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GIUGNO 2026

18COME ESCLUDERE L'ATTIVITA' VENATORIA NEL TERRENO DI PROPRIETA'

MAGGIO 2026

top alla caccia sul TUO terreno !!!
🚩 Un chiarimento per molti proprietari
Negli ultimi tempi ricevo spesso messaggi e segnalazioni da parte di proprietari terrieri del Carso Triestino e Goriziano che mi offrono la possibilità di posizionare le mie fototrappole ma che lamentano il passaggio di cacciatori sui propri terreni e che ritengono di non avere strumenti per opporsi o limitare questa situazione.
Per questo motivo ho deciso di condividere alcune informazioni giuridiche utili.
Non si tratta nello specifico di essere “pro” o “contro” la caccia ma di chiarire quali possibilità esistano oggi per i proprietari che, per motivi etici o personali, non desiderino attività venatoria sui propri fondi.
⚖️ Un diritto riconosciuto dalla giurisprudenza europea e italiana
Anche sul Carso triestino i proprietari terrieri possono oggi chiedere l’esclusione dell’attività venatoria dai propri fondi per motivazioni etiche e di coscienza personale.
Non si tratta di una richiesta simbolica, ma di una possibilità sostenuta da diversi principi giuridici europei e italiani.
🇪🇺 Il precedente europeo: la sentenza Chassagnou
Già nel 1999 la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, con la sentenza Chassagnou c. Francia, ha stabilito che imporre a un proprietario contrario alla caccia di consentire l’attività venatoria sul proprio terreno può entrare in conflitto con la libertà di coscienza e con il diritto di proprietà.
⚖️ Il caso Pescara 2026 e gli sviluppi in Italia
Un passaggio importante è rappresentato dalla sentenza n. 254/2026 del TAR Pescara, che ha riconosciuto la rilevanza delle motivazioni etiche e di coscienza nella richiesta di esclusione di un fondo dall’attività venatoria.
Anche recenti pronunciamenti del Consiglio di Stato hanno rafforzato il principio secondo cui l’amministrazione non può limitarsi a un diniego generico, ma deve motivare in modo concreto e specifico l’eventuale rifiuto.
Questo significa che:
• le motivazioni etiche possono avere rilevanza giuridica;
• il proprietario non deve necessariamente dimostrare un danno economico;
• la pubblica amministrazione deve giustificare in modo preciso un eventuale diniego;
• il diritto di proprietà non può essere considerato automaticamente subordinato all’attività venatoria.
📍 Perché riguarda anche il Carso triestino?
Perché questi orientamenti giuridici possono essere richiamati anche in Friuli-Venezia Giulia da chi desidera vietare la caccia sul proprio terreno.
📩 Come agire
Se vuoi chiedere l’esclusione del tuo fondo dall’attività venatoria:
1. Presenta un’istanza formale alla Regione;
2. Richiama le motivazioni etiche e i precedenti giurisprudenziali;
3. Valuta eventualmente il supporto di associazioni come LAV, LAC, ENPA o OIPA.
📨 Dove inviare l’istanza in Friuli-Venezia Giulia
Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche – Servizio caccia e risorse ittiche della Regione FVG.
PEC: foreste@certregione.fvg.it
🟢 Se ottieni l'esenzione ufficiale dalla Regione per motivi etici, BASTANO I CARTELLI di zona interdetta all'attività venatoria ( messi come spiegato più avanti ) e NON SERVE ALCUNA RECINZIONE O MURO !!!
​L'autorizzazione amministrativa sostituisce l'obbligo della barriera fisica, permettendo alla fauna di circolare liberamente.
Perciò L'opposizione alla caccia per motivi di coscienza (ex Art. 15 della Legge 157/92) È GRATUITA e non richiede recinzioni fisiche!!!
Nota bene :
L’interdizione dell’attività venatoria su base regionale, segnalata esclusivamente tramite tabelle perimetrali, non altera il regime civilistico del fondo.
Pertanto, restano pienamente operative le eventuali servitù di passaggio e il transito su sentieri o mulattiere già esistenti.
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🚩 Il Piano Faunistico-Venatorio Regionale approvato ad agosto 2025, ha validità quinquennale.
Per chi intende richiedere l’esclusione del proprio terreno per motivi etici il termine ordinario di 30 giorni dalla pubblicazione è purtroppo scaduto. Salvo casi di comprovata necessità agricola o varianti straordinarie, le istanze amministrative "fuori termine" potrebbero non essere accolte fino alla prossima scadenza del piano.
👉🏻Per le altre regioni d’Italia, la validità dei piani è solitamente quinquennale, sebbene le date di approvazione varino in base alle singole delibere locali.
È quindi opportuno verificare lo stato specifico di ogni territorio, poiché molte amministrazioni operano attualmente con proroghe o rinnovi differenti rispetto a quello del FVG.
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Assodato che la soluzione di zona interdetta a livello regionale senza necessità di recinzioni sia la soluzione migliore a livello faunistico cosa si potrebbe fare se la richiesta per motivazioni personali e etici viene respinta?
👉🏻 Altre possibilità per interdire la caccia su terreni privati dato che il piano regionale ha durata quinquennale e i termini possono anche essere scaduti momentaneamente.
La Soluzione Immediata : Il Fondo Chiuso
L'unico modo per interdire l'accesso ai cacciatori
In qualsiasi momento ( anche se il piano faunistico è già attivo ) è la costituzione di un Fondo Chiuso che prevede però recinzioni o muretti e a livello di permeabilità faunistica ( la cosa più importante per chi si muove si base etica ) cioè il libero passaggio degli animali selvatici , va valutato attentamente inoltre vanno rispettate le normative dei vincoli paesaggistici locali.
Requisito d'altezza perimetrale:
Per istituire un fondo chiuso ai sensi dell'Art. 15 della Legge 157/92, la recinzione deve avere un'altezza minima di 1,20 metri.
​Ecco i requisiti principali:
​Segnaletica: Devi apporre cartelli con la scritta "Fondo Chiuso - Divieto di Caccia" a circa 1,50 metri da terra, lungo tutto il perimetro, a una distanza massima di 100 metri l'uno dall'altro e nei punti di accesso.
​Caratteristiche: La recinzione deve essere stabile e tale da impedire il passaggio di persone e cani da caccia ( in genere per rispettare vincoli e permeabilità della fauna va alzata da terra 20/30 cm e deve essere ad altezza minima 120 cm.
​Comunicazione: Devi notificare l'istituzione del fondo chiuso alla Regione o alla Provincia competente entro 30 giorni dal completamento delle opere.
​Nota bene: Non puoi chiudere il fondo durante la stagione venatoria in corso; la chiusura deve essere effettiva prima dell'inizio del calendario di caccia.
Verifica sempre i vincoli paesaggistici comunali per l'autorizzazione alla posa della rete e, come detto, per non intralciare la libera circolazione della fauna selvatica.
PER LA NOSTRA ZONA ???
Riguardo al Carso e i suoi muretti a secco :
Sul Carso triestino, i muretti a secco sono elementi tutelati e tipici che delimitano pressoché ogni terreno e spesso danno al propietario una possibilità in più.
Se il muretto raggiunge l'altezza di 1,20 metri il terreno è legalmente considerato "Fondo Chiuso".
( Tali muretti come documento in innumerevoli video non impediscono il passaggio della fauna selvatica ).
L'Accesso è Reato:
Se il fondo è a norma (1,20 m) e tabellato, il cacciatore non può scavalcare.
L'ingresso oltre tale barriera non è più un semplice "passaggio", ma diventa una violazione di proprietà privata e una violazione delle norme venatorie, sanzionabile immediatamente dalle guardie forestali o dalla polizia.
La legge parla di "muro, rete metallica o altra effettiva chiusura".
Un muretto a secco di 1,20 metri è un' effettiva chiusura, se un cacciatore lo oltrepassa, sta violando un confine fisico e legale esplicito.
In questo caso, il tuo diritto di proprietà prevale sull'Art. 842 del Codice Civile.
Cosa dire ai cacciatori o scrivere sui cartelli:
"Proprietà Privata
Fondo Chiuso ai sensi della L. 157/92.
Altezza recinzione a norma (1,20m).
Vietato l'accesso e l'esercizio venatorio.
Ogni violazione verrà denunciata alle autorità competenti."
Anche se la richiesta per "motivi etici" è momentaneamente bloccata dal calendario burocratico in FVG , il Fondo Chiuso è un diritto permanente del proprietario che non dipende dall'approvazione del Piano Regionale.
Se chiudi il terreno oggi, la caccia è vietata da oggi.
Nota bene : interdire una zona agricola coltivata implica la rinuncia a indennizzi regionali per danni da selvatici .
🟢 In entrambi i casi Zona Interdetta o Fondo Chiuso , essendo la fauna selvatica patrimonio dello Stato, non del proprietario del terreno, fa si che non esista alcuna responsabilità civile per i danni causati da animali 'di passaggio'.
Difficilmente dovrai risarcire tu i vicini, a meno che non venga dimostrata una tua condotta colposa specifica (ad esempio, se nutri attivamente i selvatici attirandoli in massa).
Inoltre come già detto piani emergenziali di controllo non possono essere interdetti .
​Il diritto di vietare la caccia sul proprio fondo è previsto dalla legge e non sposta l'onere dei risarcimenti sul privato: la gestione dei danni da fauna selvatica spetta esclusivamente alla Regione, che dispone di fondi appositi per indennizzare gli agricoltori.
⚠️ Nota importante ⚠️
La situazione può essere diversa nei casi di controllo faunistico o abbattimenti selettivi disposti direttamente dalle autorità pubbliche, ad esempio per emergenze sanitarie, sicurezza o contenimento di specie considerate problematiche come il cinghiale.
In questi casi non si parla più della normale attività venatoria ricreativa svolta dai cacciatori, ma di interventi di gestione faunistica regolati da normative specifiche e affidati a soggetti autorizzati, enti pubblici o operatori incaricati dalle autorità competenti.
Questo però non significa automaticamente che qualsiasi cacciatore possa entrare liberamente nei fondi privati semplicemente dichiarando di stare effettuando contenimento faunistico.
Gli interventi autorizzati dovrebbero infatti essere legati a piani specifici, soggetti identificabili e attività regolamentate dalle autorità competenti.
Proprio per questo molte discussioni nascono dal timore che il confine tra attività venatoria ordinaria e contenimento possa diventare poco chiaro nella pratica.
Le recenti sentenze non significano necessariamente che nessuno potrà più accedere ai terreni privati in assoluto, ma rafforzano il principio secondo cui il fondo privato non può essere considerato automaticamente e senza adeguate motivazioni a disposizione dell’attività venatoria ordinaria.
👇🏻👇🏻👇🏻 ULTIMI SVILUPPI 🚩🚩🚩
Ravenna Febbraio 2026
Il Consiglio di Stato ha stabilito che i proprietari possono escludere i propri terreni dalla caccia anche per motivi etici o morali, obbligando la Regione a riesaminare le domande precedentemente bocciate !!!!
Pescara Maggio 2026
Pochi giorni fa, il TAR Abruzzo (sentenza n. 254/2026) ha seguito questa linea, dando ragione a una cittadina contro il rifiuto della Regione Abruzzo.
​I giudici hanno chiarito che il limite del 30% di territorio protetto è una soglia minima e non un tetto massimo invalicabile ( 70 / 30 in generale sono le quote tra aree adibite e aree interdette ). Questo significa che la Regione non può più rifiutare automaticamente le richieste solo perché "c'è già troppa area protetta", ma deve fornire motivazioni oggettive e concrete legate al Piano Faunistico.
​Si è perciò creato un precedente giuridico nazionale che rende molto più semplice per i privati vietare l'ingresso ai cacciatori nei propri fondi, anche senza recinzioni.
Informare i cittadini sui propri diritti è il primo passo per rendere il dibattito più consapevole.
Condividi queste informazioni con altri proprietari terrieri che la pensano come te 🌿

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