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SENTENZA DELLA CASSAZIONE IN MATERIA DI CRIMINI CONTRO GLI ANIMALI. IL DELITTO DI MALTRATTAMENTO E' APPLICABILE IN OGNI SITUAZIONE DI NONCURANZA AI BISOGNI ETOLOGICI DI CIASCUNA SPECIE ANIMALE. CIO' VALE QUINDI NELL'AMBITO DI OGNI ATTIVITA' CON USO DI ANIMALI (ALLEVAMENTO, TRASPORTO, MACELLAZIONE, CACCIA, PESCA, SPERIMENTAZIONE, ECC.)

La Corte di Cassazione, sezione III Penale, con sentenza del 6 marzo (depositata il 26 marzo 2012, n. 11606) ha stabilito un principio fondamentale in materia di crimini contro gli animali, ovvero che tutti gli animali possono essere vittime del delitto di maltrattamento di cui all’articolo 544 ter del Codice penale, al di là del fatto se siano o meno oggetto di un’attività speciale, come la caccia, la sperimentazione o i circhi in quanto ‘‘l'articolo 19ter delle disposizioni di coordinamento del Codice penale non esclude in ogni caso l'applicabilità delle disposizioni del Titolo IX-bis del Libro Secondo del Codice penale all'attività circense ed alle altre attività menzionate, ma esclusivamente a quelle svolte nel rispetto delle normative speciali che espressamente le disciplinano”.

“La sentenza nasce dal ricorso in Cassazione della Procura di Pistoia, che si opponeva all’assoluzione in primo grado del titolare di una struttura circense, citato a giudizio per maltrattamento animali su denuncia della LAV – dichiara l’avv. Carla Campanaro, dell’Ufficio Legale della LAV – secondo la Procura, infatti, il titolare e gestore della struttura, deteneva gli animali in condizioni inadatte alle loro caratteristiche etologiche, causando loro enormi sofferenze fisiche e psicologiche, come confermato dalle indagini”.

Il Tribunale di Pistoia aveva assolto l’imputato in primo grado ritenendo che il maltrattamento non fosse applicabile ai circhi in quanto l'articolo 19 ter disp. att. C.P. stabilisce che il reato di maltrattamento animale non di applica ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, pesca, allevamento, trasporto, macellazione, sperimentazione scientifica, attività circense, giardini zoologici, né alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla Regione competente.

“La Terza Sezione della Cassazione, quindi, ribalta la sentenza di assoluzione di primo grado, condividendo quanto sostenuto dalla Procura e quanto da sempre sostenuto dalla LAV sin dall’approvazione della legge del 2004, ovvero che tutti gli animali sono oggetto di tutela penale e non è assolutamente concepibile che un animale, solo perché oggetto di un’attività commerciale, sia per questo passibile di qualunque tipo di maltrattamento - prosegue l’avv. Campanaro - Ogni attività ha la sua norma di riferimento, come la legge sulla caccia, sulla macellazione, sulla sperimentazione, e qualora questa legge sia violata è pienamente applicabile il maltrattamento”.

Proprio in materia di circhi, prosegue la Cassazione vista la lacunosità del quadro normativo di riferimento, fermo a una legge del 1968 che ne riconosce la funzione sociale, oltre che le linee guida della Cites, l’ambito di operatività dell'articolo 19 ter disp. coord. C.P., viene di molto ridimensionato ed è quindi applicabile il maltrattamento.

"La Cassazione ha confermato autorevolmente e giuridicamente ciò che sosteniamo fin dall’approvazione della Legge 189 del 2004, cioè che il delitto di maltrattamento è pienamente applicabile ogni qualvolta siano attuate condotte di deliberata noncuranza ai bisogni etologici di ciascuna specie detenuta, anche in fase di addestramento oltre che di detenzione e trasporto, minando così alla radice il comune sentimento di pietà nei confronti degli animali oggi penalmente rilevante (Titolo IX bis Codice penale ‘dei delitti contro il sentimento per gli animali’) oltre che ovviamente gli animali stessi. Una importante sentenza che conferma la tutela penale per tutti gli animali, nessuna specie esclusa, e da cui derivano precisi obblighi e responsabilità a carico di tutti coloro che a vario titolo utilizzano gli animali” – aggiunge Gianluca Felicetti, presidente LAV –

Importante, infine, che la Cassazione rilevi come, lungi dall’essere una mera facoltà, i Servizi veterinari pubblici in qualità di soggetti preposti ai controlli, in presenza di fatti costituenti reato ovvero maltrattamento, hanno l'obbligo di denuncia imposto dall'articolo 331 del Codice di procedura penale in quanto pubblici ufficiali ed incaricati di un pubblico servizio.

Fonte LAV



SANZIONE DI 399 EURO IN APPLICAZIONE AL CODICE DELLA STRADA PER NON AVER SOCCORSO UN CANE INVESTITO: ATTI IN PROCURA PER L'IPOTESI DI REATO D'OMISSIONE DI SOCCORSO.



Investe un cane e non lo soccorre: multato
Messaggero Veneto, 01.03.2012

... è accaduto nella frazione di Gradisca. Sanzionato in base all'articolo 189 comma 9-bis del codice della strada del gennaio 2011: «L’utente della strada in caso d’incidente da cui derivi danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti, ha l’obbligo di fermarsi e porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Il trasgressore incorre nella sanzione amministrativa da 389 a 1.559 euro».