animale aggiunto;
c. negli esercizi di vendita al dettaglio i prodotti della pesca, ad esclusione dei molluschi lamellibranchi,
dovranno essere mantenuti in vasche con le caratteristiche descritte al precedente punto b) fino alla
consegna al consumatore finale. La macellazione di detti animali negli esercizi di vendita al dettaglio è di
norma vietata e comunque dovrà avvenire non alla vista del pubblico.
d. mettere in palio e cedere in premio in occasione di tiri a segno, pesche, riffe, lotterie o analoghe situazioni
ludiche, animali acquatici di qualsiasi specie;
Titolo X –
RETTILI, ANFIBI E INVERTEBRATI
Art. 46 -
Modalità di detenzione (presso privati e/o attività commerciali).
1) Serpenti:
(Dimensioni per 1 – 2 esemplari) I terrari devono avere le seguenti dimensioni:
lunghezza: pari almeno al 66% della lunghezza dell’animale maggiore contenuto;
larghezza: pari almeno al 40% della lunghezza dell’animale maggiore contenuto;
altezza: pari al 40% (66% per le specie arboricole) dell’animale maggiore contenuto.
Devono comunque sempre essere rispettate le seguenti dimensioni minime: cm 60 x 40 x 35 h (80h per le specie
arboricole).
Devono inoltre essere presenti i seguenti arredi:
a. un sistema di riscaldamento (con lampade) ed aperture per la ventilazione, che permettano di creare
situazioni di temperatura diversificate, per consentire una adeguata termoregolazione;
b. un rifugio che consenta a tutti i soggetti di sottrarsi agevolmente alla vista;
c. Rami e posatoi che consentano agli animali che lo necessitano di arrampicarsi e di sostare in posizione
sopraelevata;
d. Contenitori per l’acqua nei quali gli animali possano immergersi completamente;
e. Per pitoni e grossi costrittori il contenitore per l’acqua deve avere una superficie pari ad almeno 1/3
(2/3 per le anaconda) dell’area di base del terrario. Acqua filtrata o facilmente rinnovabile, e
adeguatamente riscaldata via ambiente.
2) Camaleonti:
Terrari ben sviluppati in altezza (almeno cm 60 x 50 x 100h) con almeno una parete in rete per una adeguata
aerazione, arredati con rami e piante per garantire la possibilità di arrampicarsi, e per fornire nascondigli che
consentano ad ognuno degli esemplari alloggiati di isolarsi dagli altri (evitare la coabitazione forzata di
esemplari adulti).
Per le specie terragnole almeno cm 80 x 40 x 40 con abbondante lettiera dove possano affossarsi.
Lampade per il riscaldamento e per l’illuminazione, che dovrà garantire l’apporto giornaliero di radiazioni UVB.
3) Iguana e altri sauri:
(Dimensioni per 1 - 2 esemplari) I terrari devono avere le seguenti dimensioni:
lunghezza: pari almeno al 150% della lunghezza dell’animale più grande
larghezza: pari almeno al 75% della lunghezza dell’animale più grande
altezza: pari almeno al 75% della lunghezza dell’animale più grande (nell’Iguana verde e nei sauri arboricoli
almeno il 100% della lunghezza dell’animale).
Devono comunque essere rispettate le seguenti dimensioni minime: cm 60 x 40 x 35h (60h per Iguana verde e
specie arboricole).
Arredi:
a. una zona rifugio a livello del pavimento;
b. disponibilità di posatoi sopraelevati robusti e facilmente raggiungibili per le iguane e le specie arboricole
o arrampicatrici;
c. per Iguana verde e altre specie che lo richiedono contenitori per l’acqua nei quali si possano immergere
completamente, e dai quali possano entrare ed uscire con facilità. Acqua di temperatura adeguata
(riscaldamento via ambiente), filtrata o che possa essere cambiata regolarmente e con facilità.
d. lampade per il riscaldamento e per l’illuminazione, che dovrà garantire l’apporto giornaliero di
radiazioni UVB.
e. un sistema di riscaldamento e di ventilazione che permetta di creare situazioni di temperatura
diversificate, per consentire una adeguata termoregolazione.
4) Testuggini:
(Dimensioni per 1 - 2 esemplari) Contenitori lunghi almeno 4 volte la lunghezza dell’animale, e larghi 3 volte la
lunghezza dell’animale. Devono comunque essere rispettate le seguenti dimensioni minime: cm 60 x 40 x 25h.
Dovranno essere presenti uno o più un nascondigli.
5) Tartarughe acquatiche:
a. E’ fatto obbligo ai detentori di tartarughe acquatiche palustri di origine alloctona di inviare
comunicazione di possesso all’Ufficio comunale competente per la Tutela degli Animali. E’ fatto divieto di
abbandono di detti esemplari in qualsiasi struttura artificiale (vasche, fontane, ecc.) o naturali (laghi,
rogge, fiumi, ecc.).
b. Il Comune, in base alle comunicazioni di possesso ricevute, attiverà un monitoraggio della situazione,
attuando periodicamente opportuni accertamenti intesi ad ottenere l’aggiornamento sulla presenza di
tali animali nell’ambito dell’ecosistema urbano, al fine di promuovere gli accorgimenti più idonei per la
difesa del patrimonio faunistico.
c. Le dimensioni del terracquario dovranno essere di almeno 4 volte la lunghezza dell’animale, e larghi 3
volte la lunghezza dell’animale (Dimensioni per 1 - 2 esemplari). Devono comunque essere rispettate le
seguenti dimensioni minime: cm 60 x 40 x 25h.
d. Ferme restando le dimensioni minime di cui al precedente articolo, i terracquari dovranno essere
costituiti da:
- una parte emersa facilmente accessibile, e di dimensioni tali da consentire la sosta fuori
dall’acqua a tutti i soggetti.
- una parte sommersa di dimensioni tali da consentire agevolmente il nuoto.
e. Il terracquario dovrà contenere acqua di temperatura adeguata, filtrata o facilmente rinnovabile.
f. È obbligatoria la presenza di lampade per il riscaldamento e per l’illuminazione, che dovranno garantire
l’apporto giornaliero di radiazioni UVB.
6) Anfibi:
Acquari (per le specie esclusivamente acquatiche), terracquari o terrari umidi (per le specie esclusivamente
terrestri), con disponibilità di rifugi e nascondigli, e con vasche a prevalente sviluppo orizzontale.
Titolo XI –
COMMISSIONE COMUNALE DIRITTI ANIMALI
Art. 47-
Commissione comunale diritti degli animali
1. Il Comune stabilisce rapporti stabili di consultazione con le Associazioni animaliste locali, relativamente alle
materie previste dal presente Regolamento.
A tal fine presso il Comune viene costituita una Commissione consultiva così composta:
a. Un rappresentante dell'Amministrazione comunale e /o Ufficio Diritti degli animali;
b. Un rappresentante o suo delegato delle associazioni animaliste di comprovata competenza operanti a
livello locale e regionale;
c. Il Responsabile del Servizio Veterinario o suo rappresentante;
d. Un veterinario libero professionista scelto dalle Associazioni animaliste (facoltativo).
e. Un esperto zoologo.
2. La Commissione di cui sopra, ha compiti propositivi verso il Sindaco per i provvedimenti da adottare, nonché di
vigilanza rispetto a quanto indicato nel medesimo Regolamento e previsto dalle vigenti disposizioni di legge.
Titolo XII -
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 48 -
Sanzioni
1. La violazione di disposizioni del Regolamento è punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per
essa determinata, in via generale ed astratta, nel Regolamento stesso e potrà essere adeguata alle mutate
esigenze di carattere generale con provvedimento dell’Organo Comunale competente. In particolare:
Art.6 La violazione delle disposizioni di cui all’art. 6, commi 1,2,3,4,5,6,7,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,24,29,30
comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 ad un massimo di €
300,00. La violazione delle disposizioni di cui all’art. 6, commi 8,9,10,22,23,25,26,27,28, comporta l’applicazione di
una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 80,00 ad un massimo di € 500,00.
Art.7 La violazione delle disposizioni di cui all’art. 7, comma 1, comporta l’applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria da un minimo di € 80,00 ad un massimo di € 500,00.
Art.8 La violazione delle disposizioni di cui all’art. 8, comma 1, comporta l’applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria da un minimo di € 80,00 ad un massimo di € 500,00. La violazione delle disposizioni di cui
all’art. 8, commi 2 e 3 comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00
ad un massimo di € 300,00.
Art.10 La violazione delle disposizioni di cui all’art. 10, comma 1 comporta l’applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.
Art.11 La violazione delle disposizioni di cui all’art. 11, comma 1 comporta l’applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.
Art.12 La violazione delle disposizioni di cui all’art. 12, comma 1 comporta l’applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria da un minimo di € 80,00 ad un massimo di € 500,00.
Art.13 La violazione delle disposizioni di cui all’art. 13 comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa
pecuniaria da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00.
Art.14 La violazione delle disposizioni di cui all’art. 14, comma 1 comporta l’applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria da un minimo di € 80,00 ad un massimo di € 500,00.
Art.16 La violazione delle disposizioni di cui all’art. 16, commi 2,3,4,5,6, comporta l’applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00. La violazione delle disposizioni di cui
all’art. 16, commi 8,10,11,12, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €
80,00 ad un massimo di € 500,00.
Art.17 La violazione delle disposizioni di cui all’art. 17, commi 1,2,3, comporta l’applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria da un minimo di € 80,00 ad un massimo di € 500,00.
Art.22 La violazione delle disposizioni di cui all’art. 22, comma 4, comporta l’applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria da un minimo di € 80,00 ad un massimo di € 500,00.
Art.23 La violazione delle disposizioni di cui all’art. 23, comma 1, comporta l’applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.
Art.24 La violazione delle disposizioni di cui all’art. 24, comma 1, comporta l’applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.
Art.25 La violazione delle disposizioni di cui all’art. 25, comma 1, comporta l’applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria da un minimo di € 80,00 ad un massimo di € 500,00.
Art.26 La violazione delle disposizioni di cui all’art. 26, comma 1, comporta l’applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00. La violazione delle disposizioni di cui
all’art. 26, comma 3, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 80,00
ad un massimo di € 500,00.
Art.28 La violazione delle disposizioni di cui all’art. 28, commi 1, comporta l’applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 100,00.
Art.30 La violazione delle disposizioni di cui all’art. 30, comm1 e 2, comporta l’applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.
Art.39 La violazione delle disposizioni di cui all’art. 39, commi 5,6,8,10,11, comporta l’applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00. La violazione delle disposizioni di cui
all’art. 39, commi 2,3,4,7, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €
80,00 ad un massimo di € 500,00.
Art.40 La violazione delle disposizioni di cui all’art. 40, commi 2 e 3, comporta l’applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00. La violazione delle disposizioni di cui
all’art. 40, comma 4, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00
ad un massimo di € 300,00.
Art.41 La violazione delle disposizioni di cui all’art. 41, commi 3,7,8, comporta l’applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria da un minimo di € 80,00 ad un massimo di € 500,00.
Art.42 La violazione delle disposizioni di cui all’art. 42, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa
pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00.
Art.44 La violazione delle disposizioni di cui all’art. 44, commi 1,2,3, comporta l’applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00.
Art.46 La violazione delle disposizioni di cui all’art. 46, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa
pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00.
2. Nei casi previsti dalla legge n. 689/81 e fatte salve le fattispecie di rilevanza penale, si procede, altresì, al
sequestro e alla confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione, nonché, ove prescritto o comunque
ritenuto necessario, dell’animale che ne è stato oggetto. Il sequestro e la confisca sono effettuati secondo le
procedure disposte dal D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, con oneri e spese a carico del trasgressore e, se
individuato, del proprietario responsabile in solido. L’animale sequestrato (salvo chenon si tratti di soggetto
detenuto in maniera illecita in riferimento alle norme CITES) viene affidato in custodia ad un’apposita struttura
di accoglienza, in possesso dei requisiti di legge e previa convenzione. Dopo la confisca, l’animale viene
assegnato alla stessa struttura di accoglienza, che ne è depositaria, per essere consegnato in proprietà a
chiunque ne faccia richiesta e garantisca, in maniera documentata, il benessere dell’animale.
3. La violazione compiuta nell’esercizio di un’attività di allevamento, trasporto, addestramento e simili, o
comunque commerciale, subordinata al rilascio di un’autorizzazione, licenza o altro atto di consenso
comunque denominato, comporta l’obbligo di sospensione dell’attività, fino a che non venga rimossa
l’inadempienza, e la successiva revoca del titolo abilitativo, qualora l’infrazione permanga oltre 30 (trenta)
giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione o qualora lo stesso tipo di infrazione sia sanzionata più
di due volte.
4. Il Comune provvede all’emissione di provvedimenti motivati che vietino la detenzione di animali, anche per
finalità commerciali o lucrative, a chiunque rinunci per due volte al possesso di un animale mediante cessione
spontanea alla pubblica amministrazione o nei casi di sanzione, condanna o applicazione della pena su
richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del Codice di procedura penale o decreto penale di condanna ai
sensi dell’art 459 c.p.p., per i delitti previsti dagli articoli 544 bis, ter, quater, quinquies, 638 e 727 del Codice
penale, così come modificati dalla Legge 189 del 20.07.2004, o abbiano pendenti più di un procedimento
penale in corso in tale ambito.
5. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini
stabiliti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1. Alla contestazione
della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalla legge 24
novembre 1981, n. 689, e dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1. In particolare per quanto riguarda
l’estinzione della sanzione pecuniaria, è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del
verbale di violazione, il pagamento in misura ridotta pari alla terza parte del massimo edittale o, se più
favorevole, al doppio del minimo del relativo importo, oltre alle spese di procedimento. Inoltre entro 60 giorni
dalla contestazione o dalla notificazione del verbale di violazione, gli interessati possono far pervenire al
Dirigente competente in materia scritti difensivi e documenti, nonché possono chiedere di essere sentiti.
6. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria graverà su chi esercita la potestà genitoriale o la tutela, come previsto dalla legge, in tema di
responsabilità sostitutiva e solidale.
7. Quando la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona
giuridica, risponderà come obbligato in solido ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 6 della legge n.
689/1981, la stessa persona giuridica.
8. Per i tutti i compiti di propria competenza, il Comune può avvalersi, dei Servizi Veterinari pubblici o privati,
delle associazioni animaliste, o di altri soggetti privati idonei che diano garanzie di buon trattamento degli
animali. La gestione dei servizi di competenza dei comuni deve essere concessa in convenzione al richiedente
che maggiormente assicura qualità e garanzie di benessere degli animali, senza considerazione del criterio del
minor costo. La gestione di tali servizi deve essere affidata prioritariamente alle associazioni animaliste,
preferibilmente operanti da più di tre anni nell’ambito territoriale di competenza del Comune appaltatore. Il
Comune provvede all’appalto dei servizi mediante la stipula di apposite convenzioni sulle quali è tenuto
vigilare attraverso costanti controlli e la continua interazione con i propri gestori. Gravi o ripetute violazioni ai
termini di convenzioni costituiscono motivi di risoluzione dei contratti d’appalto, i cui corrispettivi sono
liquidati solo dopo aver verificato il rispetto delle condizioni contrattuali e le condizioni di benessere degli
animali. Il Comune si convenziona preferibilmente con oasi feline e/o canili privati, le cui strutture insistano
nell’ambito territoriale di competenza della propria Azienda Sanitaria di riferimento. Il Comune prescindendo
dai termini contrattuali già concordati con i gestori, provvede a garantire nei canili pubblici o privati, la
regolare apertura delle strutture al pubblico, la costante attività di volontariato e la possibilità dei delegati
delle associazioni animaliste di effettuare regolari controlli non concordati.
Art. 49 -
Vigilanza.
1. Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, e di
Polizia Provinciale al Corpo Forestale dello Stato ed al corpo Forestale Regionale, all’Arma dei Carabinieri,
alla Polizia di Stato, ai Servizi Veterinari dell’A.S.S. Infine le Guardie Zoofile delle Associazioni diCorpi di
Polizia Regionali, Polizia Provinciale, Guardie Zoofile delle Associazioni di volontariato possono svolgere
funzioni di supporto e di consulenza nei confronti dei pubblici ufficiali sopra elencati.
2. La Polizia Locale, anche tramite le Guardie Zoofile delle Associazioni di volontariato,e i Servizi Veterinari
dell’ A.S.S. vigila ai sensi dell’articolo 13 comma 3 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 532 sulla
protezione degli animali durante il trasporto.
3. Il Comandante della Polizia Locale dispone la formazione del personale, appositamente e periodicamente
aggiornato da competenti zoologi su etologia e legislazione, personale che opera in sinergia con l’Ufficio
competente per la tutela degli animali ed in collaborazione con le Associazioni di volontariato animalista
riconosciute ai sensi dell’art. 6 della L.R.39/90 ed eventuali successive modifiche, e le Onlus.
4. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, e gli altri pubblici ufficiali indicati al comma 1, possono
nell’esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere
informazioni procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla primaria dimora, a rilievi seqnaletici
descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell’accertamento di
violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni
medesime.
Art.50 -
Incompatibilità ed abrogazione di norme.
1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme regolamentari con esso
incompatibili.
Art. 51 -
Norme transitorie
1.Al fine di facilitare l’adeguamento da parte del proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, nonché dei
rivenditori di animali alle innovazioni normative introdotte dal presente Regolamento, ove il termine non
sia già diversamente e perentoriamente stabilito dal Regolamento medesimo, si fissa in 180 giorni dalla
sua entrata in vigore il termine concesso per la messa a norma delle strutture di manutenzione e
detenzione degli animali, in applicazione di quanto stabilito dagli articoli (16-25-29-41-44.)
2.Le previsioni dell’articolo 20 per quanto riguarda le uova d’allevamento all’aperto e per la scelta
alimentare Vegan sono da intendersi applicabili dal primo nuovo appalto successivo all’entrata in vigore
del presente Regolamento.
ALLEGATO A
Modalità di autorizzazione all’attendamento per circhi e mostre viaggianti
I circhi equestri sono ammessi alla utilizzazione delle aree destinate alle manifestazioni dello spettacolo viaggiante
per un periodo non superiore a 10 giorni di effettivo spettacolo.
Nella domanda dovrà essere indicato sia il tempo di complessiva permanenza (non superiore a 30 giorni),
comprendente i giorni utilizzati per l’installazione e lo sgombero, sia il periodo di effettivo spettacolo.
Le domande dovranno pervenire tra il 120° e 60° giorno antecedente l’inizio del periodo richiesto.
Il Dirigente responsabile assegnerà le Concessioni in ordine cronologico, avendo come riferimento la data di
protocollo delle domande pervenute.
In presenza di particolari situazioni di inagibilità dell’area, o per motivi locali di pubblico interesse, la concessione
potrà essere revocata dall’Amministrazione Comunale.
A. DOMANDA
Ogni circo o mostra viaggiante, con al seguito animali appartenenti a specie domestiche ed esotiche, che intenda
svolgere la propria attività nel territorio Comunale è tenuto alla presentazione di idonea richiesta cui allegare:
1. Documentazione che consenta di identificare, con un nome univoco e non sostituibile, il circo, il
rappresentante legale, il gestore/gestori, e le attività che vi si svolgono;
2. Documento d’identità del/dei titolare/i dell’impresa corredato da polizze assicurative e di cedole di
pagamento, in originale;
3. Elenco completo e aggiornato indicante le specie e il numero di esemplari autorizzati ad essere ospitati e/o
trasportati;
4. Elenco degli animali artisti e degli animali da esposizione;
5. Dichiarazione attestante che nessun animale è stato prelevato in natura;
6. Copia del contratto con un consulente e/o dipendente veterinario che sia sempre disponibile e che sia
responsabile della salute e del trattamento degli animali per conto del gestore.
f.1 Il contratto del veterinario deve prevedere: 1) l'impostazione di un programma di medicina preventivo; 2) la
diagnosi tempestiva ed il conseguente trattamento di malattie infettive e zoonosi; 3) l’effettiva presenza e gli
interventi di pronto soccorso; 4) l'eventualità di pratica dell'eutanasia, se necessario; 5) consulenze relative
alle caratteristiche degli alloggi ed alle gabbie degli animali, dei mezzi di trasporto, delle tecniche di cattura e
manipolazione, delle necessità nutrizionali.
Il richiedente si rende consapevole delle responsabilità civili e di quelle penali previste dagli artt. 495 e 496 c.p. in
caso di attestazioni o dichiarazioni false o mendaci, confermando che tutto quanto verrà dichiarato nella domanda
corrisponde a verità.
Ai sensi degli art.li 7 e 9 della legge 241 del 1990 i soggetti cui va inoltrata la comunicazione di avvio di
procedimento in relazione alla domanda, in base alle norme indicate sulla partecipazione sono anche i potenziali controinteressati, ossia coloro i quali, come le Associazioni animaliste locali, possono subire un pregiudizio concreto ed attuale dall’adozione del provvedimento finale,
Altri documenti
7. Planimetria con data e firma;
8. Elenco dettagliato del personale dipendente e consulente (devono essere specificati i dati anagrafici completi
e copia del documento d’identità). Per ciascuna di tali figure dovranno altresì essere elencate: le relative
qualifiche professionali, gli eventuali corsi tecnico-professionali frequentati, la data, il luogo e l’istituto presso
il quale è stata conseguita la qualifica o frequentato il corso.
Si precisa che tutto il personale del circo deve aver conseguito un corso di formazione professionale
qualificato relativo alla cura degli animali e alle loro mansioni specifiche (completo di nozioni sulle modalità di
cattura, manipolazione e gestione degli animali, pronto soccorso) i cui dettagli devono essere inclusi nelle
condizioni di rilascio dell'idoneità.
9. Piano di emergenza in caso di fuga degli animali ospitati. Il piano di emergenza deve essere concordato con il
veterinario referente per la struttura, al fine di garantire l’adeguatezza dei sistemi da adottare e dei farmaci
veterinari necessari per l’eventuale sedazione degli animali
10. Piano alimentare per le specie ospitate che risponda alle diverse esigenze fisiologiche e nutrizionali delle
stesse, tenuto conto del sesso, dell'età, del peso, delle condizioni di salute e comunque delle diverse esigenze
degli esemplari. Dovranno, inoltre, essere indicati i luoghi in cui gli alimenti dovranno essere conservati.
11. Copia dell’autorizzazione prefettizia.
La mancanza dei requisiti richiesti per la domanda (art 2 comma a fino a k) comporta l’inammissibilità de plano
della domanda, l’incompletezza o la falsità di alcuna, tra i documenti richiesti per la domanda (art 2 comma a fino a
k) può comportare, senza pregiudizio per l’azione penale, l’annullamento d’ufficio dell’autorizzazione
B. DOCUMENTAZIONE DA ESIBIRE A RICHIESTA DEGLI ORGANI DI CONTROLLO E VIGILANZA
Al fine di consentire il monitoraggio delle condizioni di salute di ogni animale, le strutture circensi e le mostre
viaggianti devono mantenere un registro di carico e scarico, ex art. 8-sexies della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e
secondo i modelli riportati negli allegati al D.M 3 maggio 2001, di tutti gli esemplari che devono essere
individualmente riconoscibili.
Nel registro devono essere indicati:
1. Specie, sesso, età dell'animale e dettagli identificativi.
2. Data di acquisizione.
3. Origine e provenienza.
4. Dettagli sulla natura di eventuali malattie o ferite.
5. Dettagli sulla eventuale diagnosi del veterinario e del trattamento indicato, inclusi interventi chirurgici e
medicazioni praticati.
6. Dettagli sui processi di cura e riabilitazione.
7. Effetti del trattamento.
8. Eventi riproduttivi e destinazione della prole.
9. Eventuale diagnosi post mortem nel caso di esemplari deceduti in cattività.
Tale registro dovrà essere sempre disponibile presso la direzione di suddette strutture ed a disposizione degli
organi di controllo e vigilanza.
C. IDENTIFICABILITÀ DEGLI ANIMALI
Ogni esemplare ospitato dovrà essere identificabile attraverso idonea marcatura permanente, così come indicato
dalla Commissione Scientifica Cites.
In particolare, tutti gli animali dei circhi devono uniformarsi ad uno schema di identificazione individuale
permanente basato su uno dei seguenti metodi alternativi:
1. applicazione di micro-chip;
2. esecuzione di marcatura a freddo o tatuaggi
3. fotografie.
I certificati di registrazione devono essere custoditi con cura e presentati su richiesta ad ogni ispezione.
Tutti gli animali non adeguatamente marcati, o non contemplati all'atto del rilascio dell'idoneità e successive
certificazioni, verranno considerati detenuti illegalmente.
Le strutture di mantenimento dovranno essere attrezzate con strumenti atti a regolare la temperatura degli
ambienti in funzione delle singole esigenze degli esemplari ospitati.
Gli animali non devono essere in alcun modo provocati per ottenere il divertimento e l'interesse del pubblico.
Le strutture debbono essere collocate in modo da non consentire al pubblico il contatto diretto con gli animali e la
fornitura di cibo.
L'arricchimento ambientale deve essere considerato una componente essenziale ed imprescindibile, legato alla
necessità di permettere agli animali un comportamento più naturale possibile, al fine di ridurre o minimizzare gli
effetti della noia e la comparsa di atteggiamenti stereotipati. Pertanto, al momento dell'attendamento della
struttura circense, gli animali al seguito dovranno avere a disposizione un adeguato habitat rispondente alle loro
esigenze.
La violazione dei parametri prescritti dal presente articolo può comportare, senza pregiudizio per l’azione penale,
l’annullamento d’ufficio dell’autorizzazione.
D. TRASPORTO.
I metodi di trasporto devono rispettare le normative comunitarie e nazionali vigenti in materia al fine di garantire
sempre il benessere e la salute degli esemplari ospitati, anche ai sensi del Regolamento n 1/05. In particolar modo il
personale adibito al trasporto degli animali dovrà essere in grado di fornire, in caso di controllo:
- Autorizzazione a svolgere l’attività di trasportatore
- Modello tipo 1 (All. III, Capo I, Reg. 1/2005)
- Certificato di idoneità dei conducenti (art. 6, punto 5) – (art. 37): per il trasporto di equidi domestici, bovini, suini,
ovini, caprini e pollame
- Modello 4: nel trasporto nazionale di bovini, suini, equidi, ovini e caprini - D. Min. Sal. 16/05/2007 che
modifica D.P.R. 317/96
E. PULIZIA, DISINFEZIONE ED AREA PER L’ISOLAMENTO DI ANIMALI MALATI
Ogni struttura deve disporre sia di un corretto, adeguato ed aggiornato all’anno corrente piano di pulizia e
disinfezione dei luoghi adibiti al mantenimento degli animali, sia di un'area idoneamente attrezzata per il
mantenimento in isolamento di esemplari che necessitino di cure veterinarie.
In particolare, le strutture devono essere pulite e disinfettate con regolarità con prodotti dagli odori non
particolarmente forti, rivolgendo particolare attenzione all'eliminazione e al trattamento di parassiti interni ed
esterni, inclusi eventuali roditori nei locali della struttura. A questo scopo le gabbie devono essere realizzate in
maniera tale da garantire un buon drenaggio.
F. CRITERI PER IL COLLOCAMENTO DEGLI ANIMALI IN STRUTTURE ATTIGUE
In nessun caso esemplari di specie diverse, non debitamente isolati tra loro, potranno essere trasportati o
mantenuti in strutture attigue, con particolare riguardo alle differenze di età e gerarchie sociali e soprattutto se le
relative specie sono in rapporto preda-predatore.
La struttura deve altresì garantire spazio sufficiente a prevenire situazioni di competizione intraspecifica legata a
comportamenti di aggressività, dominanza, territorialità, ecc.
G. ESIBIZIONI AL DI FUORI DELLA STRUTTURA
Gli animali non possono essere esibiti al di fuori della struttura (circo o mostra viaggiante) per la quale è stata
rilasciata l’idoneità.
H. SOMMINISTRAZIONE DEL CIBO
Deve essere garantita un'adeguata somministrazione di cibo, coerente con le necessità fisiologiche della specie e
dell'individuo in questione, in maniera tale da consentire una crescita sana, che garantisca una buona salute e
stimoli il normale comportamento alimentare di ogni specie, secondo un piano di alimentazione adeguato,
sottoscritto dal medico veterinario della struttura, ed aggiornato all’anno corrente ed alle singole specie detenute.
Tale cibo deve essere somministrato in modo che ogni individuo ne abbia libero accesso, a prescindere dalle
gerarchie di dominanza eventualmente presenti.
Il cibo deve essere di buona qualità, non contaminato da composti chimici e conservato in luoghi adatti al
mantenimento dei valori nutrizionali.
La dieta deve essere completa e ben bilanciata.
Non è consentita la cattura in natura di vertebrati (come ratti, rane, ecc..) per l'alimentazione degli animali anche
in osservanza delle leggi nazionali e regionali di tutela della fauna.
In ogni momento deve essere disponibile acqua fresca e pulita, cambiata con frequenza ragionevole, eccetto che
per quella la cui fisiologia comporta esigenze diverse.
I contenitori devono consentire un'adeguata somministrazione di acque, devono essere sicuri, non pericolosi e
facilmente lavabili.
I. LIMITAZIONI AL PARCO ANIMALI
Il 10 maggio 2000 la Commissione Scientifica CITES del Ministero dell'Ambiente ha emanato le linee guida di
indirizzo per il mantenimento degli animali detenuti presso circhi e mostre itineranti, poi integrate in data 19 aprile
2006 con prot. DPN/10/2006/11106, al fine di aggiornare i criteri ivi contenuti rendendoli più aderenti alle necessità
di tutela del benessere animale e degli operatori del settore.
Nel suddetto documento la Commissione Scientifica CITES sottolinea come, nei confronti di alcune specie animali
in particolare, per le quali comunque sia vincolante la nascita in cattività, il modello di gestione risulti incompatibile
con la detenzione al seguito degli spettacoli itineranti.
La stessa Commissione Scientifica CITES, in data 20 Gennaio 2006, ha stabilito che le barriere elettrificate, pur
essendo un sistema largamente usato per recintare spazi esterni destinati ad ospitare gli animali dei circhi come
mezzo per il contenimento degli animali pericolosi, non possano essere considerate sufficienti a garantire
l’incolumità pubblica intesa come contatto con il personale addetto ed in seconda istanza come contatto esterno
in caso di fuga degli animali dalle aree autorizzate, in particolar modo per gli esemplari di grande taglia e
potenzialmente pericolosi.
Pertanto, in linea con quanto enunciato dalla Commissione Scientifica CITES, l’Amministrazione Comunale ritiene
doveroso proibire, all’interno del proprio territorio, l’utilizzo e l’esposizione di quegli animali per cui ne sia stata
giudicata la detenzione palesemente incompatibile con strutture circensi e di spettacolo viaggiante.
Per quanto sopra esposto è fatto divieto di attendamento nel territorio comunale dei circhi con esemplari delle
seguenti specie al seguito: primati, delfini, lupi, orsi, grandi felini, foche, elefanti, rinoceronti, ippopotami, giraffe,
rapaci diurni e notturni.
Data inoltre l’evidente mancanza di normative specifiche che definiscano protocolli operativi finalizzati al controllo
delle malattie infettive e diffusive che possono interessare i rettili, a differenza di altre classi di animali,
l’Amministrazione Comunale ritiene doveroso proibire, all’interno del proprio territorio, l’utilizzo e l’esposizione di
rettili.
J. PER QUANTO ATTIENE ALLE SPECIE NON OGGETTO DI DIVIETO, SI STABILISCONO I REQUISITI MINIMI
DELLE STRUTTURE DI DETENZIONE (DIMENSIONI E ALTRE CARATTERISTICHE) NECESSARI A SODDISFARE
, PER QUANTO POSSIBILE, LE NECESSITÀ DEI SINGOLI INDIVIDUI SECONDO LA LORO SPECIE
Il rispetto dei requisiti minimi è considerato una condizione minima necessaria ad evitare l’integrazione del reato di
maltrattamento di animali.
In generale, tutti gli animali al seguito devono avere la possibilità di proteggersi in aree riparate dal vento e/o da
altre condizioni meteorologiche avverse. In caso di temperature rigide (inferiori a 10° centigradi) devono inoltre
disporre di ambienti riscaldati, privi di correnti d’aria e idonei ad assicurare il rispetto dei criteri dettati per ciascuna
specie di appartenenza. Le aree esterne devono sempre presentare sia aree soleggiate, sia aree all’ombra.
È espressamente vietato frustare gli animali ovvero privarli di cibo e/o acqua, anche quale metodo di
addestramento.
Un simile comportamento potrà essere segnalato all’autorità giudiziaria in qualità di maltrattamento, punito dalla
legge italiana in forza degli artt. 544 bis ss. del codice penale.
L'arricchimento ambientale deve essere considerato una componente essenziale ed imprescindibile, legato alla
necessità di progettare strutture e di adottare sistemi che stimolino i comportamenti naturali degli animali al fine
di ridurre o minimizzare gli effetti della noia e la comparsa di comportamenti stereotipati. Pertanto, al momento
dell'attendamento della struttura circense, gli animali al seguito dovranno avere a disposizione un adeguato
habitat rispondente alle loro esigenze.
Gli animali non devono essere in alcun modo provocati per ottenere il divertimento e l'interesse del pubblico.
Le strutture debbono essere collocate in modo da non consentire al pubblico il contatto diretto con gli animali e la
fornitura di cibo da parte dei visitatori.
CRITERI SPECIFICI PER SPECIE
CAMELIDI
Questa famiglia comprende nella Regione Paleartica il Cammello (Camelus bactrianus) ed il Dromedario (Camelus
dromedarius), mentre in quella Neotropica la Vigogna (Vicugna vicugna) ed il Guanaco (Lama guanicoe),
copostipide dell'Alpaca (Lama pacos) e del Lama (Lama glama) che sono forme domestiche.
Strutture interne.
Dimensioni: 3 m x 4 m per ogni individuo.
Terreno: lettiera e oggetti che possano catturare l'attenzione degli animali.
Strutture esterne.
Dimensioni Lo spazio minimo deve essere di 300 m.q. fino a 3 esemplari (50 m.q. per ogni animale in più). Per le
specie domestiche come lama e alpaca lo spazio può essere ridotto a 150 m.q. fino a 3 esemplari (25 m.q. per ogni
animale in più).
Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.
Terreno: terra e sabbia. Devono essere forniti alberature o cespugli che possano costituire habitat idonei alle
attività proprie della specie in natura o connesse alla loro etologia.
Gli animali devono poter accedere ad un'area protetta dalle intemperie.
Altri fattori.
Strutture interne ed esterne: gli animali non devono essere legati a pali.
Tutte le specie sono resistenti al freddo e possono essere tenute all'esterno per tutto l'anno. I ricoveri e i ripari
non riscaldati, devono comunque essere sufficientemente grandi da permettere a tutti gli animali di sdraiarsi
contemporaneamente.
I maschi possono talvolta avere manifestazioni aggressive e pertanto devono poter essere separati dagli altri
animali; ad ogni modo non è possibile tenere più maschi insieme.
In generale non possono essere tenuti insieme se non in piccoli gruppi o, meglio, a coppie.
Spettacoli: tutte le specie, ad eccezione di lama e alpaca, purché addomesticate, devono essere tenute a debita
distanza dal pubblico in quanto possono mordere.
Alimentazione: sono tutte specie erbivore e pertanto devono essere alimentate con fieno, erba, frutta, verdure e
foglie. Possono essere liberamente aggiunte piccole quantità di alimenti concentrati.
ZEBRE
Strutture interne.
Dimensioni: 12 m.q. per animale.
Clima: protezione dalle correnti d'aria e temperatura stabile sempre sopra i 12°C.
Terreno: Lettiera con paglia e oggetti per stimolare l'interesse degli animali.
Struttura esterna.
Dimensioni: 150 m.q. fino a 3 esemplari (25 m.q. per ogni animale in più). Gli animali devono averne libero accesso
per almeno otto ore al giorno.
Clima: gli animali devono poter accedere ad un'area protetta dalle intemperie.
Terreno: deve essere naturale o con sabbia. Se il terreno non è sabbioso gli animali devono avere comunque la
possibilità di fare bagni di sabbia.
Devono essere forniti alberature o cespugli che possano costituire habitat idonei alle attività proprie della specie in
natura o connesse alla loro etologia.
Altri fattori.
Gli animali non devono essere legati a pali.
In caso di temperature esterne sotto i 12 °C tutti gli animali devono avere la possibilità di riparasi in ambienti in cui
la temperatura sia di circa 12 °C.
BISONTI, BUFALI ED ALTRI BOVIDI:
Strutture interne.
Dimensioni: 25 m.q. per animale.
Struttura esterna.
Dimensioni: 250 mq fino a 3 esemplari (50 mq per ogni animale in più).
Altri fattori.
È fatto espresso divieto di legare gli animali sia in strutture interne, sia in strutture esterne, salvo il tempo
necessario per trattamenti sanitari legati al benessere dell’animale e limitatamente al tempo necessario alle
terapie.
STRUZZO E ALTRI RATITI:
Strutture interne.
Dimensioni: 15 mq per animale
Struttura esterna.
Dimensioni: 250 mq fino a 3 esemplari (50 m.q. per ogni animale in più).
Altri fattori.
È fatto espresso divieto di legare gli animali sia in strutture interne, sia in strutture esterne, salvo il tempo
necessario per trattamenti sanitari legati al benessere dell’animale e limitatamente al tempo necessario alle
terapie.
INDICE
Titolo I - PRINCIPI PAG. 2
Art. 1 – Oggetto del regolamento. PAG. 2
Art. 2 – Competenze del Comune. PAG. 2
Titolo II- DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE PAG. 2
Art. 3 - Definizioni. PAG. 2
Art. 4 - Ambito di applicazione. PAG. 3
Titolo III - DISPOSIZIONI GENERALI PAG. 3
Art. 5 – Obblighi dei detentori di animali. PAG. 3
Art. 6 - Maltrattamento di animali. PAG. 3
Art. 6 bis – Sequestro di animali PAG. 4
Art. 7 – Abbandono di animali. PAG. 5
Art. 8 - Avvelenamento di animali sia di specie domestiche che selvatiche. PAG. 5
Art. 9 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico della Provincia di Udine. PAG. 5
Art. 10 – Divieto di accattonaggio con animali. PAG. 6
Art. 11 – Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio. PAG. 6
Art. 12 – Divieti e regolamentazione di spettacoli e intrattenimenti con l’utilizzo di animali. PAG. 6
Art. 13 – Smarrimento – Rinvenimento – Affido. PAG. 6
Art. 14 – Fuga, cattura, uccisione di animali. PAG. 6
Art. 15 – Pet- therapy. PAG. 7
Art. 16 – Allevamento, esposizione e cessione a qualsiasi titolo di animali. PAG. 7
Art. 17– Macellazione degli animali. PAG. 8
Art. 18 – Inumazione di animali. PAG. 8
Art. 19 – Destianzione di cibo per animali. PAG. 8
Art. 20 – Scelte alimentari. PAG. 8
Art. 21 – Associazioni animaliste e zoofile. PAG. 8
Titolo IV - CANI PAG. 9
Art. 22– Doveri del proprietario. PAG. 9
Art. 23– Attività motoria e rapporti sociali. PAG. 9
Art. 24 – Divieto di detenzione a catena. PAG. 9
Art. 25 – Dimensioni dei recinti. PAG. 9
Art. 26 – Guinzaglio e museruola. PAG. 9
Art. 27 – Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche, luoghi privati. PAG. 10
Art. 28 – Aree e percorsi destinati ai cani. PAG. 10
Art. 29 – Accesso negli esercizi pubblici (bar, ristoranti, uffici). PAG. 10
Art. 30 – Raccolta deiezioni. PAG. 10
Art. 31 – Centri di addestramento - educazione. PAG. 10
Art. 32 – Adozioni da canili e da privati cittadini, sterilizzazioni. PAG. 11
Titolo V - GATTI PAG. 11
Art. 33 – Definizione dei termini usati nel presente titolo. PAG. 11
Art. 34 – Tutela dei gatti liberi. PAG. 11
Art. 35 – Compiti dell’Azienda Sanitaria. PAG. 11
Art. 36 – Cura delle colonie feline. PAG. 11
Art. 37 – Colonie feline. PAG. 11
Art. 38 – Alimentazione dei gatti. PAG. 11
Titolo VI - EQUINI PAG. 12
Art. 39 – Principi distintivi. PAG. 12
Titolo VII – AVIFAUNA E FAUNA SELVATICA PAG. 12
Art. 40 – Detenzione autorizzata di volatili. PAG. 12
Art. 41 – Tutela della fauna selvatica. PAG. 13
Titolo VIII – RODITORI LAGOMORFI E MUSTELIDI PAG. 14
Art. 42 – Modalità di detenzione e misure delle gabbie. PAG. 14
Titolo IX – ANIMALI ACQUATICI PAG. 15
Art. 43 – Detenzione di specie animali acquatiche. PAG. 15
Art. 44 – Dimensioni e caratteristiche degli acquari c/o privati e Attività commerciali. PAG. 15
Art. 45 – Divieti. PAG. 16
Titolo X – RETTILI ANFIBI ED INVERTEBRATI PAG. 16
Art. 46 – Modalità di detenzione ( presso privati e/o attività commerciali). PAG. 16
Titolo XI – COMMISSIONE COMUNALE DIRITTI ANIMALI PAG. 17
Art. 47 – Commissione Comunale Diritti degli Animali. PAG. 17
Titolo XII – DISPOSIZIONI FINALI PAG. 17
Art. 48– Sanzioni. PAG. 17
Art. 49 – Vigilanza. PAG. 19
Art. 50 – Incompatibilità ed abrogazione di norme. PAG. 20
Art. 51 – Norme transitorie. PAG. 20
ALLEGATO A PAG. 21
Modalità di autorizzazione all’attendamento per circhi e mostre viaggianti.
A. Domanda.
B. Documentazione da esibire a richiesta degli organi di controllo e vigilanza.
C. Identificabilità degli animali
D. Trasporto.
E. Pulizia, disinfezione ed area per l’isolamento di animali malati.
F. Criteri per il collocamento degli animali in strutture attigue.
G. Esibizioni al di fuori della struttura.
H. Somministrazione di cibo.
I. Limitazioni al parco animali.
J. Requisiti minimi delle strutture di detenzione (per specie non oggetto di divieto). Criteri specifici per
specie.