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IL COMUNE DI UDINE, NONOSTANTE I TAGLI AL BILANCIO E UN REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI IN ATTESA DI APPROVAZIONE, RIESCE A RECUPERARE 20 MILA EURO CHE PERO' MANDERA' IN FUMO A FINE ANNO COI FUOCHI PIROTECNICI.


Udine, 30.12.2012
Altro che crisi, ristrettezze, tutela della salute pubblica, dell'ambiente, degli animali. L'amministrazione Honsell ha deciso di festeggiare il fine anno coi fuochi pirotecnici,  mandando  quindi  in "fumo" buona parte dei 20 mila euro recuperati proprio per l'evento di San Silvestro. Il tutto in barba anche al Regolamento per la tutela degli animali  proposto dal Comune stesso il cui esame, in sede di Commissione Statuto, è rimasto fermo al 23 novembre scorso.  Evidentemente l'amministrazione comunale non ha quella sensibilità verso gli animali che vuole far  intendere attraverso le premesse esposte in detto Regolamento. E ancor di più, dopo gli emendamenti presentati da alcuni consiglieri comunali (fra questi Piergiorgio Bertoli con l'art 6, comma 33), concernenti proprio il divieto di botti e fuochi d'artificio.
Una decisione che è oltretutto in controtendenza rispetto ai tanti comuni italiani che già da alcuni anni stanno emettendo ordinanze e regolamenti per mettere al bando petardi e fuochi d’artificio. Comuni virtuosi come Torino, Bari, Cesena, Cesenatico, Modena, Lecco, Asti, Pesaro, Olbia, Valenza, Buccinasco, Savona e tantissimi altri  che, pur con ottiche differenti, si sono impegnati per raggiungere lo stesso obiettivo. Le motivazioni si possono così sintetizzare:
- tutela dei minori,
- tutela della salute e incolumità pubblica, 
- tutela degli animali
- tutela dell'ambiente  
- tutela del patrimonio pubblico e privato,
Ma anche motivazioni legate ai tempi critici che stiamo vivendo. Dice, dopo l'ordinanza di recente approvazione, il sindaco di Cervignano del Friuli: «Il momento è sicuramente particolare, abbiamo voluto lanciare un messaggero preciso, forte. È un segnale di rispetto nei confronti di chi fatica ad arrivare a fine mese, e sono veramente tanti. Preferiamo destinare il denaro in altro modo. La festa in piazza ci sarà ugualmente, anche senza fuochi d’artificio...». A proporre comunque l’ordinanza sembra sia stata Marina Buda, vicesindaco,  per una questione di tutela degli animali.
Ogni anno i botti fanno morire di paura migliaia di animali, tra domestici e selvatici (non solo cani o gatti, ma anche volatili e animali d'allevamento ) Molti si disorientano, scappano, subiscono traumi. Un vero atto di maltrattamento verso questi esseri viventi che devono essere invece tutelati dai sindaci responsabili, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 31.3.79 , della protezione degli animali sul proprio territorio.
Riguardo la salute pubblica il Codacoms informa che gli spettacoli pirotecnici provocano un pericoloso aumento delle polveri sottili che mette a serio rischio la salute di chi soffre di patologie respiratorie. I soggetti più a rischio risultano essere gli anziani e i bambini,
Per quanto riguarda invece l'ambiente, diversi studi scientifici dimostrano gli impatti negativi prodotti dai botti sull'ambientale e sulla biodiversità. I fuochi d’artificio sono infatti una fra le più dannose fonti di inquinamento. Si stima infatti che le polveri sottili e la diossina rilasciate durante uno spettacolo pirotecnico siano paragonabili a quelle immesse nell’aria da un centinaio di impianti industriali e di smaltimento rifiuti.
Non va dimenticato inoltre che dietro il mercato legale di botti e fuochi pirotecnici si cela un traffico illegale con vendita di veri e pericolosissimi ordigni. E, a quanto pare, in base all'allarme lanciato di recente dal Comando provinciale dei carabinieri di Udine - reparto artificieri antisabotaggio - il nostro territorio non è esente, tant'è che gli stessi sono impegnati in una campagna informativa nelle scuole medie di Udine e Tarvisio. Le parole da loro espresse non vanno sottovalutate:  ... TUTTI GLI ARTICOLI PIROTECNICI SONO POTENZIALMENTE PERICOLOSI ... (Messaggero Veneto 21.12.12)
Nessuna sensibilità quindi da parte dell'amministrazione Honsell nei riguardi delle categorie e tematiche sopra elencate. Nessun ripensamento, almeno fino ad oggi, nonostante le proteste dei cittadini
Ma, va detto, anche poco interesse e impegno da parte degli animalisti locali che in questi giorni hanno protestando sulla stampa (Messaggero Veneto 28.12.12)  Nello specifico la LAV, nella persona di Nerella Damo, che su detto giornale dice: «Anche noi avremmo voluto adottare iniziative più stringenti contro Comune ma purtroppo abbiamo rinnovato tutti i nostri organismi soltanto poco tempo fa. Sappiamo che molti nostri associati si sono rivolti singolarmente al Comune. E dal prossimo anno torneremo anche noi alla carica».
Eppure la stessa Nerella Damo sul Messaggero Veneto del 14 novembre 2012 diceva: «Siamo qui per difendere un regolamento che condividiamo, abbiamo partecipato all’estensione dei 47 articoli e li approviamo. Fra l’altro alcuni emendamenti presentati non hanno alcun senso: non si possono vietare le macellazioni rituali né impedire a un circo di attendarsi in città. Il regolamento può essere integrato, ma non stravolto. E noi della Lav insieme con l’Organizzazione internazionale protezione animali vigileremo affinché ciò non accada».
Giustificazioni alquanto contraddittorie!!!
Che dire poi dell'intervento dell'assessore all'ambiente e alla qualità della città Lorenzo Croattini laddove dice (Messaggero Veneto 28.12.12): «Le ordinanze anti-botti a tutela degli animali lasciano il tempo che trovano...io ritengo ingestibili, e quindi prive di efficacia, ordinanze di questo genere...E’ infatti impossibile destinare degli agenti solo al controllo di eventuali “bòtti” abusivi».
E' incredibile questa sua espressione! E' come dire di non mettere i semafori in città tanto non è possibile destinare dei vigili ad ogni incrocio per i controlli. E non è la prima volta che l'assessore Croattini si esprime in questi termini. Infatti il 19.11.2012 nella trasmissione locale di Telefriuli "Operazione Effe / Dentro il modello Friuli", Croattini, riferendosi al Regolamento pro animali proposto dall'amministrazione stessa, disse: « I vigili non andranno certo di casa in casa a controllare lo stato di detenzione degli animali» (vedi mio precedente post)
Comunque, a prescindere dai regolamenti e ordinanze comunali, non va dimenticato che a livello nazionale le Forze dell'ordine: Carabinieri, Polizia di Stato, Corpo forestale, Polizia municipale, ecc., possono intervenire (anche su richiesta dei cittadini) applicando l'art. 703 del codice penale che così recita:
Chiunque, senza la licenza dell'Autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi da fuoco, accende fuochi d'artificio, o lancia razzi, o innalza aerostati con fiamme, o in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, è punito con l'ammenda fino a centotre euro.
Se il fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena è dell'arresto fino a un mese.
Quindi cominciamo a chiamare chi di competenza  per far applicare la Legge Non lasciamo che l'inapplicabilità di questo articolo 703 diventi una consuetudine e quindi una non legge.

TRATTA DEI CUCCIOLI, UN ALTRO SEQUESTRO


Messaggero Veneto, 18 dicembre 2012
Tratta dei cuccioli, un altro sequestro


TARVISIO
Provenienza Est Europa, destinazione mercato clandestino italiano. E' una storia senza fine quella della tratta dei cuccioli.
46 cagnolini, stipati all’interno di un furgone e senz'acqua,  sono stati sequestrati l’altro giorno dalla Forestale del Nucleo Investigativo per i Reati in Danno agli Animali (Nirda). Cuccioli ancora da svezzare, con ferite post taglio della coda, alcuni senza microchip nè documentazione sanitaria. I conducenti, due uomini Slovacchi, sono stati denunciati per maltrattamento di animali, frode in commercio, uso di documento falso e traffico illecito di animali da compagnia.  
Sono in corso le procedure per l'affido dei cuccioli.



E' OBBLIGO DI LEGGE FERMARSI E SOCCORRERE UN ANIMALE FERITO


E ' dal 2010 che il Codice della strada prevede l'obbigo di fermarsi per soccorrere un animale ferito dopo un incidente stradale  (qualsiasi animale: d'affezione, da reddito o protetto)

Dal 27 dicembre, in virtù del Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti (Gazzetta Ufficiale n.289), lo stato di necessità di trasporto di un animale ferito viene equiparato a quello della persona.


PER IL PRONTO INTERVENTO CHIAMARE I NUMERI:     118 /113 /112.

QUANTA INCOERENZA NEL DICHIARARE LA PASSIONE PER GLI ANIMALI: VENDONO PRODOTTI CRUELTY FREE MA ANCHE CREME AL CAVIALE E VELENO DI SERPENTE E PRATICANDO PURE LA FISH THERAPY


Messaggero Veneto, 12 dicembre 2012
Sbarcano a San Daniele i pesci per la pedicure



SAN DANIELE.
Appassionati di animali: aprono un negozio per trattamento estetico con uso di piccoli pesci. Vendono prodotti  non testati sugli animali ma anche creme al caviale e al veleno di serpente.
Più incongruenti di così!



POLIZIA PROVINCIALE E GUARDIA DI FINANZA INTERVENGONO CONTRO L'UCCELLAGIONE DI FRODO - DENUNCIA PER VARI REATI - VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE PER OLTRE 20 MILA EURO.


Messaggero Veneto, 8 dicembre 2012
Bracconiere preso da Polizia locale e Guardia di finanza

SAN GIOVANNI AL NATISONE.
Un altro colpo contro l’uccellagione di frodo è stato inflitto. La denuncia è scattata per un uomo di San Giovanni al Natisone. Controllate auto e abitazione. Rinvenuto un impianto d' uccellagione attivato mediante reti e richiami vivi. Questo quanto è stato inoltre  rinvenuto  e sequestrato:  

3 reti per uccellagione,
1 trappola a scatto,
185 panie invischiate,
11 tordi sasselli,
5 cesene,
2 cardellini,
2 cinciallegre,
1 passero,
1 peppola,
1 fringuello 
5 prispoloni.

Il bracconiere è stato denunciato alla Procura della Repubblica per i reati:
- uccellagione,
- detenzione illegale di avifauna selvatica protetta,
- maltrattamento di animali, avendo causato la morte di alcuni uccelli.
Violazioni amministrative in materia di legislazione venatoria per oltre 20 mila euro.

UAUU... CHE COLPO RAGAZZI !!!

BUON LAVORO E BUONE FESTE A QUESTI MERAVIGLIOSI AGENTI.



AIUTIAMO ANDREA CISTERNINO A REALIZZARE IL PROGETTO RIFUGIO ITALIA IN UKRAINA



Scrive Andrea Cisternino nel suo sito:

www.iononpossoparlare.com

"Vorrei riuscire a costruire uno spazio libero e protetto suddiviso in zone dove trasferire i randagi dei volontari di strada ucraini sopravvissuti per farli vivere in un ambiente sicuro, al riparo dalle azioni spregevoli dei dog hunter e da tutti gli altri killer di animali.


Vorrei riuscire a realizzare quello che non hanno fatto UEFA, FIGC e le associazioni animaliste italiane, voglio fare i fatti dopo 2 anni di denunce e lavoro e lasciare le chiacchiere agli altri.
Ho visto troppi animali morire in strada, troppi morirmi in braccio e troppi restare invalidi per colpa dell'umano assassino e vorrei regalargli un po' di pace e tranquillità ma soprattutto AMORE!!!

DONATE... DONATE...DONATE... anche poco, per aiutarmi a continuare ad aiutare i randagi ucraini e i volontari di strada."
al 19 dicembre 2012
totale raccolto: euro 12.055,36

                                                                     al 21 marzo 2013
                                                          totale raccolto: euro 18.671,24

CORSI D'ACQUA CEMENTIFICATI: TRAPPOLE MORTALI PER LA FAUNA SELVATICA - URGE LA MESSA IN SICUREZZA DEI CANALI LEDRA E GIAVONS.


Messaggero Veneto, 7 dicembre 2012
Ledra e Giavons, urge sicurezza
 
RIVE D’ARCANO  le sponde dei canali Ledra e Giavons per lunghi tratti si presentano senza barriere protettive che mettono a rischio la circolazione veicolare ed inoltre, essendo cementificate con muri di calcestruzzo gettati in verticale,  costituiscono un pericolo per la fauna selvatica (caprioli, cinghiali , camosci) che, per abbeverarsi, scivola nei canali  senza alcuna possibilità di risalita. Il problema ha assunto dimensioni rilevanti (vedi anche mio post di aprile)
Il consigliere regionale Giorgio Baiutti ha presentato quindi un’interrogazione all’assessore competente per sapere quali concrete azioni la Regione intenda porre in essere per mettere in sicurezza i tratti spondali dei canali. Lo stesso riferisce che il Consorzio di bonifica Ledra-Tagliamento ha più volte assicurato di voler intervenir e di aver preso contatti con Provincia e Regione.

 °°°°°°°°°°°°°°°°°°°
E' uno stillicidio di animali annegati o massacrati dagli strigliatori presenti nelle centrali elettriche dei canali. Nessuno fa niente da anni. Ho informato anche Striscia la notizia ma senza alcun riscontro e non so se si è interessata al grave caso. La ricontatterò.


UDINE: PESCI MORTI NELLA ROGGIA - IL CONSIGLIERE COMUNALE PIERGIORGIO BERTOLI PRESENTA IN COMUNE UN' INTERROGAZIONE


Messaggero Veneto, 5 dicembre 2012
Bertoli (Udc): la roggia e i pesci vanno tutelati


All’indomani del caso scoppiato sulla roggia di Palma, in cui sono morti molti pesci, il consigliere comunale d’opposizione Piergiorgio Bertoli ha presentato la seguente interrogazione:

AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI UDINE
INTERROGAZIONE

Il sottoscritto consigliere comunale avv. Piergiorgio Bertoli

RILEVATO

- che da alcune settimane la roggia di Palma è interessata da lavori di periodica manutenzione, con     l’interruzione dell’afflusso di acqua;
- che tali lavori hanno evidenziato la presenza nell’alveo di rifiuti di ogni genere;
- che altresì tali lavori hanno determinato una enorme moria di pesci, nonostante l’intervento dell’ETP, i cui addetti hanno comunque salvato decine di migliaia di pesci;

CHIEDE

di conoscere se la Giunta Comunale di Udine, che delizia il Consiglio Comunale con la propria visione romantica delle rogge cittadine, sia al corrente di questa situazione e se il Signor Sindaco non intenda intervenire, nei limiti delle sue competenze, per impedire che le rogge si trasformino in discariche a cielo aperto e per garantire una effettiva tutela della fauna ittica ivi presente, anche con l’approvazione del regolamento sulla tutela e il benessere degli animali, che, in un emendamento al testo presentato dallo scrivente, prevede appunto che i lavori di manutenzione delle rogge prevedano l’assoluta salvaguardia dei pesci che in esse vivono.

Udine, 4 dicembre 2012

Avv. Piergiorgio Bertoli

Post precedenti sul tema:
http://elisacolavitti.blogspot.it/2012/11/la-roggia-di-palma-udine-verra-chiusa.html
http://elisacolavitti.blogspot.it/2012/11/pesci-morti-e-anatre-in-difficolta.html
http://elisacolavitti.blogspot.it/2012/12/comune-di-udine-lunedi-3-dicembre-ore.html
http://elisacolavitti.blogspot.it/2012/12/roggia-di-palma-asciutta-salvati-ben-43.html




ROGGIA DI PALMA ASCIUTTA - SALVATI BEN 43 MILA PESCI (MA TANTI SONO MORTI !!! )


Messaggero Veneto, 4 dicembre 2012
Roggia di Palma "asciutta" salvati ben 43 mila pesci

UDINE.
Come già riportato nei miei precedenti post, la roggia di Palma un mese fa è stata messa in asciutta dal Consorzio Ledra-Tagliamento per favorirne le operazioni di pulizia del corso d’acqua. Questo ha comportato la morte di un gran numero di pesci e quindi la protesta di molti cittadini. Dal canto suo, l’Ente tutela pesca (Etp)  fa notare che è riuscito a recuperare, salvare e censire 43 mila pesci. «Siamo impegnati nelle operazioni di salvaguardia della fauna ittica e tale impegno non è mancato nemmeno in questa occasione».

L’intervento ha interessato 40 chilometri di canali, da Remugnano e Palmanova, Udine compresa. Per il recupero dei pesci sono stati utilizzati elettrostorditori e automezzi con vasca ossigenata per il trasporto.  « ...ma anche con queste attenzioni, dice l'Etp, non è possibile garantire il recupero dell’intera popolazione ittica».

La roggia di Palma, che  è la terza roggia di Udine dopo il Ledra e la roggia di Udine, resterà senz'acqua
almeno fino al 10 dicembre salvo qualche giorno in più per consentire al Comune di finire i lavori stradali nel quartiere di Cussignacco, lavori effettuati in concomitanza con la pulizia sul corso d’acqua.

Post precedenti sul tema:
http://elisacolavitti.blogspot.it/2012/11/la-roggia-di-palma-udine-verra-chiusa.html
http://elisacolavitti.blogspot.it/2012/11/pesci-morti-e-anatre-in-difficolta.html
http://elisacolavitti.blogspot.it/2012/12/comune-di-udine-lunedi-3-dicembre-ore.html

MACABRA SCENA NEL BOSCO MANZANESE: SCOPERTI ZOCCOLI E INTERIORA DI CINGHIALI, IN PRATICA UNA MACELLAZIONE POST CACCIA.



Messaggero Veneto, 1 dicembre 2012
Carcasse di cinghiali trovate abbandonate in mezzo al bosco



Manzano.
L'odore acre lungo la salita del bosco ha portato un manzanese a scoprire le carcasse di cinghiali, probabilmente uccisi da poche ore. «Non è la prima volta che accade - racconta - Martedì c’era il doppio di carcasse».
Gli interventi di competenza sono affidati alla Forestale e alla Provincia. Nell'ambito penale si dovrà indagare sulla gestione illecita dei rifiuti (tali sono considerati i resti dei poveri cinghiali)








COMUNE DI UDINE - LUNEDI' 3 DICEMBRE - ORE 17 - III° SEDUTA DELLA COMMISSIONE CONSILIARE SULLO STATUTO - SI PROSEGUE CON L' ESAME DEGLI EMENDAMENTI AL REGOLAMENTO SULLA TUTELA DEGLI ANIMALI.


 
Foto Elisa Colavitti

Prosegue, da parte della Commissione consiliare sullo Statuto,  l'esame del Regolamento comunale in materia di animali. Nelle precedenti sedute del 13 e 23 novembre sono stati esaminati pochi articoli e, visto che ce ne sono una cinquantina, i tempi per il licenziamento del documento si prevedono abbastanza lunghi.
Come già riportato nel mio post precedente del mese di novembre,  il consigliere Piergiorgio Bertoli si è dimostrato il più attivo nel proporre modifiche al Regolamento  e  questo non è stato gradito dai consiglieri di maggioranza che lo hanno accusato di ostruzionismo  (Messaggero Veneto del 14.11.12) avendo presentato, a loro dire, un documento ex novo, di cui 70 emendamenti puntavano a far perdere tempo (commento fatto dall'assessore Franzil). In realtà gli emendamenti presentati da Bertoli sono una trentina, precisamente 34 solo che erano stati proposti in un ordine diverso, meno caotico rispetto al documento comunale. Comunque, per adeguarsi all' impostazione del Regolamento comunale, gli emendamenti di Bertoli sono stati ripresentati in Comune (modificati nella forma ma non nella sostanza). Mediante i link si può mettere a confronto il documemto comunale con gli emendamenti predisposti da Bertoli. .

A parte le suddette contestazioni, va detto che una buona parte degli emendamenti presentati da Bertoli (di quelli esaminati) sono stati approvati:
a) Intestazione - approvata la parola "per il benessere"
b) Art. 1, comma 2 - approvata l'aggiunta "riconosce la natura di esseri senzienti degli animali"
c) Art. 2, comma 4 - approvato ma parzialmente riformulato
Devo far osservare che quanto approvato rappresenta  l'essenza per un regolamento pro animali. Tant'è vero che tali termini sono stati  tratti dalla Legge regionale n. 20/2012, di recente approvazione. Eppure l'assessore alla Qualità della città, Lorenzo Croattini, nonostante abbia presentato egli stesso degli emendamenti al Regolamento comunale in data 23.10.12, non ha avuto l'attenzione di inserire questi essenziali termini, pur avendo esaminato la nuova Legge regionale.

Proseguendo con l'esame degli altri articoli va detto che:
d) Il comma 12 dell'art. 1 è stato sospeso per accertamenti "Il Comune non autorizza allevamenti di animali per fini di ricerca, sperimentazione e pellicce. (vedi anche art.6, c.24, proposta comunale)
e) Art. 4 -Abrogato (giustamente)

Le proposte del consigliere Bertoli che invece sono state respinte sono:
f) Comma 1 dell'art. 2 "il Comune procede con denuncia-querela, anche contro ignoti, in caso di uccisione o maltrattamento di questi animali."
g) Comma 6 dell'art 2 "Il Comune, al fine di arginare la procreazione indesiderata degli animali d’affezione di proprietà, si assume le  spese di sterilizzazione di cani e gatti detenuti da fasce di cittadini con disagio economico e sociale."

Questi respingimenti non fanno certo onore all'amministrazione:
1- perché  il sindaco, quale pubblico ufficiale, è obbligato a denunciare in caso di reati perseguibili d'ufficio e poi perché ai comuni è attribuita  la funzione di vigilanza sull'oservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali (questo da quando l'Enpa ha perso la personalità giuridica di diritto pubblico)
2- se il comune non intende sterilizzare le cagne e le gatte a persone indigenti o con problemi sociali le conseguenze si potranno riscontrare nell'aumento del randagismo. Per cui prima o poi il Comune  se ne dovrà occupare con costi addirittura maggiori.

Non vanno sottovalutate le parole pronunciate dall'assessore Croattini il 19.11.2012 nella trasmissione locale di Telefriuli "Operazione Effe / Dentro il modello Friuli": --I vigili non andranno certo di casa in casa a controllare lo stato di detenzione degli animal  --
Chi deve farlo allora, noi cittadini che quando andiamo a denunciare maltrattamenti sugli animali le stesse forze dell'ordine ci avvertono che rischiamo una querela dalle persone che denunciamo?

No, c'è qualcosa che non va in tutto questo. Quindi,  penso che  sarebbe opportuno conoscere il motivo che ha portato l'amministrazione comunale (appoggiata, a quanto pare, dalle associazioni animaliste, nello specifico dalla Lav) ad elaborare un regolamento per la tutela degli animali se vi è , come si evince, ben poca volontà di tutelare gli stessi.
E poi,  che dire delle dichiarazioni rese dalla rappresentante locale Lav, Nerella Damo:  - siamo qui per difendere un regolamento che condividiamo...abbiamo partecipato all'estensione dei 47 articoli e li approviamo. Fra l'altro alcuni emendamenti presentati (quelli di Bertoli, aggiungo io) non hanno alcun senso: non si possono vietare le macellazioni rituali né impedire  a un circo di attendarsi in città. Il regolamento può essere integrato, ma non stravolto. E noi della Lav insieme con l'Oipa vigileremo affinché ciò non accada - (Messaggero Veneto del 14.11.12)
Queste parole,  pronunciate da chi dovrebbe essere portavoce di un sodalizio che si presenta come difensore degli animali, mi sconcertano (anche se non mi sorprendono). Se la Lav sostiene che non si possono vietare, ecc. ecc,  allora che dimostri coerenza con i dettami dello statuto del sodalizio e non appoggi il Regolamento comunale. Se per la Lav il documento non può essere stravolto ma solo integrato, come mai non ha proposto di inserire nel Regolamento comunale, di cui è partecipe, un articolo a tutela dei pesci durante il prosciugamento delle rogge udinesi ad opera del Consorzio Bonifica Ledra Tagliamento? (come invece ha proposto il consigliere Bertoli all'art. 6, comma 34)  - Post e articolo del Messaggero Veneto del 29.11.12
Se dal Regolamento comunale, predisposto per tutelare gli animali in generale, si escludono i divieti ai circhi, alle macellazioni rituali, agli allevamenti da pelliccia e sperimentazione,  tanto vale non stilarlo in quanto, a trattare dei soli animali d'affezione (cani, gatti), c'è già la nuova Legge regionale!!!

LA SEDUTA  E' STATA RINVIATA A DATA DA STABILIRSI !!!




COMUNE DI UDINE - EMENDAMENTI AL REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TUTELA DEGLI ANIMALI PRESENTATI DAL CONSIGLIERE BERTOLI





EMENDAMENTI
PRESENTATI DAL CONSIGLIERE PIERGIORGIO BERTOLI


COMUNE DI UDINE
REGOLAMENTO COMUNALE
Aggiungere: PER IL BENESSERE E LA TUTELA DEGLI ANIMALI (come da L.R.20/2012)



Titolo I PRINCIPI

Art. 1- Oggetto del regolamento.

Comma 2.

AGGIUNGERE: Il Comune riconosce la natura di esseri senzienti degli animali e individua nella tutela degli stessi … (vedi L.R. art .1, c. 2)

Comma 4.

SOSTITUIRE: Il Comune, in base alla Legge quadro n. 281/91 in materia di animali d’affezione e alla L.R. 20/12 TOGLIERE la ripetizione : ed alla normativa nazionale a tutela degli animali

Comma 7.

AGGIUNGERE dopo anziani: affinché possano continuare a convivere

Comma 9.

AGGIUNGERE dopo esistenza: (nidi, tane, colonie feline).

AGGIUNGERE il comma 12.

Il Comune non autorizza allevamenti di animali per fini di ricerca, sperimentazione e pellicce. (vedi anche art.6, c.24)

AGGIUNGERE il comma 13. (vedi art. 5, comma f - obblighi)

Il competente Ufficio per la tutela degli animali del Comune promuove ed incentiva annualmente anche con l’aiuto dei Servizi Veterinari delle Aziende USL, dei veterinari liberi professionisti e della Polizia Municipale, campagne di sterilizzazione per i cani e gatti detenuti a qualsiasi titolo garantendo i relativi adempimenti di iscrizione all’anagrafe canina e apposizione del sistema identificativo (microchip).


Art. 2 - Competenze del Comune.

Comma 1.

AGGIUNGERE dopo territorio comunale: e procede con denuncia-querela, anche contro ignoti, in caso di uccisione o maltrattamento di questi animali.

AGGIUNGERE il comma 5.

Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente sul territorio comunale, vigilando a mezzo degli organi competenti sui maltrattamenti, sugli atti di crudeltà e sull’abbandono degli animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.


AGGIUNGERE il comma 6.

Il Comune, al fine di arginare la procreazione indesiderata degli animali d’affezione di proprietà, si assume le spese di sterilizzazione di cani e gatti detenuti da fasce di cittadini con disagio economico e sociale.


AGGIUNGERE il comma 7. (vedi L.R. 20/12, art. 4 comma 5)

Il Sindaco, ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43 (Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica), secondo le modalità stabilite dalla legge regionale, dispone il ricovero, a spese del detentore, presso le strutture di ricovero e custodia di tutti gli animali di affezione detenuti in condizioni tali da causare disagio all’animale o da non garantire la pubblica sicurezza o l’igiene pubblica.



Titolo II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 3 - Definizioni.

Comma 1.

AGGIUNGERE la parola animale: la definizione generica di animale…

AGGIUNTERE il comma 2. (i seguenti commi 1,2,3,4,5,7,8,9,10 sono tratti dalla L.R.20/12, escluso il 6)

animali di affezione: ogni animale tenuto o destinato a essere tenuto, per compagnia o affezione, senza essere destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano, nonché quelli utilizzati dai disabili, per la pet-therapy, per la riabilitazione e quelli impiegati nella pubblicità;

AGGIUNGERE il comma 3.

detentore: ogni soggetto giuridico che, a qualunque titolo, è responsabile in ordine alla custodia e al benessere dell’animale di affezione, provvedendo alla sua sistemazione e a fornirgli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l’età, il sesso, la specie e la razza dell’animale;

AGGIUNGERE il comma 4.

allevamento di cani e gatti per attività commerciali: la detenzione di cani e gatti, anche a fini commerciali, in numero pari o superiore a cinque fattrici e trenta cuccioli per anno;

AGGIUNGERE il comma 5.

commercio di animali di affezione: qualsiasi attività economica quale, ad esempio, i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attività di toelettatura, di addestramento e di allevamento;

AGGIUNGERE il comma 6.

gatto libero: un animale che vive in libertà, anche insieme ad altri gatti

AGGIUNGERE il comma 7.

colonia felina: due o più gatti che vivono in libertà abitualmente in un determinato territorio, senza che ve ne sia la detenzione da parte di persona alcuna, eventualmente alimentati e/o accuditi da privati singoli o associati, denominati referenti di colonia, che ne possono chiedere il riconoscimento al Comune o al Servizio veterinario dell’Azienda per i servizi sanitari. È fatto salvo che anche il singolo gatto vivente in libertà deve essere tutelato, curato, accudito e sterilizzato;

AGGIUNGERE il comma 8.

oasi felina: luogo opportunamente identificato dal Comune, d’intesa con ilServizio veterinario dell’Azienda per i servizi sanitari, che consente l’introduzione di gatti per i quali necessita la collocazione in ambiente controllato o protetto. Tali gatti costituiscono la colonia felina dell’oasi. Le caratteristiche e le infrastrutture minime dell’oasi felina sono stabilite dal regolamento regionale;

AGGIUNGERE il comma 9.

gattile: struttura di ricovero temporaneo dove sono somministrate cure ed è assicurata degenza o osservazione sanitaria a gatti viventi in libertà, appartenenti o non a colonie feline, recuperati con le procedure di cui all’articolo 24, prima della loro ricollocazione ai sensi dell’articolo 7, comma 4;

AGGIUNGERE il comma 10.

struttura di ricovero e custodia: struttura pubblica o privata, dedicata alla custodia di cani e gatti con la finalità prioritaria dell’adozione e centro convenzionato di recupero per altre specie di animali presenti nel territorio regionale.


Art. 4 - Ambito di applicazione. AGGIUNGERE: e soggetti attuatori (tratto da L.R.)


AGGIUNGERE il comma 2. All’attuazione della presente legge provvedono, nei rispettivi ambiti di competenza, la Regione, i Comuni, i Servizi veterinari delle Aziende per i servizi sanitari, i medici veterinari liberi professionisti della regione, con la collaborazione delle associazioni animaliste e ambientaliste e degli enti zoofili.


Titolo IIIDISPOSIZIONI GENERALI

Art. 5 – Obblighi dei detentori di animali.

Comma 1.

SOSTITUITO (vedi L.R. art.4, c.1)

Chiunque detenga un animale di affezione è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua idonea sistemazione, fornendogli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l’esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, avuto riguardo alla specie, alla razza, all’età e al sesso:

lettera a) invariata

lettera b) TOGLIERE: Gli animali dovranno essere accuditi e alimentati secondo la specie, classi d’età, sesso, stato fisiologico e la razza alle quali appartengono. AGGIUNGERE: Agli animali dovrà essere garantito…

lettera c) SOSTITUIRE con: I detentori dovranno assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali stessi.

Lettere d) ABROGATA (ripetitiva rispetto al c. 1)

Lettera e) ABROGATA (vai a Comma 2.)

Lettera f) ABROGATA (in quanto già introdotta all’art. 1, comma 13)


AGGIUNGERE il comma 2.

Il detentore di animali di affezione, in particolare, è tenuto a:

a) registrare i cani e i gatti all’anagrafe con le modalità previste dalla Legge regionale.

b) Entro dieci giorni i detentori di cani e gatti hanno l’obbligo di denunciare la nascita di cucciolate al competente ufficio comunale e al Servizio Veterinario del’Azienda sanitaria n. 4 Medio Friuli

c) I detentori di cani e gatti entro i termini di cui sopra devono denunciare lo smarrimento, la sottrazione, la cessione, la morte, la variazione di residenza, la comunicazione di rinuncia alla detenzione anche qualora tali eventi si verifichino nel periodo antecedente alle operazioni di iscrizione all’anagrafe canina e felina e di identificazione (sessanta giorni dalla nascita).

d) Al fine di evitare e contenere l’incremento della popolazione felina, è fatto obbligo ai detentori di gatti di provvedere alla loro sterilizzazione qualora vengano lasciati liberi di uscire dall’abitazione e di vagare liberamente sul territorio


AGGIUNGERE il comma 3. (vedi art. 6 comma 20)
E’ fatto obbligo ai detentori di animali esotici e selvatici detenuti in cattività di riprodurre per quanto
possibile le condizioni climatiche, fisiche ambientali dei luoghi ove queste specie si trovino in natura per evitare stress psico-fisico, e di non condurli in luoghi pubblici o aperti al pubblico.


Art. 6 – SOSTITUIRE con: Divieti.

1. E’ vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento …


AGGIUNGERE Lettera a)

E’ vietato sopprimere o lasciar morire senza alimento e assistenza le cucciolate indesiderate di cani, gatti e altri animali d’affezione, di animali esotici o selvatici tenuti in cattività.


Comma 2.

SUDDIVISIONE CON MODIFICA (Vai al comma 20 “obbligo” che è stato spostato all’art. 5 comma 3)

E’ vietato tenere cani e gatti e altri animali in rimesse,( box), cantine e in modo continuativo in terrazze e balconi.


Comma 7.

SUDDIVISIONE CON MODIFICA (Vai al comma 20 “obbligo” che è stato spostato all’art. 5 comma 3)

LASCIARE: E’ vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica o psichica;

TOGLIERE: è altresì vietato detenere “qualora la legge non lo consenta” animali in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all’animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.


Comma 20.

SOSTITUITO con:

E’ vietato tenere animali in ambienti inadatti, angusti o poveri di stimoli che impediscono all’animale di manifestare i comportamenti tipici della specie. In spazi non compatibili con il loro benessere psico-fisico e con le rispettive caratteristiche etologiche. (modifica riferita all’ art. 6 comma 2 e 7)


Comma 23.

SUDDIVISIONE CON MODIFICA: (Vai anche a Consensi, “ascensore”…)

E’ vietato detenere, all’interno di abitazioni, campers e roulottes un numero di animali d’affezione superiore a quanto stabilito dal presente Regolamento, cioè: un cane ogni 10 mq e un gatto ogni 5 mq. (sono ammesse deroghe al numero in caso che le autorità competenti riscontrino un buon stato di detenzione e salute dei soggetti) ed e vietato detenere animali d’affezione in strutture non abitative con esclusione degli allevamenti e attività di commercio, canili e rifugi autorizzati.


Comma 24.

E’ vietato l’allevamento di animali al fine di ottenere pellicce. (Invariato) (Vedi anche art. 1, comma 12)

Comma 28.

AGGIUNGERE dopo la parola colle: e trappole mortali per catturare mammiferi, rettili…


AGGIUNGERE il comma 31. E’ vietata la caccia nei parchi anche non attrezzati.


AGGIUNGERE il comma 32 . E’ vietato l’allevamento casalingo (privato), oltre che industriale, di animali da pelliccia


AGGIUNGERE il comma 33. E’ vietato l’uso di petardi e fuochi d’artificio nei luoghi pubblici e privati che spaventano e mettono a rischio di vita gli animali.


AGGIUNGERE il comma 34. E’ vietato chiudere il corso delle acque delle rogge senza provvedere prima al salvataggio dei pesci.


AGGIUNGERE il comma 35. E’ vietato detenere gatti in appartamenti ai piani superiori al 2° salvo che alle finestre e porte che danno all’esterno non siano applicate zanzariere metalliche. Tale divieto non è applicabile per i gatti già detenuti.

Per la tutela dei cani di taglia piccola le inferriate di terrazze e balconi devono essere protette da rete.


Art. 6 bis - Sequestro di animali AGGIUNGERE - Inadempienze

SOSTITUIRE tutto con:

1. In caso di inadempienza, di animali tenuti in stato di denutrizione o sofferenza per precarie condizioni di salute e/o di situazioni di maltrattamento:

a) Gli organi sanitari e di vigilanza accertano la violazione dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui ai commi del presente articolo, viene disposta l’applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento e si provvede a denunciare l’illecito all’autorità giudiziaria;

b) Gli animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca sono affidati (secondo la specie) al canile convenzionato e ad enti o associazioni individuati con Decreto del Ministero della Salute


Art. 7 - Abbandono di animali.

1. E’ vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico …

Comma 2.

Chiunque sia stato sanzionato per abbandono di un animale o per maltrattamento non può detenere

animali a qualsiasi titolo. ???? (contrasto con L.R.)


Art. 8 - Avvelenamento di animali sia di specie domestiche che selvatiche.

Comma 1.

Dopo la parola - è proibito- TOGLIERE: a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare,

Comma 2.

TOGLIERE: Il proprietario o il responsabile E SOSTITUIRE con: Il detentore…

Comma 6.

Dopo la parola – utilizzate – AGGIUNGERE: Gli interventi devono avvenire lontano almeno 50 mt dalle colonie feline e oasi feline censite dal Comune.


Art. 9 – Accesso agli animali. TOGLIERE sui servizi di trasporto pubblico della Provincia di Udine.


Comma 1.

SOSTITUIRE la parola domestici con d’affezione su tutti i mezzi di trasporto pubblico TOGLIERE operanti nella Provincia di Udine

AGGIUNGERE le lettere dalla a) alla f).

a) trasporto su tutte le vetture …

b) trasporto di animali d’affezione…

c) è ammesso un solo cane…

d) il detentore a qualsiasi titolo dovrà…

e) nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi …,

f) temporanei esoneri …


AGGIUNGERE il comma 2.

E’ consentito l’accesso di cani e gatti debitamente accompagnati e custoditi negli ascensori condominiali. Il detentore dovrà portare il cane al guinzaglio e, nel caso, munirlo di museruola. Dovrà provvedere alla pulizia dell’area eventualmente sporcata.


AGGIUNGERE il Comma 3. (Tratto da L.R. 20/2012)

I cani, accompagnati dal detentore, hanno accesso a tutti gli esercizi pubblici e commerciali, nonché ai locali e uffici aperti al pubblico presenti sul territorio.

a) I detentori che conducono i cani negli esercizi, locali e uffici sono tenuti a usare sia guinzaglio che museruola, qualora prevista dalla normativa statale, avendo cura che i cani non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.

b) Il regolamento regionale definisce le misure generali di sicurezza e le forme di promozione dell’accessibilità.

c) Il responsabile degli esercizi pubblici e commerciali, nonché dei locali e degli uffici aperti al pubblico può adottare misure limitative all'accesso, previa comunicazione al Sindaco.


AGGIUNGERE il comma 4. (Tratto da L.R. 20/2012)

Ai cani accompagnati dal detentore è consentito l'accesso nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, ivi compresi i parchi e i giardini; in tali luoghi, è obbligatorio l'uso del guinzaglio e, nei casi previsti dalla normativa vigente, anche della museruola.

a) È vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando le stesse sono delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.

b) Chiunque conduca il cane in ambito urbano è tenuto a raccoglierne le feci e ad avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse.

c) Il responsabile dei giardini, parchi e aree pubbliche può adottare misure limitative all'accesso, previa comunicazione al Sindaco.


Art. 10 - Divieto di accattonaggio con animali. (Invariato)


Art. 11 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio.

Comma 1.

Dopo la parola sagre, AGGIUNGERE: lunapark, ecc.

TOGLIERE: E’ altresì vietata la cessione a qualsiasi titolo di animali in luoghi pubblici e di cani non iscritti all’anagrafe canina (esclusi negozi autorizzati). VAI A CESSIONI ART 14 BIS


Comma 2.

ABROGATO La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni (regolarmente iscritte all’Albo regionale di cui all’art.6 della L.R.39/90) nell’ambito delle iniziative a scopo di adozione preventivamente comunicate ed autorizzate dall’Ufficio competente per la tutela degli animali.


Art. 12 SOSTITUIRE con: Divieto di utilizzo di animali.

Comma 1.

MODIFICATO con: E’ vietata qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato che contempli, in maniera totale o parziale, l’utilizzo di animali, anche nel caso di zoo itineranti.

Comma 2. ABROGATO

Comma 3. ABROGATO

Comma 4. Dopo la parola mostre TOGLIERE la parola circhi.

Comma 5. INVARIATO

Comma 6.

Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui ai commi precedenti del presente

articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta la sospensione

immediata dell’attività, oltre all’applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.???


Art. 13 - Smarrimento-Fuga-Rinvenimento-Cattura di animali.(unificato con l’ art. 14, escluso affido e uccisione)

Comma 1.

SOSTITUIRE con:

In caso di smarrimento di un animale d’affezione il detentore ne dovrà fare tempestiva denuncia entro 48 (quarantotto) ore all’ Anagrafe canina del Comune e al Servizio veterinario dell’Azienda Sanitaria competente per territorio.


Comma 2.

SOSTITUIRE con:

La fuga di un animale pericoloso dovrà essere immediatamente segnalata alle Forze dell’Ordine e al Servizio Veterinario dell’Azienda saitaria locale tramite i numeri di pronto intervento 112-113-118


Comma 3.

SOSTITUIRE con:

Chiunque rinvenga cani, vaganti, feriti o morti e gatti feriti o morti è tenuto a comunicarlo immediatamente al Servizio veterinario competente per territorio contattando i numeri di pronto intervento, in particolare il 118


Comma 4.

SOSTITUIRE con:

Nel caso che l’animale d’affezione sia ferito o il cittadino involontariamente lo abbia ferito, per quanto possibile, è tenuto a prestargli soccorso o a metterlo in sicurezza (o a provvedere affinché gli venga prestato soccorso)


AGGIUNGERE il Comma 5.

Per gli animali selvatici autoctoni, feriti o morti, va contattato il numero verde 800961969 del Servizio vigilanza faunistica della Provincia di Udine oppure i numeri di pronto intervento 112-113-118.


AGGIUNGERE il Comma 6.

La cattura dell’animale d’affezione rinvenuto dovrà essere effettuata da personale autorizzato dell’Azienda sanitaria locale con metodi incruenti e indolori o con l’utilizzo di strumenti di narcosi a distanza.


AGGIUNGERE il Comma 7.

La cattura degli animali selvatici autoctoni è di competenza del Servizio vigilanza faunistica della Provincia di Udine.


Art. 14 – SOSTITUIRE con: Soppressione di animali d’affezione

1. Gli animali ritrovati o catturati dall’A.S.S locale nel territorio comunale possono essere soppressi soltanto segravemente ammalati o gravemente infortunati o sofferenti per malattie incurabili o con affezioni di comprovata pericolosità. La soppressione è effettuata da medici veterinari, con metodi eutanasici preceduti da anestesia e viene comunicata all’ufficio comunale competente per la tutela degli animali con specificazione delle cause che hanno portato alla decisione. Qualora l’animale risulti rintracciabile nella Banca dati regionale, la soppressione, in relazione con la gravità della situazione clinica anamnestica ed epidemiologica, avviene previo consenso del detentore

2. La soppressione degli animali di proprietà è consentita esclusivamente se gravemente ammalati o gravemente infortunati o sofferenti per malattie incurabili o con affezioni di comprovata pericolosità con metodi eutanasici preceduti da anestesia, con specificazione da parte del veterinario libero professionista che la effettua, delle cause che hanno portato alla decisione e con trasmissione del certificato di morte al Servizio Veterinario dell’Azienda ASS competente per territorio o all’Ufficio competente per la tutela degli animali.

3. La soppressione degli animali ospitati presso il canile comunale convenzionato, il rifugio privato protezionistico locale e altri eventuali canili o rifugi privati, potrà avvenire soltanto se gravemente ammalati o gravemente infortunati o sofferenti per malattie incurabili o con affezioni di comprovata pericolosità con metodi eutanasici preceduti da anestesia, con specificazione da parte del veterinario libero professionista che la effettua, delle cause che hanno portato alla decisione e con trasmissione del certificato di morte all’Ufficio comunale competente per la tutela degli animali

4. Eventuali violazioni e inadempienze, di cui ai commi 2,3 e 4 del presente articolo, da parte dei veterinari pubblici o privati, accertate dalle Associazioni protezioniste operanti sul territorio o dall’ufficio comunale competente vanno segnalate all’ Autorità giudiziaria oltre che all’ Ordine dei veterinari ed al Servizio Veterinario Regionale.


Art. 14 Bis – Detenzione-Cessione-Affido-Adozione-Vendita

1. E’ vietato per un periodo di cinque anni, detenere animali a chiunque sia stato riconosciuto colpevole di reato di maltrattamento e crudeltà nei confronti degli stessi.

2. E’ vietato cedere animali d’affezione a chiunque possa farne uso o commercio per sperimentazioni o spettacoli

3. E’ vietato importare, detenere, porre in vendita cani e gatti importati di età inferiore ai tre mesi. L’importazione la detenzione e la vendita (cani ?) devono avvenire nel rispetto del Protocollo vacinale

4. Prima della cessione ed entro dieci giorni dalla data di acquisto o dell’inizio della detenzione per gli esemplari di cani che non siano già registrati alla BDR o che siano di provenienza estera, è obbligatoria la registrazione all’anagrafe canina.

5. E’ vietata la cessione a qualsiasi titolo di animali in luoghi pubblici e di cani non iscritti all’anagrafe canina

6. E’ vietata la vendita di cani e gatti, anche cuccioli , da parte di privati cittadini non autorizzati

7. L’Ufficio competente per la tutela degli animali autorizza gli affidi e le adozioni di cani e gatti solo se effettuati esclusivamente presso il Canile dell’Azienda Sanitaria o presso il Canile Convenzionato, o con garanti Associazioni riconosciute di volontariato animalista, a persone che diano garanzia di buon trattamento. Per tale pratica l’Ufficio competente per la tutela degli animali adotterà un modulo ufficiale per l’operazione che potrà essere aggiornato quando necessario

.
Art. 15 - Pet therapy. INVARIATO


Art. 16 – Allevamento, esposizione e cessione a qualsiasi titolo di animali.

Comma 10.

La vendita, la cessione a qualsiasi titolo o l’affidamento di cani e gatti può avvenire solo dopo i due mesi di vita, in allevamenti autorizzati, negli esercizi commerciali a norma di legge e nel canile dell’Azienda Sanitaria, nei canili convenzionati e in quelli privati previo rilascio all’acquirente, quindi al nuovo (SOSTITUIRE con) detentore proprietario, di un certificato veterinario di buona salute e di almeno una copia di pubblicazione sulle necessità etologiche dell’animale in questione ed informazioni scritte sugli obblighi di leggi e regolamenti.

12. E’ vietato all’interno del territorio comunale la riproduzione e la vendita di animali pericolosi come
definiti dal Decreto Interministeriale 19 aprile 1996 le cui specie sono specificate negli allegati A e B del decreto
stesso e con le esclusioni previste dall’art 3 del decreto. (?)


Art. 17 – Macellazione degli animali.

2. La macellazione a domicilio dei bovini per uso privato familiare è vietata ai sensi delle leggi vigenti. (INVARIATA)


AGGIUNGERE il comma 4: E’ vietata la macellazione rituale


Art. 18 - Inumazione di animali. INVARIATO


Art. 19 – Destinazione di cibo per animali. INVARIATO


Art. 20 – Scelte alimentari. INVARIATO


Art. 21 – Associazioni animaliste e zoofile. INVARIATO


Titolo IVCANI


Art. 22 Doveri del SOSTITUIRE la parola proprietario con detentore sia il presente articolo che ai commi successivi:

Lettera e)

assicurarsi che il cane sia identificato tramite microchip e registrato all’anagrafe canina TOGLIERE del proprio comune di residenza Legge Regionale 04 Settembre 1990 N° 39 Artt 3° E 4°.


Comma 4. (INCERTEZZA)

I detentori di cani segnalati o ritenuti da Veterinari competenti a potenziale/elevato rischio morsicature e inseriti nell’apposito registro tenuto dai Servizi Veterinari, hanno l’obbligo di stipulare una polizza di
assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio animale e devono applicare
sempre, sia il guinzaglio che la museruola, al cane, quando si trova nei luoghi aperti al pubblico.

E' vietato possedere o detenere cani registrati ai sensi del comma 4:

a) ai delinquenti abituali o per tendenza;

b) a chi e' sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;

c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;

d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies del codice penale e, per quelli previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189;

e) ai minori di 18 anni, agli interdetti ed agli inabili per infermità di mente.


Art. 27 - Art. 28 - Art. 29 ABROGATI (vedi Art. 9)

Art. 27 – Raccolta deiezioni. (INVARIATO)

Art. 28 – Centri di addestramento-educazione. (INVARIATO)

Art. 32 – ABROGATOA (vedi Art. 14 bis comma 7)



Titolo V - GATTI

Art. 29 – Doveri del detentore

1. Il detentore deve registrare all’anagrafe degli animali d’affezione il gatto e munirlo di microchip con le modalità di cui alla L.R. (deroghe alla sola all’applicazione del microchip possono essere certificate da medico veterinario nel caso di gatti malati)

2. Il detentore del gatto è sempre responsabile del benessere e del controllo dell’animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall’animale stesso.

3. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un gatto non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.

4. I detentori di gatti devono:

a. affidare il gatto solo a persone in grado di gestirlo correttamente;

b. adottare tutte le misure necessarie atte ad impedire agli stessi di vagare incustoditi in qualsiasi luogo pubblico;

c. prevenire situazioni di molestia in danno di altri animali o di persone, provvedendo a delimitare adeguatamente gli spazi a contatto con l’esterno.



Titolo VICOLONIE FELINE-OASI FELINE (gatti liberi)

Art. 30 - Tutela dei gatti liberi.

I gatti liberi che vivono nel territorio sono tutelati dal Comune.


Art. 31 - Censimento delle colonie feline

1. Il Comune provvede al censimento e alla registrazione delle colonie feline.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Comune può avvalersi del supporto dell’ Azienda per i servizi sanitari o delle associazioni e degli enti di cui all’articolo 6 della L.R. previa convenzione.

3. Il Comune provvede alla mappatura delle aree e degli spazi in cui vivono le colonie feline o sono ubicate le oasi feline, riconoscendole quali zone protette ai fini della cura e dell’alimentazione dei gatti ivi stanziati.

Art. 32 -Cura e gestione delle colonie feline (sterilizzazione e microchip)

1. Il Comune provvede, tramite il Servizio veterinario dell’A.S.S. alla marcatura elettronica del gatto, all’atto della sterilizzazione dello stesso.

2. Il Comune provvede alla cura della salute e delle condizioni di sopravvivenza delle colonie feline, anche tramite le associazioni e gli enti di cui all’articolo 6 della L,R,

3. Il Comune provvede agli interventi di carattere sanitario, comprese le sterilizzazioni chirurgiche per il controllo delle nascite, tramite il Servizio veterinario dell’Azienda per i servizi sanitari o i veterinari liberi professionisti convenzionati

4. Le spese per la cura della salute, delle condizioni di sopravvivenza e per gli interventi di carattere sanitario sono interamente a carico del Comune.

5. Il Comune istituisce un elenco di nominativi dei volontari cittadini che danno la propria disponibilità ad accudire le colonie feline (con spesa a carico del Comune), comunicandolo all’Azienda per i servizi sanitari.

6. Il Comune stipula preventivamente col singolo volontario cittadino che accudisce la colonia, un accordo di spesa alimentare giornaliera per ogni gatto componente la colonia. In caso di animali da curare, le spese di medicinali, debitamente comprovate, sono totalmente a carico del Comune.

7. Le spese del volontario cittadino, in base agli accordi scritti intrapresi, vengono interamente rimborsate dal Comune su presentazione di apposita documentazione, l’anno successivo al periodo di competenza.

8. Il Comune rilascia ai volontari cittadini di cui al comma 4, che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline, un tesserino di riconoscimento. Il tesserino è ritirato in caso di comportamenti in contrasto con la normativa vigente o con le disposizioni impartite dal Comune.

9. I volontari di cui al comma 4 possono accedere, ai fini dell’alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà o in concessione al Comune. L’accesso a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario.

10. Il Comune promuove corsi di formazione, anche in collaborazione con l’Azienda per i servizi sanitari e con le associazioni ed enti di cui all’articolo 6 L.R. 107/12 rivolti ai volontari che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline.

11. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente stanziano. Qualora le colonie feline, per validi motivi certificati dall’Azienda per i servizi sanitari, siano incompatibili con il territorio occupato, con ordinanza del Sindaco, possono essere trasferite in altro sito idoneo, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera f). L.R.


Art. 34 - Cattura e ricovero dei gatti liberi

1. I gatti che vivono in libertà non possono essere rinchiusi. E’ ammesso il loro temporaneo ricovero solo per motivi sanitari o di recupero a seguito di malattie debilitanti o per grave pericolo di sopravvivenza della colonia felina, attestati dai Servizi veterinari delle Aziende per i servizi sanitari. Il ricovero è effettuato presso strutture pubbliche o private gestite dagli enti e dalle associazioni di cui all’articolo 6, autorizzate dall’Azienda per i servizi sanitari.

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COMUNE DI UDINE - PROPOSTA DI REGOLAMENTO SULLA TUTELA DEGLI ANIMALI


COMUNE di U D I N E

REGOLAMENTO COMUNALE

SULLA TUTELA DEGLI ANIMALI



Titolo IPRINCIPI

Art. 1- Oggetto del regolamento.

1. Il Comune di Udine (denominato, per semplicità, "il Comune"), al fine di favorire la corretta convivenza

fra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, promuove e sostiene iniziative e interventi

rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali.

2. Il Comune individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto e alla tolleranza verso

tutti gli esseri viventi e, in particolare, verso le specie più deboli.

3. Il Comune promuove nel sistema educativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto

all'infanzia e ai giovani, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con essi.

4. Il Comune, in base alla L. 281/91, alla L.R. 39/90 ed alla normativa nazionale a tutela degli animali,

promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i

maltrattamenti e il loro abbandono.

5. Il Comune si adopera a diffondere e promuovere quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle

Leggi statali e regionali.

6. Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali.

7. Il Comune, allo scopo di favorire l'affidamento e l’adozione degli animali che vivono presso le proprie

strutture ricettive e/o quelle convenzionate, organizza e promuove politiche, iniziative e campagne di

sensibilizzazione nonché attività di informazione mirate a incentivare l'adozione degli animali

abbandonati e finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo.

Il Comune, in collaborazione con le Associazioni Animaliste e Protezioniste e altri soggetti pubblici e

privati, allo scopo di favorire il mantenimento del rapporto affettivo uomo - animale, promuove politiche e

iniziative volte a contenere o evitare la procreazione indesiderata degli animali, anche se detenuti dai

privati, prestando particolare attenzione alle fasce di cittadini con disagio economico ed in particolare gli

anziani, possano continuare a vivere o comunque avere contatti col proprio animale.

8. Il Comune, ritenendo che il rapporto con gli animali concorra al pieno sviluppo della persona, contrasta

ogni atto di discriminazione nei confronti dei possessori di animali. Contrasta altresì ogni comportamento

finalizzato a impedire la presenza di animali all'interno del nucleo familiare e qualsiasi atto che ostacoli la

serena convivenza fra la specie umana e gli animali.

9. Le modifiche degli assetti del territorio devono tener conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati

per la loro esistenza.

10. Il Comune promuove lo sviluppo della ricerca di metodi alternativi che non si avvalgono di

sperimentazione animale.

11. Il Comune non promuove iniziative che implichino l’impiego di pellicce.

Art. 2 - Competenze del Comune.

1. Il Comune esercita la tutela degli animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.

2. In applicazione della Legge 11 febbraio 1992 n. 157, il Comune tutela le specie di mammiferi ed uccelli

ed altri animali appartenenti alla fauna selvatica che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero

nel territorio comunale.

3. Al Comune, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle
norme relative alla protezione degli animali, nonché l’attuazione delle disposizioni previste nel presente

Regolamento anche mediante l’adozione di specifici provvedimenti applicativi.

4. Per la valutazione degli aspetti scientifico-naturalistici delle questioni relative alla fauna selvatica cittadina

il Comune farà riferimento al Museo Friulano di Storia Naturale. Questa attività di consulenza si rivela

essenziale sia per la gestione delle potenziali situazioni di conflitto tra uomo e varie specie autoctone ed

alloctone nell’ambito urbano (infestazioni vere o presunte, nonché situazioni di potenziale rischio

igienico-sanitario), sia per la corretta valutazione del pregio biologico delle diverse specie di volta in volta

segnalate.

Titolo II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 3 - Definizioni.

1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente Regolamento,

si applica a tutte le specie di animali vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e detenuti a

qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.

Art. 4 - Ambito di applicazione.

1. Le norme di cui al presente Regolamento si applicano agli individui di tutte le specie animali che si trovano

o dimorano, anche temporaneamente, nel territorio del Comune di -Udine.

Titolo III - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 5 – Obblighi dei detentori di animali.

1. Chi a qualunque titolo detiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua

tutela, in particolare :

a) Gli animali dovranno essere fatti visitare da un medico veterinario ogni qualvolta il loro stato di salute lo

renda necessario.

b) Gli animali dovranno essere accuditi e alimentati secondo la specie, classi d’età, sesso, stato fisiologico e
la razza alle quali appartengono. Dovrà essere garantito cibo di qualità e in quantità idonea, acqua sempre

fresca e pulita e un ricovero coibentato.

c) A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la

possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche,

fisiologiche e comportamentali.

d) I proprietari e i detentori a qualsiasi titolo di un animale devono assicurare la regolare pulizia degli spazi di

dimora dell’animale stesso.

e) I proprietari di cani, entro quindici giorni, hanno l’obbligo di denunciare la nascita di cucciolate al

competente ufficio comunale o all’Unità Funzionale di Sanità Pubblica Veterinaria della ASL. I detentori

devono denunciare il furto, la scomparsa o la morte di un animale anche qualora tali eventi si verifichino

nel periodo antecedente alle operazioni di iscrizione all’anagrafe canina e di identificazione.

f) Il competente Ufficio per la tutela degli animali del Comune promuove ed incentiva annualmente anche

con l’aiuto dei Servizi Veterinari delle Aziende USL, dei veterinari liberi professionisti e della Polizia

Municipale, campagne di sterilizzazione per i cani e gatti detenuti a qualsiasi titolo garantendo i relativi

adempimenti di iscrizione all’anagrafe canina e apposizione del sistema identificativo (microchip).

Art. 6 - Maltrattamento di animali.

1. E’ vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e

che contrasti le vigenti disposizioni.

2. E’ vietato tenere animali in spazi angusti, tenere permanentemente cani e gatti in terrazze o balconi o,

anche per gli altri animali, in spazi comunque non compatibili con il loro benessere psico-fisico e con le

rispettive caratteristiche etologiche, isolarli in cortili, rimesse, box o cantine oppure segregarli in

contenitori o scatole, anche se poste all’interno dell’appartamento.

3. E’ vietato tenere cani ed altri animali all’esterno sprovvisti di un idoneo riparo, privarli dell’acqua e del
cibo necessario o sottoporli a condizioni climatiche tali da nuocere alla loro salute.

In particolare la cuccia deve essere adeguata alle dimensioni dell’animale, dovrà avere il tetto

impermeabilizzato; deve essere chiusa su tre lati, alzata dal suolo, e non posta in ambienti che possano

risultare nocivi per la salute dell’animale.

4. E’ vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di

salute o privarli dei necessari contatti sociali intraspecifici ed interspecifici tipici della loro specie.

5. E’ vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita se non per gravi

motivazioni certificate da un medico veterinario.

6. E’ vietato detenere permanentemente animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per

cure e ad eccezione di uccelli, piccoli roditori, anfibi, rettili, pesci, e simili.

7. E’ vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica o psichica; è altresì vietato

detenere “qualora la legge non lo consenta” animali in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che

impediscono all’animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.

8. E’ vietato addestrare animali appartenenti a specie selvatiche.

9. E’ vietato utilizzare animali a scopo di scommesse e combattimenti.

10. E’ vietato colorare in qualsiasi modo gli animali tranne come sistema di marcaggi temporanei con metodi

incruenti e che non creino alterazioni comportamentali ed effettuati solo da enti di ricerca ufficialmente

riconosciuti.

11. E’ vietato trasportare, mantenere e/o stabulare animali in carrelli chiusi o in condizioni e con mezzi tali da

procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno

consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi, salvo parere scritto e motivato di

un medico veterinario, il quale dovrà stabilire la data d’inizio e fine del trattamento. Inoltre, il trasporto su

rimorchi deve prevedere accorgimenti tali che i gas di scarico del mezzo trainante non possano essere

respirati dagli animali. Le gabbie, i cesti o i cassoni contenenti animali devono essere manipolati con cura.

E’ vietato lasciarli cadere o rovesciarli. Deve essere assicurata la disponibilità di acqua ad intervalli regolari.

12. E’ vietato condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento.

13. E’ vietato esporre animali in luoghi chiusi a suoni, rumori ad un volume tale da essere considerato nocivo

per loro.

14. E’ vietato lasciare animali incustoditi chiusi in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio o altro mezzo di

contenzione in condizioni di disagio per l’animale.

15. E’ vietato non garantire agli animali detenuti a qualsiasi titolo l’alternanza naturale del giorno e della notte

salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilirne la data d’inizio e fine del

trattamento;

16. E’ vietato trasportare o porre animali nel baule dell’autovettura, anche se ferma, quando questo è

separato o non è tutt’uno con l’abitacolo; il divieto vale anche se il portellone posteriore è parzialmente

aperto o sono stati predisposti areatori.

17. E’ vietato stabulare animali in gabbie con la pavimentazione in rete, tale precetto non si applica a quelle

gabbie che hanno una pavimentazione di almeno il 50% della superficie piena.

18. E’ vietato mettere gatti alla catena o lasciarli chiusi in gabbie per più di sei ore salvo motivata

disposizione scritta del medico veterinario che ha l’obbligo di indicare la data d’inizio e fine del

trattamento.

19. E’ vietato mantenere animali selvatici o esotici alla catena, permanentemente legati al trespolo o senza la

possibilità di un rifugio ove nascondersi alla vista dell’uomo, questo rifugio dovrà essere di grandezza

adeguata e tale da contenere tutti gli animali stabulati nella gabbia; per gli animali solitari ve ne dovrà

essere una per soggetto.

20. E’ fatto obbligo ai detentori di animali esotici e selvatici detenuti in cattività di riprodurre per quanto

possibile le condizioni climatiche, fisiche ambientali dei luoghi ove queste specie si trovino in natura per

evitare stress psico-fisico, e di non condurli in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

21. E’ vietata l’immissione in natura su tutto il territorio comunale di animali alloctoni.

22. E’ vietato l’uso di animali vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile

altro tipo di alimentazione attestata da un medico veterinario e per quelli degli enti autorizzati dal

competente Ufficio comunale per la tutela degli animali. Tale dichiarazione in copia deve essere inviata al

competente Ufficio per la tutela degli animali con l’indicazione dei rivenditori dove si acquistano od

ottengono a qualsiasi titolo gli animali per l’alimentazione.

23. Se non per motivi di tutela degli stessi animali e salvo quanto previsto dal Regolamento d’Igiene, è

vietato fissare un numero massimo di animali domestici detenibili in abitazioni, ed è vietato impedire ai

proprietari o detentori di animali domestici di tenerli nella propria abitazione. L’accesso degli animali

domestici all’ascensore condominiale deve essere disciplinato dal Regolamento di condominio ove

esistente.

24. E’ vietato l’allevamento di animali al fine di ottenere pellicce.

25. E’ vietata la vendita, la detenzione e l’uso di collari che provochino scosse elettriche, di collari a punte e
di collari che possono essere dolorosi e/o irritanti per costringere l’animale all’obbedienza o per impedire

l’abbaiare naturale.

26. E’ vietato l’uso per i cani di collari a strangolo, di museruole “stringi bocca” salvo addestramento o

speciali deroghe certificate dal medico veterinario che ne attesti la necessità. Il certificato, in originale,

dovrà prevedere il periodo di utilizzo e deve sempre accompagnare l’animale.

27. Ai sensi dell’articolo 10 della Convenzione ETS n.125 del Consiglio d’Europa per la protezione degli
animali da compagnia è fatto divieto di tagliare o modificare code ed orecchie di animali domestici, tagliare la

prima falange del dito dei gatti ovvero praticare la onisectomia, operare la devocalizzazione.

28. E’ vietato l’uso, la detenzione e la vendita di colle per catturare mammiferi, rettili, anfibi ed uccelli sul

territorio comunale.

29. E’ vietato l’uso di macchine per il lavaggio o l’asciugatura di animali che non consentono all’animale una

respirazione esterna alle macchine stesse.

30. E’ vietato conservare ed esporre crostacei vivi al di fuori di adeguate vasche, all’interno di frigoriferi o su

ghiaccio.

6 bis Sequestro di animali

1. In caso di animali tenuti in stato di denutrizione o sofferenza per precarie condizioni di salute e/o di

situazioni di maltrattamento:

a) Gli organi di vigilanza accertano la violazione e denunciano l’illecito all’Azienda Sanitaria competente;

b) Gli animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni

o enti che ne facciano richiesta individuati con Decreto del Ministero della Salute, adottato di

concerto con il Ministro dell’Interno.

Art. 7 - Abbandono di animali.

1. E’ vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenenti alla fauna

autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi

tipologia di corpo idrico fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di

fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero o Istituti scientifici autorizzati ai sensi delle leggi

vigenti.

2. Chiunque sia stato sanzionato per abbandono di un animale o per maltrattamento non può detenere

animali a qualsiasi titolo.

Art. 8 - Avvelenamento di animali sia di specie domestiche che selvatiche.

1. E’ proibito a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare, abbandonare, depositare esche

e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive, compresi vetri, plastiche e metalli o

materiale esplosivo. Il divieto si applica anche a qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter

causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce.

2. Il proprietario o il responsabile dell’animale deceduto a causa di esche o bocconi avvelenati o che

presenta sintomi di avvelenamento, ha l’obbligo di segnalare il caso alle Autorità competenti, tramite il

medico veterinario che emette la diagnosi di sospetto sulla base di una sintomatologia conclamata.

3. Il medico veterinario libero professionista che emette diagnosi di sospetto avvelenamento di un

esemplare di specie animale domestica o selvatica, deve darne immediata comunicazione al Sindaco e al

Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria Locale. In caso di decesso dell’animale,inoltre, deve inviarne

le spoglie e ogni altro campione utile all’identificazione del veleno o della sostanza che ne ha provocato

la morte, all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio, accompagnati da referto

anamnesico al fine di indirizzare la ricerca analitica.

4. Il Servizio veterinario ufficiale dell’Azienda Sanitaria locale, riceve anche le segnalazioni provenienti da

altre Autorità Competenti (Corpo Forestale dello Stato, Polizia Municipale, Forze di Polizia ecc.) ed è

obbligato a segnalare al Sindaco tutti i casi di avvelenamento di animali di cui viene a conoscenza

indicando il tipo di veleno usato e la zona colpita. In caso di decesso dell’animale l’ASS invia le spoglie e

ogni altro campione utile all’identificazione del veleno o della sostanza nociva, all’Istituto Zooprofilattico

Sperimentale per le finalità di cui al comma 3.

5. Il Sindaco ai sensi dell’art. 4, comma 1, dell’O.M. 18/12/2008, ricevuta la segnalazione, darà immediate

disposizioni per l’apertura di un’indagine, da effettuare in collaborazione con le altre Autorità

competenti, al fine di prevenire l’avvelenamento di ulteriori animali e rischi per la salute pubblica e

l’ambiente. Inoltre, in caso di accertata presenza di bocconi ed esche di cui sopra, provvederà ad attivare

tutte le iniziative necessarie alla bonifica del terreno e/o luogo interessato dall’avvelenamento,

segnalandolo con apposita cartellonistica per tutto il periodo ritenuto necessario e intensificando i

controlli da parte delle Autorità preposte.

6. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, eseguite da ditte specializzate, debbono essere

effettuate con modalità tali da non nuocere e publicizzate con almeno cinque giorni d’anticipo. La

tabellazione dovrà contenere l’indicazione della presenza del veleno, gli elementi identificativi del

responsabile del trattamento, la durata del trattamento e le sostanze utilizzate. Al termine delle

operazioni di derattizzazione/disinfestazione le stesse devono provvedere alla bonifica del sito mediante

il ritiro delle esche non utilizzate e delle carcasse degli animali infestanti (topi, ratti ecc.). I titolari delle

ditte di disinfestazione saranno considerati responsabili dell’avvelenamento di specie protette

conseguentemente al trattamento di sisinfestazione.

Art. 9 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico della Provincia di Udine.

1. E’ consentito l’accesso degli animali domestici su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nella

Provincia di Udine con le seguenti modalità e limitazioni:

- trasporto su tutte le vetture dei cani che accompagnano i non vedenti, tenuti al guinzaglio;

- trasporto di animali domestici o d’affezione di sola taglia piccola e media, ai quali sia stato applicato un

congegno atto a renderli inoffensivi (museruola, guinzaglio) o sistemati in apposito contenitore delle

dimensioni dei normali colli già ammessi (25x30x50);

- è ammesso un solo cane per vettura, non comprendendo in tale computo i cani guida per i non vedenti.

Il detentore a qualsiasi titolo dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno

alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.

- Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà, tramite

preventiva comunicazione telefonica se prenotati, di accettare o rifiutare il trasporto di animali .

- Temporanei esoneri per le previsioni del presente articolo possono essere concessi all’obbligo della

museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione

veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo.

Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà

gli accorgimenti necessari.

Art. 10 - Divieto di accattonaggio con animali.

1. E’ fatto assoluto divieto di detenere o utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica

dell’accattonaggio.

2. Gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze saranno sequestrati a cura degli organi di vigilanza e

ricoverati presso il canile sanitario o altro luogo idoneo e verificato lo stato di salute e la regolare

iscrizione all’anagrafe canina di competenza.

Art. 11 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio.

1. E’ fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire direttamente o indirettamente, con

qualsiasi mezzo, animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita (giochi, lotterie, tiri a segno, pesche,

sagre ecc. E’ altresì vietata la cessione a qualsiasi titolo di animali in luoghi pubblici e di cani non iscritti

all’anagrafe canina (esclusi negozi autorizzati).

2. La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni (regolarmente iscritte all’Albo

regionale di cui all’art.6 della L.R.39/90) nell’ambito delle iniziative a scopo di adozione preventivamente

comunicate ed autorizzate dall’Ufficio competente per la tutela degli animali.

Art. 12 – Divieti e regolamentazione di spettacoli e intrattenimenti con l’utilizzo di animali.

1. E’ vietata su tutto il territorio qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato
effettuato a scopo di lucro che contempli, in maniera totale o parziale, l’utilizzo di animali in condizioni di
disagio per l’animale, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche.

Tale divieto non si applica alle gare ippiche svolte in luoghi regolarmente autorizzati, purché non ledano la

dignità degli animali in esse impiegati.

2. E’ vietata altresì qualsiasi forma di addestramento di animali finalizzata alle attività di cui al presente articolo.

3. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 12 comma 1, l’utilizzo di animali è consentito ai circhi e mostre

faunistiche itineranti unicamente in base alle modalità di cui al successivo Allegato A afferente anche al

rilascio delle autorizzazioni sanitarie in merito alla detenzione di animali.

4. E’ vietato l’impiego di animali di qualsiasi specie come richiamo del pubblico per esercizi commerciali,
mostre e circhi.

5. E’ sempre vietata l’esposizione di animali vivi in tutti quegli esercizi commerciali non autorizzati per il

commercio di animali (es. discoteche, centri commerciali, ristoranti, pub ecc.) con la sola esclusione di

acquari contenenti esclusivamente pesci. In ogni caso gli acquari non possono essere collocati in ambienti

esposti a forti rumori e a repentini mutamenti di luce. L’utilizzo di animali per riprese cinematografiche, TV,

pubblicità, deve essere preventivamente comunicato all’area dipartimentale di Sanità Pubblica Veteri

naria del ASS. competente, che potrà stabilire di volta in volta in maniera specifica le modalità di tutela dei

soggetti che si intendono impiegare.

6. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui ai commi precedenti del presente

articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta la sospensione

immediata dell’attività, oltre all’applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

Art. 13 - Smarrimento-Rinvenimento-Affido.

1. In caso di smarrimento di un animale il detentore ne dovrà fare tempestiva denuncia entro 48
(quarantotto) ore al servizio Anagrafe canina del Comune di residenza, o agli organi di Polizia Locale che lo
comunicheranno al Servizio veterinario dell’Azienda Sanitaria competente per territorio.

2. Chiunque rinvenga animali randagi, vaganti, abbandonati o feriti è tenuto a comunicarlo al Servizio

veterinario competente per territorio ed al Servizio Anagrafe canina del Comune.

3. In caso di rinvenimento di un animale il cittadino, per quanto possibile e a proprio rischio, può effettuare la

messa in sicurezza dell’animale stesso.

4. Gli animali non possono essere dati in adozione, anche temporanea, né ceduti a qualsiasi titolo, a coloro

cheabbiano riportato condanna o abbiano patteggiato pene per abbandono, maltrattamento, combattimenti

ouccisione di animali.

Art. 14– Fuga, cattura, uccisione di animali.

1. La fuga di un animale pericoloso dovrà essere immediatamente segnalata al Servizio Veterinario
dell'Azienda ASS competente per territorio, all’Ufficio comunale competente per la tutela degli animali ed
alle Forze dell’Ordine. L’animale dovrà essere catturato da personale autorizzato con metodi incruenti e

indolori o con l’utilizzo di strumenti di narcosi a distanza.

2. La soppressione degli animali, detenuti in canili o di proprietà è consentita esclusivamente se gravemente
malati e non più curabili (o di comprovata pericolosità) con terapie chirurgiche o farmacologiche, con attestazione del

veterinario che la effettua con metodi eutanasici e con trasmissione del certificato di morte al Servizio Veterinario

dell’Azienda ASS competente per territorio o all’Ufficio competente per la tutela degli animali con specificazione

delle cause che hanno portato alla decisione.

3. La soppressione di cani e gatti ospitati presso i canili municipale o convenzionati con il Comune potrà avvenire

soltanto se gravemente malati e non più curabili (o di comprovata pericolosità) con metodi incruenti e indolori.

4. Chiunque sia sanzionato ai sensi del comma 2 e 3.del presente articolo non può detenere animali a qualsiasi

titolo. I medici veterinari liberi professionisti sanzionati ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo soggiacciono

alla chiusura dell’attività per un periodo di 30 (trenta) giorni. Le Associazioni protezioniste operanti sul territorio e

l’ufficio comunale competente possono segnalare all’ Ordine dei veterinari ed al Servizio Veterinario Regionale, le

violazioni accertate, le inadempienze dei veterinari relative a quanto disposto dai commi 2 e 3 del presente

articolo.

Art. 15 - Pet therapy.

1. Il Comune di Udine promuove nel suo territorio le attività di cura, riabilitazione e assistenza con l’impiego
di animali, secondo i principi della “Pet-Therapy” intesa come attività complessa che richiede il concorso di diverse

discipline, intrapresa mediante l’utilizzo del rapporto essere umano – animale in campo medico e psicologico,

coinvolgendo gli animali che rispondono a precisi requisiti nel rispetto delle loro caratteristiche etologiche,

garantendo il benessere psicofisico dei soggetti coinvolti.

La pet-therapy si divide in due distinte categorie:

- Attività Assistite con Animali (Animal- Assisted Activities o AAA) e

- Terapie effettuate con l’ausilio di animali (Animal-Assisted Therapy o AAT).

Le AAA si pongono come obiettivo primario il miglioramento della qualità di vita di alcune categorie di persone (anziani,

detenuti, tossico dipendenti, non vedenti, ecc…).

Le AAT sono delle coterapie finalizzate a migliorare le condizioni di salute di un paziente, mediante il raggiungimento di

obiettivi definiti

2. A condurre le attività dovranno essere le persone che dimostrino di aver conseguito titoli di studio confacenti

allo scopo.

3. La cura e la salute degli umani in queste attività non potrà essere conseguita a danno della salute e dell’integrità

degli animali.

4. Quanti vogliano avviare o gestiscono attività di pet therapy dovranno presentare comunicazione all’Ufficio

competente per la tutela degli animali che farà conoscere queste disposizioni e vigilerà sulla loro applicazione.

5. Ai fini della corretta attuazione dei programmi di attività assistite dagli animali (AAA) e di terapie assistite dagli

animali (AAT) è vietata l'utilizzazione di cuccioli, di animali selvatici ed esotici.

6. Tutti gli animali impiegati in attività e terapie assistite devono avere idonee capacità fisiche e psichiche, fra
le quali in particolare la socievolezza e la docilità, nonché l'attitudine a partecipare a programmi di AAA e di AAT. In

nessun caso le loro prestazioni devono comportare per l'animale fatiche o stress psichici o fisici, né consistere in

attività che comportino dolore, angoscia, danni psico-fisici temporanei o permanenti, ovvero sfruttamento.

7. Gli animali impiegati in programmi di AAA e di AAT sono sottoposti a controlli periodici relativi al permanere

delle condizioni di salute e in generale di benessere richieste ai fini del loro impiego da parte del medico

veterinario, in collaborazione con l'addestratore. Gli animali che manifestano sintomi o segni di malessere psicofisico

sono esclusi dai programmi di AAA e AAT e fatti adottare. Al termine della carriera, agli animali viene

assicurato il corretto mantenimento in vita, anche attraverso al possibilità di adozione da parte di associazioni e

privati escludendo esplicitamente la possibilità di macellazione per quelli utilizzati a fini alimentari.

8. Gli animali impiegati in programmi di AAA e AAT devono provenire possibilmente da canili e rifugi pubblici e

privati gestiti da Onlus o da allevamenti per fini alimentari o da maneggi.

Art. 16 – Allevamento, esposizione e cessione a qualsiasi titolo di animali.

1. Le manifestazioni pubbliche che coinvolgono animali sono soggette ad autorizzazione sentito il parere

dell’Azienda Sanitaria in relazione al benessere degli animali che si prevede di utilizzare e per i quali gli

organizzatori faranno richiesta almeno trenta giorni prima dell’evento, specificando il nominativo del medico

veterinario responsabile dell’assistenza zooiatrica presente per tutta la durata della manifestazione, elenco,

origine e proprietari di tutti gli animali.

2. E’ fatto divieto agli esercizi commerciali fissi di vendita di animali da compagnia, di esporre animali dalle vetrine

o all’esterno del punto vendita.

3. Gli animali detenuti all’interno dell’esercizio commerciale per il tempo ritenuto necessario, dovranno essere

sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti regolarmente di acqua e di cibo.

4. Non sono consentite le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita diretta o indiretta
di animali.

5. La vendita degli animali negli esercizi commerciali in possesso delle regolari autorizzazioni previste deve

avvenire nel rispetto delle disposizioni stabilite all’articolo 5, al fine di evitare situazioni di stress o di

sovraffollamento.

6. Gli esercizi commerciali devono osservare le disposizioni relative alle dimensioni minime delle gabbie dei volatili,

degli acquari e di qualsiasi contenitore atto a stabulare animali e quelle inerenti la detenzione degli animali stessi

fissate dal presente Regolamento.

7. Con Determinazione Dirigenziale dell’Ufficio competente per la tutela degli animali potranno essere dettate

ulteriori specifiche disposizioni relative alle caratteristiche ed alle dimensioni di gabbie, teche, e recinti nei quali

vengono custoditi ed esposti gli animali negli esercizi commerciali.

8. Non potranno essere effettuate vendite e cessioni a qualsiasi titolo di animali a minori di anni 18.

9. L’attivazione degli impianti gestiti da privati per l’allevamento, l’addestramento, il commercio o la custodia
di animali deve ottenere il parere dell’Ufficio competente della ASS ai fini di poter assicurare condizioni di benessere

degli animali.

10. La vendita, la cessione a qualsiasi titolo o l’affidamento di cani e gatti può avvenire solo dopo i due mesi di vita,

in allevamenti autorizzati, negli esercizi commerciali a norma di legge e nel canile dell’Azienda Sanitaria, nei canili

convenzionati e in quelli privati previo rilascio all’acquirente, quindi al nuovo proprietario, di un certificato

veterinario di buona salute e di almeno una copia di pubblicazione sulle necessità etologiche dell’animale in

questione ed informazioni scritte sugli obblighi di leggi e regolamenti.

11. E’ vietata qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne

l'aggressività.

12. E’ vietato all’interno del territorio comunale la riproduzione e la vendita di animali pericolosi come definiti

dal Decreto Interministeriale 19 aprile 1996 le cui specie sono specificate negli allegati A e B del decreto stesso e

con le esclusioni previste dall’art 3 del decreto.

Art. 17 – Macellazione degli animali.

1. La macellazione di suini, ovi-caprini, pollame per uso privato familiare può essere consentita a domicilio ai sensi

delle leggi vigenti, previa autorizzazione del Comune ai sensi dell’articolo 13 del Regio Decreto 3298/29, sentito il

parere del competente servizio del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria. L’autorizzazione sarà

rilasciata a condizione che sia previsto ed utilizzato apposito sistema di stordimento dell’animale ai sensi del

Decreto Legislativo 333 del 1998.

2. La macellazione a domicilio dei bovini per uso privato familiare è vietata ai sensi delle leggi vigenti.

3. E’ fatto divieto di macellare animali nelle “fattorie didattiche” durante la visita di minorenni.

Art. 18 - Inumazione di animali.

1. Oltre all’incenerimento negli appositi impianti autorizzati di animali deceduti è consentito al proprietario il

sotterramento di animali da compagnia, in terreni privati escluso qualsiasi pericolo di malattie infettive ed infestive

trasmissibili agli umani ed agli animali ai sensi del Regolamento 1069/2009 CE.

2. ll Comune di Udine ai sensi della normativa regionale vigente può individuare nel PRGC aree per cimiteri per cani,

gatti ed altri animali.

Art. 19 – Destinazione di cibo per animali.

Il Regolamento 1069/2009 CE cataloga i generi alimentari non consumati derivanti dalle mense o ristoranti di tipo solido, cotti o crudi, come sottoprodotti di Categoria 3 per cui non è possibile destinare tali prodotti ad uso cibo per animali d’affezione.

Art. 20 – Scelte alimentari.

1. Nelle mense direttamente gestite dal Comune di Udine viene garantita, a chiunque ne faccia espressa richiesta,

la possibilità di optare per un menù vegetariano (nessun prodotto derivante dall’uccisione di animali, uova da

allevamento all’aperto) oppure vegan (nessun prodotto di origine animale).

Art. 21 – Associazioni animaliste e zoofile.

1. Le Associazioni animaliste e le associazioni zoofile iscritte nell’elenco delle Associazioni per la tutela degli animali

di cui all’art.6 della L.R. 39/90, nonché gli altri enti pubblici e privati il cui statuto preveda precipui compiti di

protezione animale, collaborano con il Comune per sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali

urbanizzati e i rapporti fra uomo e animale. A tal fine:

a) possono gestire in convenzione, strutture di ricovero per animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento

del benessere animale;

b) collaborano alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale

ed all’applicazione del presente Regolamento;

Titolo IVCANI

Art. 22 Doveri del proprietario.

1 Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale e

risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall’animale

stesso.

2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il

relativo periodo.

3. I proprietari e/o detentori dei cani devono:

a. affidare il cane solo a persone in grado di gestirlo correttamente;

b. adottare tutte le misure necessarie atte ad impedire agli stessi di vagare incustoditi in qualsiasi luogo pubblico;

c. prevenire situazioni di pericolo o di molestia in danno di altri animali o di persone, provvedendo a delimitare

adeguatamente gli spazi a contatto con l’esterno ed a segnalare la presenza di cani con appositi cartelli;

d. assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e

animali rispetto al contesto in cui vive.

e. assicurarsi che il cane sia identificato tramite microchip e registrato all’anagrafe canina del proprio comune
di residenza Legge Regionale 04 Settembre 1990 N° 39 Artt 3° E 4°.

4. I proprietari di cani segnalati o ritenuti da Veterinari competenti a potenziale/elevato rischio morsicature e

inseriti nell’apposito registro tenuto dai Servizi Veterinari, hanno l’obbligo di stipulare una polizza di

assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio animale e devono applicare

sempre, sia il guinzaglio che la museruola, al cane, quando si trova nei luoghi aperti al pubblico.

E' vietato possedere o detenere cani registrati ai sensi del comma 4:

a) ai delinquenti abituali o per tendenza;
b) a chi e' sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;

c) a chiunque abbia

riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio,

punibile con la reclusione superiore a due anni;

d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di cui

agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies del codice penale e, per quelli previsti dall'art. 2 della

legge 20 luglio 2004, n. 189;

e) ai minori di 18 anni, agli interdetti ed agli inabili per infermità di mente.

Art. 23 - Attività motoria e rapporti sociali.

1. Chi detiene a qualsiasi titolo un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l’opportuna attività motoria. I

cani custoditi in appartamento, in box o recinto con spazio all’aperto devono poter effettuare regolari uscite. Tale

obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore a quella minima richiesta

dal successivo articolo 25.

2. Ogni canile o rifugio pubblico o privato deve disporre di un’adeguata area di sgambamento per i cani, da usare

con regolarità per ogni cane detenuto.

3. Al fine di tutelarne il benessere è consentito far abbeverare animali domestici o attingere acqua per lo stesso

fine dalle fontane pubbliche.

Art. 24 - Divieto di detenzione a catena.

E’ vietato detenere cani legati o a catena. È consentito legare momentaneamente il cane solo in casi di effettiva

urgenza o pericolo e per periodi di tempo non superiori ad otto ore nell’arco della giornata. La catena deve essere

di almeno 6 metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno metri 5 e di altezza metri 2 dal terreno;

la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità. Dimensione e peso della fune dovranno

essere proporzionati alla grandezza dell’animale.

Nessun intralcio dovrà trovarsi nello spazio di scorrimento del cane (per evitare impiglio e/o strozzature)

Art. 25 - Dimensioni dei recinti.

1. Per i cani custoditi in recinto la superficie di base non dovrà essere inferiore a mq 20 (venti), ogni recinto non

potrà contenere più di 2 (due) cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento, ogni cane in più

comporterà un aumento minimo di superficie di mq. 6.

2. Per i cani custoditi in box chiusi (canili) la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 10

(dieci) per cane. Ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di mq 6 (sei), come previsto

dall’Art. 11 del Decreto del Pres. della Regione 10 giugno 2011, n. 0134/ Pres..

Art. 26 - Guinzaglio e museruola.

1. I cani di proprietà circolanti nelle pubbliche vie o in altri luoghi aperti frequentati dal pubblico, nonché nei

luoghi condominiali comuni, sono condotti con guinzaglio di lunghezza non superiore a un metro e mezzo. La

museruola, rigida o morbida, va sempre portata con sé e applicata al cane in caso di rischio per l’incolumità di

persone o animali o su richiesta motivata delle Autorità competenti.

2. Nelle aree appositamente attrezzate, nelle proprietà private e nei luoghi aperti dove non sono presenti altre

persone i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola sotto la responsabilità del proprietario

e del detentore.

3. I cani iscritti nel registro dei cani a rischio potenziale elevato istituito ai sensi dell’Ordinanza contingibile ed

urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani (Ordinanza 22 marzo 2011) devono

essere sempre condotti nei luoghi pubblici con guinzaglio e museruola.

Art. 27 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche, luoghi privati.

1. Ai cani sorvegliati dal detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche o d’uso pubblico compresi

parchi, giardini ed aree verdi attrezzate.

2. In tali luoghi i cani vanno tenuti ai sensi dell’art. 26 comma 1. I cani iscritti nel registro dei cani a rischio

potenziale elevato istituito ai sensi dell’Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità

pubblica dall'aggressione dei cani di cui al punto precedente devono essere sempre condotti ai sensi dell’art.

26 comma 3.

3. E’ vietato l’accesso ai cani nel raggio di dieci metri dalle aree destinate e attrezzate ad aree giochi per bambini.

Art. 28 – Aree e percorsi destinati ai cani.

1. Nell’ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, sono individuati, autorizzati e realizzati,

mediante appositi cartelli e delimitazioni fisiche, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature.

2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e

museruola, sotto la vigile responsabilità dei DETENTORI fermo restando l'obbligo di evitare che i cani stessi

costituiscano pericolo per le persone, per gli altri animali, o arrechino danni a cose.

3. Anche in tali spazi è obbligatorio rimuovere le deiezioni solide lasciando pulito lo spazio sporcato dagli animali,

come previsto dal successivo art. 30.

Art. 29 – Accesso negli esercizi pubblici (bar, ristoranti, uffici).

I cani, accompagnati dal detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso agli esercizi pubblici (salvo diversa

indicazione del titolare/responsabile) situati nel territorio del Comune di Udine, tenuti al guinzaglio, avendo inoltre

cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno. I proprietari e/o detentori devono avere a

disposizione una museruola da applicare al cane se richiesto. Temporanei esoneri possono essere concessi

all’obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su

certificazione veterinaria e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti

sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari.

Art. 30 – Raccolta deiezioni.

1. I cani, per i bisogni fisiologici, dovrebbero essere preferibilmente condotti negli spazi di terra in prossimità di

alberi, negli spazi verdi, nelle aree attrezzate dei parchi pubblici ed in prossimità degli scolatoi a margine dei

marciapiedi. In ogni caso i proprietari o i detentori sono tenuti alla raccolta delle feci emesse dai loro animali, in

modo tale da evitare l’insudiciamento delle aree verdi, dei marciapiedi, delle strade e delle loro pertinenze.

A tal fine gli accompagnatori dei cani debbono essere muniti di attrezzatura idonea all’asportazione delle

deiezioni. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di portatori di handicap

impossibilitati alla effettuazione della raccolta delle feci.

2. Non è ammesso lasciar defecare i cani nel raggio di metri dieci dalle aree attrezzate per il gioco dei bambini.

Art. 31 – Centri di addestramento-educazione.

1. Chi intende attivare un centro di addestramento-educazione per cani deve presentare richiesta al Sindaco;

l’autorizzazione verrà rilasciata previo parere favorevole dell’Ufficio competente per la tutela degli animali sentito

il Servizio Veterinario Azienda ASS competente per territorio.

2. All’atto della domanda il responsabile del Centro di addestramento-educazione fornisce il curriculum degli

addestratori impiegati ed una dichiarazione nella quale si impegna a non utilizzare metodi coercitivi, a non

eseguire addestramenti intesi ad esaltare l'aggressività dei cani e rispettare le disposizioni del presente

Regolamento.

3. I centri in funzione all’entrata in vigore del presente Regolamento dovranno adempiere al procedimento di cui ai

precedenti commi presentando la domanda entro 365 (trecentosessantacinque) giorni dall’entrata in vigore del

presente Regolamento.

Art. 32 – Adozioni da canili e da privati cittadini, sterilizzazioni.

1. L’Ufficio competente per la tutela degli animali autorizza gli affidi e le adozioni di cani e gatti solo se effettuati

esclusivamente presso il Canile dell’Azienda Sanitaria o presso il Canile Convenzionato, o con garanti Associazioni

riconosciute di volontariato animalista, a persone che diano garanzia di buon trattamento. Per tale pratica l’Ufficio

competente per la tutela degli animali adotterà un modulo ufficiale per l’operazione che potrà essere aggiornato

quando necessario.

2. La pratica della sterilizzazione di cani e gatti, che deve essere incentivata in ogni forma per la detenzione presso

i cittadini, è obbligatoria nei canili pubblici e privati ad esclusione degli allevamenti iscritti al relativo Albo della

Regione F.V.G.

Titolo V - GATTI

Art. 33 - Definizione dei termini usati nel presente titolo.

1. Per "gatto libero" si intende un animale che vive in libertà, anche insieme ad altri gatti.

2. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti, minimo tre, che vivono in libertà e frequentano abitualmente

lo stesso luogo. La presenza della colonia felina può essere segnalata tramite apposito cartello.

3. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è

denominata "gattaro" o "gattara".

Art. 34 - Tutela dei gatti liberi.

I gatti liberi che vivono nel territorio sono tutelati dal Comune.

Art. 35 - Compiti dell’Azienda Sanitaria.

L’Azienda ASS provvede in base alla normativa vigente, alla cattura e sterilizzazione dei gatti liberi reimmettendoli

in seguito anche tramite gattare/i ed associazioni animaliste all’interno della colonia di provenienza. Provvede

altresì alla vigilanza sanitaria sulla corretta gestione delle colonie stesse.

Art. 36 - Cura delle colonie feline.

1. Il Comune riconosce l’attività benemerita dei cittadini che, come gattari/e, si adoperano per la cura ed il

sostentamento delle colonie di gatti liberi e promuove periodici corsi di informazione in collaborazione con il

Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria ASS competente per territorio e le Associazioni di volontariato

animalista.

2. Chi intende accudire una colonia felina deve fare richiesta al competente Ufficio comunale per la tutela degli

animali. Sentito il parere del servizio veterinario dell’ASS, in caso di accettazione della domanda, verrà rilasciata

apposita attestazione.

3. Al cittadino o cittadina gattaro/a è permesso l’accesso, al fine dell’alimentazione e della cura dei gatti, a

qualsiasi habitat PUBBLICO nel quale i gatti trovano cibo, rifugio e protezione.

4. La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata dai/dalle gattari/e o da

personale autorizzato dall’Amministrazione Comunale.

Art. 37 - Colonie feline.

1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di

procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal Codice Penale.

2. Le colonie feline che vivono all’interno del territorio comunale sono censite dal Servizio Veterinario

dell’Azienda Sanitaria competente per territorio in collaborazione con l’Ufficio competente per la tutela degli

animali e le Associazioni dedicate. Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato sia al riguardo del

numero dei gatti che delle loro condizioni di salute da parte del Referente di colonia.

3. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti

potranno essere disposti dal Sindaco ed effettuati in collaborazione con il competente Servizio Veterinario

Azienda ASS competente per territorio ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie

riguardanti persone o gli stessi animali o comprovate motivazioni di interesse pubblico.

Art. 38 - Alimentazione dei gatti.

I/le gattari/e sono obbligati a rispettare le norme per l’igiene del suolo pubblico e del decoro urbano evitando la

dispersione di alimenti, provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto ed

asportando ogni contenitore utilizzato per i cibi solidi ad esclusione dell’acqua.

TITOLO VI - EQUINI

Art. 39 - Principi distintivi

1. Il cavallo utilizzato per compagnia, lavoro o attività sportiva va trattato con rispetto e dignità e deve essere

tutelato il suo benessere sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo, non potrà quindi essere macellato o

ceduto a qualunque titolo per la macellazione.

2. Gli equini che vivono all'aperto, con esclusione di quelli che vivono allo stato brado, devono disporre di una

struttura coperta, chiusa almeno su tre lati, atta a ripararli dal sole e dalle avverse condizioni atmosferiche, devono

avere sempre a disposizione dell'acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente.

3. È fatto assoluto divieto di mantenere gli equidi in poste, sia all’interno dei box che all’aperto. È concesso di

legare i cavalli solo per il tempo necessario alle operazioni di strigliatura e per gli interventi di mascalcia, ovvero

per brevi soste.

4. La superficie minima del box deve essere “quattro volte l’altezza al garrese”, ovvero per un cavallo di 160 cm di

altezza al garrese la superficie minima corrisponde a 3,2 m x 3,2 m = 10,24 mq. L’altezza dei ricoveri non deve

essere inferiore ai 3 m di media e comunque adeguata alla taglia dell’animale, che deve poter stazionare senza

problemi di movimento. Nel box si dovrà provvedere alla frequente sostituzione della lettiera per garantire

l’adeguata igiene degli zoccoli. Le scuderie devono essere spaziose e ben aerate. La superficie minima del box per

fattrici e stalloni è di 4 m x 5 m. È fatto comunque obbligo di garantire la possibilità agli equidi scuderizzati di

compiere attività motoria libera all’aperto in un paddock, di adeguate dimensioni, ogni giorno per almeno 8 ore.

5. È fatto divieto di tenere in segregazione sociale gli equidi. Gli animali scuderizzati devono avere la possibilità di

relazionarsi con i propri simili. A tal uopo, le finestre superiori dei box devono essere lasciate aperte, affinché gli

animali possano vedersi e fare attività di grooming.

6. I proprietari e/o detentori di equidi devono assicurare nutrimento adeguato secondo la razza, l’età e le

condizioni fisiche degli animali, assistenza sanitaria e regolari interventi di mascalcia.

7. È fatto altresì divieto di impastoiare gli arti dei cavalli, accorciare il fusto della coda, modificare la posizione

naturale degli zoccoli, impiegare ferrature dannose e fissare pesi alla regione degli zoccoli.

8. Gli equidi impiegati in attività di lavoro non devono essere sottoposti a sforzi e/o pesi eccessivi, e devono

godere di sufficiente riposo e alimentazione adeguata all’attività svolta. Parimenti, è vietato utilizzare per lavoro e

per la monta equidi anziani, malati e fiaccati, nonché le fattrici in stato di gravidanza.

9. È fatto divieto di utilizzare sugli equidi strumenti coercitivi che li possano danneggiare fisicamente e

psicologicamente. Con particolare riguardo alle stereotipie comportamentali – detti “vizi di stalla” - come il ticchio

d’appoggio e il ballo dell’orso, si sconsiglia l’utilizzo del collare costrittivo e l’immobilità forzata legando l’animale

ai due lati della testa, a favore di una terapia atta al recupero comportamentale (spostamento dell’equide

all’aperto, introduzione in un branco, arricchimento ambientale).

10. Gli equini non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi e/o incompatibili con le loro caratteristiche

etologiche, e non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche cavalli anziani o malati.

11. Gli equini adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non

lavorano.

12. Il Comune si impegna ad autorizzare lo svolgimento di gare di equidi, o altri ungulati, solo dopo aver verificato,

attraverso personale appositamente delegato e presente sul posto prima dello svolgimento della gara, che: a) la

pista delle corse sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato

o cementato; b) il percorso della gara sia circoscritto con adeguate sponde tali da ridurre considerevolmente il

danno agli animali, in caso di caduta, nonché per garantire la sicurezza delle persone che assistono; c) il Servizio

Veterinario Azienda ASS verifichi lo stato di salute e l’identità degli animali, secondo le prescrizioni dell’Ordinanza

contingibile ed urgente del Ministero della Salute, concernente la disciplina di manifestazioni pubbliche o private

nelle quali vengono impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati, pubblicata

sulla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 7 settembre 2009.

Titolo VIIAVIFAUNA E FAUNA SELVATICA

Art. 40- Detenzione autorizzata di volatili.

1. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.

2.Le voliere devono avere dimensioni tali da consentire agevolmente il volo fra almeno due posatoi, disponibilità

di acqua per la pulizia del piumaggio, cassette nido o comunque un posatoio munito di riparo per le specie che lo

richiedono.

a) Si applicano inoltre le seguenti misure minime e prescrizioni (fra parentesi il numero massimo di

esemplari, per esemplari in più aumentare in proporzione):

Animali da cortile e d’affezione:

Specie Base (m) Altezza (m) Altre prescrizioni

Struzzo, Emù, Casuario

Nandù

Aree in grado di fornire

spazio per una corsa

piana e lineare di almeno

50 m.

2,5 Densità per esemplare adulto: 1

esmplare ogni 50 mq per Struzzo,

Emù e Casuario.

1 esemplare ogni 25 mq per Nandù.

Galliformi domestici di taglia

media e grande

4 mq a capo 2,5 Posatoi

Anatre 4 mq a capo Vasca di m 2,5 x 2, profondità 20 cm

(anatre tuffatrici: 1m)

Oche 15 mq a capo Vasca di m 2,5 x 2, profondità 20 cm

Passeriformi e piccoli

Psittacidi da allevamento

come animale d’affezione

fino a 15 cm di lunghezza

(16)

1,20 x 0,40 0,42 4 posatoi.

Gabbie per riproduzione:

cm 55 x 28 x 32 h

Passeriformi e piccoli

psittacidi da allevamento

come animale d’affezione

fino a 25 cm di lunghezza

(12)

1,20 x 0,40 0,42 4 posatoi.

Gabbie per riproduzione:

cm 60 x 31 x 35 h

Psittacidi di media taglia da

allevamento come animale

d’affezione(Cenerino,

Amazzoni, ecc.) (4)

1,00 x 2,50 1,80 Cassetta nido, 3 posatoi

Psittacidi di grossa taglia da

allevamento come animale

d’affezione(Are, ecc.) (2)

2,00 x 4,00 2,20 Cassetta nido, 3 posatoi

b) per ogni esemplare in più le suddette dimensioni devono essere aumentate del trenta per cento.

3. E' obbligatorio:

a) posizionare sulle voliere e sulle gabbie, mantenute all'aperto, una tettoia che copra, almeno, la metà della

parte superiore.

b) posizionare le voliere correttamente, ovvero non esposte a correnti d’aria, alla luce artificiale o solare

diretta e lontano da fonti di calore;

c) corretta pulizia delle gabbie, delle voliere, delle attrezzature interne e dell’ambiente esterno;

d) Un numero sufficiente di mangiatoie ed abbeveratoi posizionati in modo tale che tutti gli animali vi

possano accedere con facilità e senza toccare il fondo della struttura di ricovero.

4. E' fatto divieto:

a) Lasciare all'aperto, d'inverno, specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici. Nelle altre stagioni è

fatto divieto di lasciare le summenzionate specie permanentemente all’aperto senza adeguata

protezione.

b) Detenere senza specifica autorizzazione in stato di cattività animali selvatici o comunque che non

provengono da allevamento, a prescindere dalle dimensioni minime delle strutture di ospitalità,eccezion

fatta per i falconieri autorizzati ed i centri di recupero autorizzati, in cui vengono detenuti

provvisoriamente per cure animali selvatici rinvenuti feriti.

Art. 41 - Tutela della fauna selvatica

1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale (L.

157 del 1992, L. 150 del 1992) ed internazionale (Convenzione di Parigi del 1950, Convenzione di Washington del

1973, Convenzione di Berna del 1979, Direttiva 92/43/CEE e DPR 357 del 1997, Direttiva 79/409/CEE e loro modifiche

ed integrazioni). Il Ministero dell’Ambiente, il Corpo Forestale dello Stato, Servizio CITES, la Regione e le Province

hanno a vario titolo competenza in materia.

2. Le specie animali e le relative ed eventuali sottospecie, autoctone selvatiche presenti sul suolo comunale

oggetto di tutela nell’ambito di questo Regolamento sono:

a. tutte le specie appartenenti alle classi Pesci, Anfibi, Rettili e Uccelli;

b. tutti i Mammiferi ad eccezione di quanto previsto dalla legge 157 del 1992, ovvero talpe, ratti, topi

propriamente detti, arvicole;

c. tutte le specie autoctone di Crostacei Decapodi d’acqua dolce (L.R. 34 del 1981 e sue modifiche ed

integrazioni);

d. tutte le popolazioni di specie endemiche e di importanza comunitaria di invertebrati dulciacquicoli e

terragnoli.

E’ tutelato, inoltre, l’intero popolamento animale proprio delle cavità con particolare riguardo a tutte le specie di

Chirotteri.

3. E’ fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti

alla fauna selvatica, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l’esercizio della protezione della

fauna selvatica, della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.

4. E’ altresì vietato disturbare, catturare e danneggiare la fauna nelle aree di verde pubblico.

5. La pulizia di fontane pubbliche, degli alvei dei laghetti artificiali o naturali, con presenza di mammiferi, uccelli,

rettili, anfibi e pesci, dovrà sempre avvenire comunicando tale intenzione in anticipo alla data d’inizio dei lavori al

competente Ufficio Ambiente comunale per i necessari eventuali controlli da parte di personale competente che

escludano danni agli animali.

6. Sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di

Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano

legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide naturali riproduttive degli anfibi, in

tutte le loro forme e tipologie.

7.E’ vietato recare disturbo, detenere, danneggiare, uccidere, trasferire e commercializzare uova ed esemplari di

uccelli o mammiferi appartenenti alla fauna selvatica nonché danneggiare o distruggere nidi e tane.

8. In particolare è fatto assoluto divieto a chiunque di danneggiare o distruggere i nidi di rondine, balestruccio e

rondone. Sono soprattutto protetti i nidi del centro storico cittadino.

Deroghe sono ammesse in caso di restauri o ristrutturazioni solo al di fuori del periodo di nidificazione degli uccelli

(dal 15 febbraio al 15 settembre) in base ad autorizzazioni comunali e a fronte della compensazione obbligatoria

con nidi artificiali.

9. E’ vietato utilizzare diserbanti e\o disseccanti per la pulizia di fossi e torrenti nonché sugli argini e cigli per una

distanza da questi di massima piena di 10 metri.

10. E’ vietato utilizzare la pratica del piro diserbo ovvero la bruciatura delle stoppie salvo diversa prescrizione.

11. Per la valutazione degli aspetti scientifico – naturalistici il Comune farà riferimento al Museo Friulano di Storia

Naturale come previsto al Titolo I, art. 2, Comma 4.

12. Alcuni insetti sono parte fondamentale non solo dell’equilibrio ecologico del territorio, ma anche del

patrimonio culturale e storico della città e debbono essere segnalati ai cittadini e agli educatori perché rispettati e

si rafforzi così la consapevolezza della loro importanza.

Sono oggetto di particolare tutela le farfalle diurne e notturne, i maggiolini, lo scarabeo dorato, i grilli, le cicale, le

libellule, le lucciole e le api.

Il Comune si impegna a preservare le aree con presenza di essenze e di piante di cui questi insetti hanno

particolare necessità.

Per la tutela delle api si rimanda alla normativa vigente.

TITOLO VIIIRODITORI LAGOMORFI E MUSTELIDI

Art. 42 - Modalità di detenzione e misure delle gabbie.

1) Conigli:.

I materiali delle gabbie devono essere atossici e resistenti; le gabbie non devono essere dotate di spigoli o

superfici che possano provocare danni al coniglio stesso; non è consentito l’uso di gabbie col fondo a griglia. Il

fondo deve essere coperto da uno strato di materiale morbido, assorbente e atossico.

E’ vietato detenere conigli in ambiente umido e/o sprovvisto di luce solare.

Sono da evitare le gabbie chiuse su tutti i lati da pareti di plastica o vetro. Le gabbie per conigli devono avere

lunghezza pari almeno a quattro volte la lunghezza dell’animale, con altezza tale da permettere all’animale la

stazione eretta ed in ogni caso adeguata alla necessità di movimento dell’animale stesso.

E’ vietata la detenzione permanente dei conigli in gabbia e deve essere loro garantita l’uscita giornaliere.

La superficie minima delle gabbie per la detenzione temporanea dei conigli in transito presso negozianti è fissata

in 0,5 mq., con un’altezza non inferiore a 40 cm., aumentata di 0,25 mq per ogni ulteriore esemplare.

2) Furetti:

La gabbia per un furetto adulto deve essere metallica (non di vetro né di legno) e deve avere una dimensione

minima di almeno 6 mq. Per ogni animale in più devono essere previste superfici aumentate del 10%. Per evitare

situazioni di eccessivo stress i furetti devono poter avere accesso ad un giaciglio angusto e totalmente buio

(altrimenti diventano ansiosi ed aggressivi).

Se alloggiata all'aperto la gabbia deve avere una zona ben riparata dalle intemperie e deve essere presente una

tana ben isolata.

La lettiera deve essere fatta di truciolo di legno, striscioline di carta o materiali adeguati e deve essere pulita

regolarmente. Devono essere previsti arricchimenti ambientali (tunnel, ripari, nidi bui, ecc).

3) Cani della prateria:

Aree di almeno 10 mq fino a 5 esemplari, aumentate di 1 mq per esemplare in più. Lettiera in fieno o altro materiale

adeguato per consentire la possibilità di scavare e disponibilità di rifugi e tane (es. tane e tunnel in terracotta). Se

allevati all’aperto rete alta 2 metri, con bordo superiore ripiegato all’interno e verso il basso per 30 cm, e base

interrata almeno 50 cm.

4) Scoiattolo (solo specie allevabili):

Gabbie di almeno 70 x 45 x 70 cm di altezza con rete a maglie inferiori a 2 cm, alcuni grossi rami naturali, nido con

un foro di entrata di 3 cm e di dimensioni superiori a 15 cm. La lettiera deve essere costituita da torba, fieno di

buona qualità o altri materiali adeguati e deve essere mantenuta in buone condizioni. Può essere collocata anche

all'esterno evitando un'esposizione al pieno sole, sbalzi termici o insufficiente ventilazione. La gabbia deve essere

dotata di tane chiuse che consentano all’animale di sottrarsi alla vista.

5) Gerbillo:

Gabbie di almeno 56 x 35 x 50 cm di altezza, con lettiera in truciolo di abete, tutolo di mais o altro materiale

idoneo. La gabbia deve essere dotata di accessori (scala, gallerie, tunnel) e di tane chiuse che consentano

all’animale di sottrarsi alla vista.

6) Criceto e Topi:

Gabbia di almeno 56 x 35 x 50 cm di altezza, preferibilmente con sbarre orizzontali, con abbondante lettiera fatta

con tutolo di mais, truciolo di abete, striscioline di carta o altri materiali adeguati, da cambiare 1 – 2 volte alla

settimana. La gabbia deve essere dotata di accessori (scala, galleria di tubi, tunnel, ramificazioni, trapezio, ruota) e

di tane chiuse che consentano all’animale di sottrarsi alla vista.

7) Ratti:

Gabbie di almeno 56 x 35 x 50 di altezza, con abbondante lettiera fatta con truciolo di abete tutolo di mais o altro

materiale adeguato da cambiare 1-2 volte alla settimana. La gabbia deve essere dotata di accessori (scala, rami,

tunnel) e di tane chiuse che consentano all’animale di sottrarsi alla vista.

8) Cavia:

Gabbia: almeno 68 x 35 x 34 di altezza, con lettiera costituita da fieno di buona qualità, paglia, truciolo di legno,

tutolo di mais o altro materiale adeguato. La gabbia deve essere dotata di accessori (rifugi, rastrelliera, rami anche

da mordere per assicurare il corretto consumo dei denti ) e di tane chiuse che consentano all’animale di sottrarsi

alla vista.

9) Cincillà:

Gabbia di almeno cm 70 x 45 x 60 cm di altezza. , con abbondante lettiera fatta di fieno in spesso strato, truciolo di

legno, tutolo di mais o analogo materiale idoneo. La gabbia deve prevedere diversi piani ed essere dotata di tane

chiuse che consentano all’animale di sottrarsi alla vista.

10) Manguste e Viverridi:

Aree di almeno 8 mq fino a 2 esemplari, aumentate di 2 mq per ogni esemplare in più. La gabbia deve prevedere

diversi piani ed essere dotata di tane e rifugi che consentano all’animale di sottrarsi alla vista.

11) Chirotteri (Specie esotiche di libero commercio):

Voliere di dimensioni tali da consentire il volo, con rami e strutture cui i soggetti possano appigliarsi ed

arrampicarsi e cassette nido che consentano all’animale l'appoggio e di sottrarsi alla vista.

Titolo IX - ANIMALI ACQUATICI

Art. 43- Detenzione di specie animali acquatiche

Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.

Art. 44-Dimensioni e caratteristiche degli acquari c/o privati e Attività commerciali

1. Il volume dell'acquario non dovrà essere inferiore a due litri per centimetro della somma delle lunghezze degli

animali ospitati ed in ogni caso non dovrà mai avere una capienza inferiore a 30 litri d'acqua. Gli acquari non

devono avere forma sferica o comunque non devono avere pareti curve di materiale trasparente.

2. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui

caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie

ospitate.

3. Ogni acquario dovrà essere fornito di arredi, anche vegetali, atti a fornire luoghi di rifugio e di riposo.

Art. 45 – Divieti.

1. Oltre a quanto già vietato dalla normativa vigente in materia di maltrattamento degli animali, nonché di pesca

marittima e di pesca in acque interne, di acquicoltura, di polizia veterinaria e di igiene degli alimenti di origine

animale, è fatto assoluto divieto di:

a. lasciare l’ittiofauna in acquari che non abbiano le dimensioni e le caratteristiche di cui al precedente

articolo 43;

b. conservare ed esporre per la commercializzazione sia all’ingrosso che al dettaglio, nonché per la

somministrazione, prodotti della pesca vivi ad esclusione dei molluschi lamellibranchi (cosiddetti frutti di

mare), al di fuori di adeguate vasche munite di impianto di ossigenazione e depurazione dell’acqua con

lunghezza minima quattro volte superiore alla lunghezza dell’animale più grande; oltre i due esemplari la

dimensione minima va aumentata del 20% per ogni animale aggiunto;

c. negli esercizi di vendita al dettaglio i prodotti della pesca, ad esclusione dei molluschi lamellibranchi,

dovranno essere mantenuti in vasche con le caratteristiche descritte al precedente punto b) fino alla

consegna al consumatore finale. La macellazione di detti animali negli esercizi di vendita al dettaglio è di

norma vietata e comunque dovrà avvenire non alla vista del pubblico.

d. mettere in palio e cedere in premio in occasione di tiri a segno, pesche, riffe, lotterie o analoghe situazioni

ludiche, animali acquatici di qualsiasi specie;

Titolo XRETTILI, ANFIBI E INVERTEBRATI

Art. 46 - Modalità di detenzione (presso privati e/o attività commerciali).

1) Serpenti:

(Dimensioni per 1 – 2 esemplari) I terrari devono avere le seguenti dimensioni:

lunghezza: pari almeno al 66% della lunghezza dell’animale maggiore contenuto;

larghezza: pari almeno al 40% della lunghezza dell’animale maggiore contenuto;

altezza: pari al 40% (66% per le specie arboricole) dell’animale maggiore contenuto.

Devono comunque sempre essere rispettate le seguenti dimensioni minime: cm 60 x 40 x 35 h (80h per le specie

arboricole).

Devono inoltre essere presenti i seguenti arredi:

a. un sistema di riscaldamento (con lampade) ed aperture per la ventilazione, che permettano di creare

situazioni di temperatura diversificate, per consentire una adeguata termoregolazione;

b. un rifugio che consenta a tutti i soggetti di sottrarsi agevolmente alla vista;

c. Rami e posatoi che consentano agli animali che lo necessitano di arrampicarsi e di sostare in posizione

sopraelevata;

d. Contenitori per l’acqua nei quali gli animali possano immergersi completamente;

e. Per pitoni e grossi costrittori il contenitore per l’acqua deve avere una superficie pari ad almeno 1/3

(2/3 per le anaconda) dell’area di base del terrario. Acqua filtrata o facilmente rinnovabile, e

adeguatamente riscaldata via ambiente.

2) Camaleonti:

Terrari ben sviluppati in altezza (almeno cm 60 x 50 x 100h) con almeno una parete in rete per una adeguata

aerazione, arredati con rami e piante per garantire la possibilità di arrampicarsi, e per fornire nascondigli che

consentano ad ognuno degli esemplari alloggiati di isolarsi dagli altri (evitare la coabitazione forzata di

esemplari adulti).

Per le specie terragnole almeno cm 80 x 40 x 40 con abbondante lettiera dove possano affossarsi.

Lampade per il riscaldamento e per l’illuminazione, che dovrà garantire l’apporto giornaliero di radiazioni UVB.

3) Iguana e altri sauri:

(Dimensioni per 1 - 2 esemplari) I terrari devono avere le seguenti dimensioni:

lunghezza: pari almeno al 150% della lunghezza dell’animale più grande

larghezza: pari almeno al 75% della lunghezza dell’animale più grande

altezza: pari almeno al 75% della lunghezza dell’animale più grande (nell’Iguana verde e nei sauri arboricoli

almeno il 100% della lunghezza dell’animale).

Devono comunque essere rispettate le seguenti dimensioni minime: cm 60 x 40 x 35h (60h per Iguana verde e

specie arboricole).

Arredi:

a. una zona rifugio a livello del pavimento;

b. disponibilità di posatoi sopraelevati robusti e facilmente raggiungibili per le iguane e le specie arboricole

o arrampicatrici;

c. per Iguana verde e altre specie che lo richiedono contenitori per l’acqua nei quali si possano immergere

completamente, e dai quali possano entrare ed uscire con facilità. Acqua di temperatura adeguata

(riscaldamento via ambiente), filtrata o che possa essere cambiata regolarmente e con facilità.

d. lampade per il riscaldamento e per l’illuminazione, che dovrà garantire l’apporto giornaliero di

radiazioni UVB.

e. un sistema di riscaldamento e di ventilazione che permetta di creare situazioni di temperatura

diversificate, per consentire una adeguata termoregolazione.

4) Testuggini:

(Dimensioni per 1 - 2 esemplari) Contenitori lunghi almeno 4 volte la lunghezza dell’animale, e larghi 3 volte la

lunghezza dell’animale. Devono comunque essere rispettate le seguenti dimensioni minime: cm 60 x 40 x 25h.

Dovranno essere presenti uno o più un nascondigli.

5) Tartarughe acquatiche:

a. E’ fatto obbligo ai detentori di tartarughe acquatiche palustri di origine alloctona di inviare

comunicazione di possesso all’Ufficio comunale competente per la Tutela degli Animali. E’ fatto divieto di

abbandono di detti esemplari in qualsiasi struttura artificiale (vasche, fontane, ecc.) o naturali (laghi,

rogge, fiumi, ecc.).

b. Il Comune, in base alle comunicazioni di possesso ricevute, attiverà un monitoraggio della situazione,

attuando periodicamente opportuni accertamenti intesi ad ottenere l’aggiornamento sulla presenza di

tali animali nell’ambito dell’ecosistema urbano, al fine di promuovere gli accorgimenti più idonei per la

difesa del patrimonio faunistico.

c. Le dimensioni del terracquario dovranno essere di almeno 4 volte la lunghezza dell’animale, e larghi 3

volte la lunghezza dell’animale (Dimensioni per 1 - 2 esemplari). Devono comunque essere rispettate le

seguenti dimensioni minime: cm 60 x 40 x 25h.

d. Ferme restando le dimensioni minime di cui al precedente articolo, i terracquari dovranno essere

costituiti da:

- una parte emersa facilmente accessibile, e di dimensioni tali da consentire la sosta fuori

dall’acqua a tutti i soggetti.

- una parte sommersa di dimensioni tali da consentire agevolmente il nuoto.

e. Il terracquario dovrà contenere acqua di temperatura adeguata, filtrata o facilmente rinnovabile.

f. È obbligatoria la presenza di lampade per il riscaldamento e per l’illuminazione, che dovranno garantire

l’apporto giornaliero di radiazioni UVB.

6) Anfibi:

Acquari (per le specie esclusivamente acquatiche), terracquari o terrari umidi (per le specie esclusivamente

terrestri), con disponibilità di rifugi e nascondigli, e con vasche a prevalente sviluppo orizzontale.

Titolo XICOMMISSIONE COMUNALE DIRITTI ANIMALI

Art. 47-Commissione comunale diritti degli animali

1. Il Comune stabilisce rapporti stabili di consultazione con le Associazioni animaliste locali, relativamente alle

materie previste dal presente Regolamento.

A tal fine presso il Comune viene costituita una Commissione consultiva così composta:

a. Un rappresentante dell'Amministrazione comunale e /o Ufficio Diritti degli animali;

b. Un rappresentante o suo delegato delle associazioni animaliste di comprovata competenza operanti a

livello locale e regionale;

c. Il Responsabile del Servizio Veterinario o suo rappresentante;

d. Un veterinario libero professionista scelto dalle Associazioni animaliste (facoltativo).

e. Un esperto zoologo.

2. La Commissione di cui sopra, ha compiti propositivi verso il Sindaco per i provvedimenti da adottare, nonché di

vigilanza rispetto a quanto indicato nel medesimo Regolamento e previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Titolo XII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 48 - Sanzioni

1. La violazione di disposizioni del Regolamento è punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per

essa determinata, in via generale ed astratta, nel Regolamento stesso e potrà essere adeguata alle mutate

esigenze di carattere generale con provvedimento dell’Organo Comunale competente. In particolare:

Art.6 La violazione delle disposizioni di cui all’art. 6, commi 1,2,3,4,5,6,7,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,24,29,30

comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 ad un massimo di €

300,00. La violazione delle disposizioni di cui all’art. 6, commi 8,9,10,22,23,25,26,27,28, comporta l’applicazione di

una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 80,00 ad un massimo di € 500,00.

Art.7 La violazione delle disposizioni di cui all’art. 7, comma 1, comporta l’applicazione di una sanzione

amministrativa pecuniaria da un minimo di € 80,00 ad un massimo di € 500,00.

Art.8 La violazione delle disposizioni di cui all’art. 8, comma 1, comporta l’applicazione di una sanzione

amministrativa pecuniaria da un minimo di € 80,00 ad un massimo di € 500,00. La violazione delle disposizioni di cui

all’art. 8, commi 2 e 3 comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00

ad un massimo di € 300,00.

Art.10 La violazione delle disposizioni di cui all’art. 10, comma 1 comporta l’applicazione di una sanzione

amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.

Art.11 La violazione delle disposizioni di cui all’art. 11, comma 1 comporta l’applicazione di una sanzione

amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.

Art.12 La violazione delle disposizioni di cui all’art. 12, comma 1 comporta l’applicazione di una sanzione

amministrativa pecuniaria da un minimo di € 80,00 ad un massimo di € 500,00.

Art.13 La violazione delle disposizioni di cui all’art. 13 comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa

pecuniaria da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00.

Art.14 La violazione delle disposizioni di cui all’art. 14, comma 1 comporta l’applicazione di una sanzione

amministrativa pecuniaria da un minimo di € 80,00 ad un massimo di € 500,00.

Art.16 La violazione delle disposizioni di cui all’art. 16, commi 2,3,4,5,6, comporta l’applicazione di una sanzione

amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00. La violazione delle disposizioni di cui

all’art. 16, commi 8,10,11,12, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €

80,00 ad un massimo di € 500,00.

Art.17 La violazione delle disposizioni di cui all’art. 17, commi 1,2,3, comporta l’applicazione di una sanzione

amministrativa pecuniaria da un minimo di € 80,00 ad un massimo di € 500,00.

Art.22 La violazione delle disposizioni di cui all’art. 22, comma 4, comporta l’applicazione di una sanzione

amministrativa pecuniaria da un minimo di € 80,00 ad un massimo di € 500,00.

Art.23 La violazione delle disposizioni di cui all’art. 23, comma 1, comporta l’applicazione di una sanzione

amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.

Art.24 La violazione delle disposizioni di cui all’art. 24, comma 1, comporta l’applicazione di una sanzione

amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.

Art.25 La violazione delle disposizioni di cui all’art. 25, comma 1, comporta l’applicazione di una sanzione

amministrativa pecuniaria da un minimo di € 80,00 ad un massimo di € 500,00.

Art.26 La violazione delle disposizioni di cui all’art. 26, comma 1, comporta l’applicazione di una sanzione

amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00. La violazione delle disposizioni di cui

all’art. 26, comma 3, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 80,00

ad un massimo di € 500,00.

Art.28 La violazione delle disposizioni di cui all’art. 28, commi 1, comporta l’applicazione di una sanzione

amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 100,00.

Art.30 La violazione delle disposizioni di cui all’art. 30, comm1 e 2, comporta l’applicazione di una sanzione

amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.

Art.39 La violazione delle disposizioni di cui all’art. 39, commi 5,6,8,10,11, comporta l’applicazione di una sanzione

amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00. La violazione delle disposizioni di cui

all’art. 39, commi 2,3,4,7, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €

80,00 ad un massimo di € 500,00.

Art.40 La violazione delle disposizioni di cui all’art. 40, commi 2 e 3, comporta l’applicazione di una sanzione

amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00. La violazione delle disposizioni di cui

all’art. 40, comma 4, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00

ad un massimo di € 300,00.

Art.41 La violazione delle disposizioni di cui all’art. 41, commi 3,7,8, comporta l’applicazione di una sanzione

amministrativa pecuniaria da un minimo di € 80,00 ad un massimo di € 500,00.

Art.42 La violazione delle disposizioni di cui all’art. 42, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa

pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00.

Art.44 La violazione delle disposizioni di cui all’art. 44, commi 1,2,3, comporta l’applicazione di una sanzione

amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00.

Art.46 La violazione delle disposizioni di cui all’art. 46, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa

pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00.

2. Nei casi previsti dalla legge n. 689/81 e fatte salve le fattispecie di rilevanza penale, si procede, altresì, al

sequestro e alla confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione, nonché, ove prescritto o comunque

ritenuto necessario, dell’animale che ne è stato oggetto. Il sequestro e la confisca sono effettuati secondo le

procedure disposte dal D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, con oneri e spese a carico del trasgressore e, se

individuato, del proprietario responsabile in solido. L’animale sequestrato (salvo chenon si tratti di soggetto

detenuto in maniera illecita in riferimento alle norme CITES) viene affidato in custodia ad un’apposita struttura

di accoglienza, in possesso dei requisiti di legge e previa convenzione. Dopo la confisca, l’animale viene

assegnato alla stessa struttura di accoglienza, che ne è depositaria, per essere consegnato in proprietà a

chiunque ne faccia richiesta e garantisca, in maniera documentata, il benessere dell’animale.

3. La violazione compiuta nell’esercizio di un’attività di allevamento, trasporto, addestramento e simili, o

comunque commerciale, subordinata al rilascio di un’autorizzazione, licenza o altro atto di consenso

comunque denominato, comporta l’obbligo di sospensione dell’attività, fino a che non venga rimossa

l’inadempienza, e la successiva revoca del titolo abilitativo, qualora l’infrazione permanga oltre 30 (trenta)

giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione o qualora lo stesso tipo di infrazione sia sanzionata più

di due volte.

4. Il Comune provvede all’emissione di provvedimenti motivati che vietino la detenzione di animali, anche per

finalità commerciali o lucrative, a chiunque rinunci per due volte al possesso di un animale mediante cessione

spontanea alla pubblica amministrazione o nei casi di sanzione, condanna o applicazione della pena su

richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del Codice di procedura penale o decreto penale di condanna ai

sensi dell’art 459 c.p.p., per i delitti previsti dagli articoli 544 bis, ter, quater, quinquies, 638 e 727 del Codice

penale, così come modificati dalla Legge 189 del 20.07.2004, o abbiano pendenti più di un procedimento

penale in corso in tale ambito.

5. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini

stabiliti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1. Alla contestazione

della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalla legge 24

novembre 1981, n. 689, e dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1. In particolare per quanto riguarda

l’estinzione della sanzione pecuniaria, è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del

verbale di violazione, il pagamento in misura ridotta pari alla terza parte del massimo edittale o, se più

favorevole, al doppio del minimo del relativo importo, oltre alle spese di procedimento. Inoltre entro 60 giorni

dalla contestazione o dalla notificazione del verbale di violazione, gli interessati possono far pervenire al

Dirigente competente in materia scritti difensivi e documenti, nonché possono chiedere di essere sentiti.

6. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa

pecuniaria graverà su chi esercita la potestà genitoriale o la tutela, come previsto dalla legge, in tema di

responsabilità sostitutiva e solidale.

7. Quando la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona

giuridica, risponderà come obbligato in solido ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 6 della legge n.

689/1981, la stessa persona giuridica.

8. Per i tutti i compiti di propria competenza, il Comune può avvalersi, dei Servizi Veterinari pubblici o privati,

delle associazioni animaliste, o di altri soggetti privati idonei che diano garanzie di buon trattamento degli

animali. La gestione dei servizi di competenza dei comuni deve essere concessa in convenzione al richiedente

che maggiormente assicura qualità e garanzie di benessere degli animali, senza considerazione del criterio del

minor costo. La gestione di tali servizi deve essere affidata prioritariamente alle associazioni animaliste,

preferibilmente operanti da più di tre anni nell’ambito territoriale di competenza del Comune appaltatore. Il

Comune provvede all’appalto dei servizi mediante la stipula di apposite convenzioni sulle quali è tenuto

vigilare attraverso costanti controlli e la continua interazione con i propri gestori. Gravi o ripetute violazioni ai

termini di convenzioni costituiscono motivi di risoluzione dei contratti d’appalto, i cui corrispettivi sono

liquidati solo dopo aver verificato il rispetto delle condizioni contrattuali e le condizioni di benessere degli

animali. Il Comune si convenziona preferibilmente con oasi feline e/o canili privati, le cui strutture insistano

nell’ambito territoriale di competenza della propria Azienda Sanitaria di riferimento. Il Comune prescindendo

dai termini contrattuali già concordati con i gestori, provvede a garantire nei canili pubblici o privati, la

regolare apertura delle strutture al pubblico, la costante attività di volontariato e la possibilità dei delegati

delle associazioni animaliste di effettuare regolari controlli non concordati.

Art. 49 - Vigilanza.

1. Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, e di

Polizia Provinciale al Corpo Forestale dello Stato ed al corpo Forestale Regionale, all’Arma dei Carabinieri,

alla Polizia di Stato, ai Servizi Veterinari dell’A.S.S. Infine le Guardie Zoofile delle Associazioni diCorpi di

Polizia Regionali, Polizia Provinciale, Guardie Zoofile delle Associazioni di volontariato possono svolgere

funzioni di supporto e di consulenza nei confronti dei pubblici ufficiali sopra elencati.

2. La Polizia Locale, anche tramite le Guardie Zoofile delle Associazioni di volontariato,e i Servizi Veterinari

dell’ A.S.S. vigila ai sensi dell’articolo 13 comma 3 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 532 sulla

protezione degli animali durante il trasporto.

3. Il Comandante della Polizia Locale dispone la formazione del personale, appositamente e periodicamente

aggiornato da competenti zoologi su etologia e legislazione, personale che opera in sinergia con l’Ufficio

competente per la tutela degli animali ed in collaborazione con le Associazioni di volontariato animalista

riconosciute ai sensi dell’art. 6 della L.R.39/90 ed eventuali successive modifiche, e le Onlus.

4. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, e gli altri pubblici ufficiali indicati al comma 1, possono

nell’esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere

informazioni procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla primaria dimora, a rilievi seqnaletici

descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell’accertamento di

violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni

medesime.

Art.50 - Incompatibilità ed abrogazione di norme.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme regolamentari con esso

incompatibili.

Art. 51 - Norme transitorie

1.Al fine di facilitare l’adeguamento da parte del proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, nonché dei

rivenditori di animali alle innovazioni normative introdotte dal presente Regolamento, ove il termine non

sia già diversamente e perentoriamente stabilito dal Regolamento medesimo, si fissa in 180 giorni dalla

sua entrata in vigore il termine concesso per la messa a norma delle strutture di manutenzione e

detenzione degli animali, in applicazione di quanto stabilito dagli articoli (16-25-29-41-44.)

2.Le previsioni dell’articolo 20 per quanto riguarda le uova d’allevamento all’aperto e per la scelta

alimentare Vegan sono da intendersi applicabili dal primo nuovo appalto successivo all’entrata in vigore

del presente Regolamento.



ALLEGATO A

Modalità di autorizzazione all’attendamento per circhi e mostre viaggianti

I circhi equestri sono ammessi alla utilizzazione delle aree destinate alle manifestazioni dello spettacolo viaggiante

per un periodo non superiore a 10 giorni di effettivo spettacolo.

Nella domanda dovrà essere indicato sia il tempo di complessiva permanenza (non superiore a 30 giorni),

comprendente i giorni utilizzati per l’installazione e lo sgombero, sia il periodo di effettivo spettacolo.

Le domande dovranno pervenire tra il 120° e 60° giorno antecedente l’inizio del periodo richiesto.

Il Dirigente responsabile assegnerà le Concessioni in ordine cronologico, avendo come riferimento la data di

protocollo delle domande pervenute.

In presenza di particolari situazioni di inagibilità dell’area, o per motivi locali di pubblico interesse, la concessione

potrà essere revocata dall’Amministrazione Comunale.

A. DOMANDA

Ogni circo o mostra viaggiante, con al seguito animali appartenenti a specie domestiche ed esotiche, che intenda

svolgere la propria attività nel territorio Comunale è tenuto alla presentazione di idonea richiesta cui allegare:

1. Documentazione che consenta di identificare, con un nome univoco e non sostituibile, il circo, il

rappresentante legale, il gestore/gestori, e le attività che vi si svolgono;

2. Documento d’identità del/dei titolare/i dell’impresa corredato da polizze assicurative e di cedole di

pagamento, in originale;

3. Elenco completo e aggiornato indicante le specie e il numero di esemplari autorizzati ad essere ospitati e/o

trasportati;

4. Elenco degli animali artisti e degli animali da esposizione;

5. Dichiarazione attestante che nessun animale è stato prelevato in natura;

6. Copia del contratto con un consulente e/o dipendente veterinario che sia sempre disponibile e che sia

responsabile della salute e del trattamento degli animali per conto del gestore.

f.1 Il contratto del veterinario deve prevedere: 1) l'impostazione di un programma di medicina preventivo; 2) la

diagnosi tempestiva ed il conseguente trattamento di malattie infettive e zoonosi; 3) l’effettiva presenza e gli

interventi di pronto soccorso; 4) l'eventualità di pratica dell'eutanasia, se necessario; 5) consulenze relative

alle caratteristiche degli alloggi ed alle gabbie degli animali, dei mezzi di trasporto, delle tecniche di cattura e

manipolazione, delle necessità nutrizionali.

Il richiedente si rende consapevole delle responsabilità civili e di quelle penali previste dagli artt. 495 e 496 c.p. in

caso di attestazioni o dichiarazioni false o mendaci, confermando che tutto quanto verrà dichiarato nella domanda

corrisponde a verità.

Ai sensi degli art.li 7 e 9 della legge 241 del 1990 i soggetti cui va inoltrata la comunicazione di avvio di

procedimento in relazione alla domanda, in base alle norme indicate sulla partecipazione sono anche i potenziali controinteressati, ossia coloro i quali, come le Associazioni animaliste locali, possono subire un pregiudizio concreto ed attuale dall’adozione del provvedimento finale,

Altri documenti

7. Planimetria con data e firma;

8. Elenco dettagliato del personale dipendente e consulente (devono essere specificati i dati anagrafici completi

e copia del documento d’identità). Per ciascuna di tali figure dovranno altresì essere elencate: le relative

qualifiche professionali, gli eventuali corsi tecnico-professionali frequentati, la data, il luogo e l’istituto presso

il quale è stata conseguita la qualifica o frequentato il corso.

Si precisa che tutto il personale del circo deve aver conseguito un corso di formazione professionale

qualificato relativo alla cura degli animali e alle loro mansioni specifiche (completo di nozioni sulle modalità di

cattura, manipolazione e gestione degli animali, pronto soccorso) i cui dettagli devono essere inclusi nelle

condizioni di rilascio dell'idoneità.

9. Piano di emergenza in caso di fuga degli animali ospitati. Il piano di emergenza deve essere concordato con il

veterinario referente per la struttura, al fine di garantire l’adeguatezza dei sistemi da adottare e dei farmaci

veterinari necessari per l’eventuale sedazione degli animali

10. Piano alimentare per le specie ospitate che risponda alle diverse esigenze fisiologiche e nutrizionali delle

stesse, tenuto conto del sesso, dell'età, del peso, delle condizioni di salute e comunque delle diverse esigenze

degli esemplari. Dovranno, inoltre, essere indicati i luoghi in cui gli alimenti dovranno essere conservati.

11. Copia dell’autorizzazione prefettizia.

La mancanza dei requisiti richiesti per la domanda (art 2 comma a fino a k) comporta l’inammissibilità de plano

della domanda, l’incompletezza o la falsità di alcuna, tra i documenti richiesti per la domanda (art 2 comma a fino a

k) può comportare, senza pregiudizio per l’azione penale, l’annullamento d’ufficio dell’autorizzazione

B. DOCUMENTAZIONE DA ESIBIRE A RICHIESTA DEGLI ORGANI DI CONTROLLO E VIGILANZA

Al fine di consentire il monitoraggio delle condizioni di salute di ogni animale, le strutture circensi e le mostre

viaggianti devono mantenere un registro di carico e scarico, ex art. 8-sexies della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e

secondo i modelli riportati negli allegati al D.M 3 maggio 2001, di tutti gli esemplari che devono essere

individualmente riconoscibili.

Nel registro devono essere indicati:

1. Specie, sesso, età dell'animale e dettagli identificativi.

2. Data di acquisizione.

3. Origine e provenienza.

4. Dettagli sulla natura di eventuali malattie o ferite.

5. Dettagli sulla eventuale diagnosi del veterinario e del trattamento indicato, inclusi interventi chirurgici e

medicazioni praticati.

6. Dettagli sui processi di cura e riabilitazione.

7. Effetti del trattamento.

8. Eventi riproduttivi e destinazione della prole.

9. Eventuale diagnosi post mortem nel caso di esemplari deceduti in cattività.

Tale registro dovrà essere sempre disponibile presso la direzione di suddette strutture ed a disposizione degli

organi di controllo e vigilanza.

C. IDENTIFICABILITÀ DEGLI ANIMALI

Ogni esemplare ospitato dovrà essere identificabile attraverso idonea marcatura permanente, così come indicato

dalla Commissione Scientifica Cites.

In particolare, tutti gli animali dei circhi devono uniformarsi ad uno schema di identificazione individuale

permanente basato su uno dei seguenti metodi alternativi:

1. applicazione di micro-chip;

2. esecuzione di marcatura a freddo o tatuaggi

3. fotografie.

I certificati di registrazione devono essere custoditi con cura e presentati su richiesta ad ogni ispezione.

Tutti gli animali non adeguatamente marcati, o non contemplati all'atto del rilascio dell'idoneità e successive

certificazioni, verranno considerati detenuti illegalmente.

Le strutture di mantenimento dovranno essere attrezzate con strumenti atti a regolare la temperatura degli

ambienti in funzione delle singole esigenze degli esemplari ospitati.

Gli animali non devono essere in alcun modo provocati per ottenere il divertimento e l'interesse del pubblico.

Le strutture debbono essere collocate in modo da non consentire al pubblico il contatto diretto con gli animali e la

fornitura di cibo.

L'arricchimento ambientale deve essere considerato una componente essenziale ed imprescindibile, legato alla

necessità di permettere agli animali un comportamento più naturale possibile, al fine di ridurre o minimizzare gli

effetti della noia e la comparsa di atteggiamenti stereotipati. Pertanto, al momento dell'attendamento della

struttura circense, gli animali al seguito dovranno avere a disposizione un adeguato habitat rispondente alle loro

esigenze.

La violazione dei parametri prescritti dal presente articolo può comportare, senza pregiudizio per l’azione penale,

l’annullamento d’ufficio dell’autorizzazione.

D. TRASPORTO.

I metodi di trasporto devono rispettare le normative comunitarie e nazionali vigenti in materia al fine di garantire

sempre il benessere e la salute degli esemplari ospitati, anche ai sensi del Regolamento n 1/05. In particolar modo il

personale adibito al trasporto degli animali dovrà essere in grado di fornire, in caso di controllo:

- Autorizzazione a svolgere l’attività di trasportatore

- Modello tipo 1 (All. III, Capo I, Reg. 1/2005)

- Certificato di idoneità dei conducenti (art. 6, punto 5) – (art. 37): per il trasporto di equidi domestici, bovini, suini,

ovini, caprini e pollame

- Modello 4: nel trasporto nazionale di bovini, suini, equidi, ovini e caprini - D. Min. Sal. 16/05/2007 che

modifica D.P.R. 317/96

E. PULIZIA, DISINFEZIONE ED AREA PER L’ISOLAMENTO DI ANIMALI MALATI

Ogni struttura deve disporre sia di un corretto, adeguato ed aggiornato all’anno corrente piano di pulizia e

disinfezione dei luoghi adibiti al mantenimento degli animali, sia di un'area idoneamente attrezzata per il

mantenimento in isolamento di esemplari che necessitino di cure veterinarie.

In particolare, le strutture devono essere pulite e disinfettate con regolarità con prodotti dagli odori non

particolarmente forti, rivolgendo particolare attenzione all'eliminazione e al trattamento di parassiti interni ed

esterni, inclusi eventuali roditori nei locali della struttura. A questo scopo le gabbie devono essere realizzate in

maniera tale da garantire un buon drenaggio.

F. CRITERI PER IL COLLOCAMENTO DEGLI ANIMALI IN STRUTTURE ATTIGUE

In nessun caso esemplari di specie diverse, non debitamente isolati tra loro, potranno essere trasportati o

mantenuti in strutture attigue, con particolare riguardo alle differenze di età e gerarchie sociali e soprattutto se le

relative specie sono in rapporto preda-predatore.

La struttura deve altresì garantire spazio sufficiente a prevenire situazioni di competizione intraspecifica legata a

comportamenti di aggressività, dominanza, territorialità, ecc.

G. ESIBIZIONI AL DI FUORI DELLA STRUTTURA

Gli animali non possono essere esibiti al di fuori della struttura (circo o mostra viaggiante) per la quale è stata

rilasciata l’idoneità.

H. SOMMINISTRAZIONE DEL CIBO

Deve essere garantita un'adeguata somministrazione di cibo, coerente con le necessità fisiologiche della specie e

dell'individuo in questione, in maniera tale da consentire una crescita sana, che garantisca una buona salute e

stimoli il normale comportamento alimentare di ogni specie, secondo un piano di alimentazione adeguato,

sottoscritto dal medico veterinario della struttura, ed aggiornato all’anno corrente ed alle singole specie detenute.

Tale cibo deve essere somministrato in modo che ogni individuo ne abbia libero accesso, a prescindere dalle

gerarchie di dominanza eventualmente presenti.

Il cibo deve essere di buona qualità, non contaminato da composti chimici e conservato in luoghi adatti al

mantenimento dei valori nutrizionali.

La dieta deve essere completa e ben bilanciata.

Non è consentita la cattura in natura di vertebrati (come ratti, rane, ecc..) per l'alimentazione degli animali anche

in osservanza delle leggi nazionali e regionali di tutela della fauna.

In ogni momento deve essere disponibile acqua fresca e pulita, cambiata con frequenza ragionevole, eccetto che

per quella la cui fisiologia comporta esigenze diverse.

I contenitori devono consentire un'adeguata somministrazione di acque, devono essere sicuri, non pericolosi e

facilmente lavabili.

I. LIMITAZIONI AL PARCO ANIMALI

Il 10 maggio 2000 la Commissione Scientifica CITES del Ministero dell'Ambiente ha emanato le linee guida di

indirizzo per il mantenimento degli animali detenuti presso circhi e mostre itineranti, poi integrate in data 19 aprile

2006 con prot. DPN/10/2006/11106, al fine di aggiornare i criteri ivi contenuti rendendoli più aderenti alle necessità

di tutela del benessere animale e degli operatori del settore.

Nel suddetto documento la Commissione Scientifica CITES sottolinea come, nei confronti di alcune specie animali

in particolare, per le quali comunque sia vincolante la nascita in cattività, il modello di gestione risulti incompatibile

con la detenzione al seguito degli spettacoli itineranti.

La stessa Commissione Scientifica CITES, in data 20 Gennaio 2006, ha stabilito che le barriere elettrificate, pur

essendo un sistema largamente usato per recintare spazi esterni destinati ad ospitare gli animali dei circhi come

mezzo per il contenimento degli animali pericolosi, non possano essere considerate sufficienti a garantire

l’incolumità pubblica intesa come contatto con il personale addetto ed in seconda istanza come contatto esterno

in caso di fuga degli animali dalle aree autorizzate, in particolar modo per gli esemplari di grande taglia e

potenzialmente pericolosi.

Pertanto, in linea con quanto enunciato dalla Commissione Scientifica CITES, l’Amministrazione Comunale ritiene

doveroso proibire, all’interno del proprio territorio, l’utilizzo e l’esposizione di quegli animali per cui ne sia stata

giudicata la detenzione palesemente incompatibile con strutture circensi e di spettacolo viaggiante.

Per quanto sopra esposto è fatto divieto di attendamento nel territorio comunale dei circhi con esemplari delle

seguenti specie al seguito: primati, delfini, lupi, orsi, grandi felini, foche, elefanti, rinoceronti, ippopotami, giraffe,

rapaci diurni e notturni.

Data inoltre l’evidente mancanza di normative specifiche che definiscano protocolli operativi finalizzati al controllo

delle malattie infettive e diffusive che possono interessare i rettili, a differenza di altre classi di animali,

l’Amministrazione Comunale ritiene doveroso proibire, all’interno del proprio territorio, l’utilizzo e l’esposizione di

rettili.

J. PER QUANTO ATTIENE ALLE SPECIE NON OGGETTO DI DIVIETO, SI STABILISCONO I REQUISITI MINIMI

DELLE STRUTTURE DI DETENZIONE (DIMENSIONI E ALTRE CARATTERISTICHE) NECESSARI A SODDISFARE

, PER QUANTO POSSIBILE, LE NECESSITÀ DEI SINGOLI INDIVIDUI SECONDO LA LORO SPECIE

Il rispetto dei requisiti minimi è considerato una condizione minima necessaria ad evitare l’integrazione del reato di

maltrattamento di animali.

In generale, tutti gli animali al seguito devono avere la possibilità di proteggersi in aree riparate dal vento e/o da

altre condizioni meteorologiche avverse. In caso di temperature rigide (inferiori a 10° centigradi) devono inoltre

disporre di ambienti riscaldati, privi di correnti d’aria e idonei ad assicurare il rispetto dei criteri dettati per ciascuna

specie di appartenenza. Le aree esterne devono sempre presentare sia aree soleggiate, sia aree all’ombra.

È espressamente vietato frustare gli animali ovvero privarli di cibo e/o acqua, anche quale metodo di

addestramento.

Un simile comportamento potrà essere segnalato all’autorità giudiziaria in qualità di maltrattamento, punito dalla

legge italiana in forza degli artt. 544 bis ss. del codice penale.

L'arricchimento ambientale deve essere considerato una componente essenziale ed imprescindibile, legato alla

necessità di progettare strutture e di adottare sistemi che stimolino i comportamenti naturali degli animali al fine

di ridurre o minimizzare gli effetti della noia e la comparsa di comportamenti stereotipati. Pertanto, al momento

dell'attendamento della struttura circense, gli animali al seguito dovranno avere a disposizione un adeguato

habitat rispondente alle loro esigenze.

Gli animali non devono essere in alcun modo provocati per ottenere il divertimento e l'interesse del pubblico.

Le strutture debbono essere collocate in modo da non consentire al pubblico il contatto diretto con gli animali e la

fornitura di cibo da parte dei visitatori.

CRITERI SPECIFICI PER SPECIE

CAMELIDI

Questa famiglia comprende nella Regione Paleartica il Cammello (Camelus bactrianus) ed il Dromedario (Camelus

dromedarius), mentre in quella Neotropica la Vigogna (Vicugna vicugna) ed il Guanaco (Lama guanicoe),

copostipide dell'Alpaca (Lama pacos) e del Lama (Lama glama) che sono forme domestiche.

Strutture interne.

Dimensioni: 3 m x 4 m per ogni individuo.

Terreno: lettiera e oggetti che possano catturare l'attenzione degli animali.

Strutture esterne.

Dimensioni Lo spazio minimo deve essere di 300 m.q. fino a 3 esemplari (50 m.q. per ogni animale in più). Per le

specie domestiche come lama e alpaca lo spazio può essere ridotto a 150 m.q. fino a 3 esemplari (25 m.q. per ogni

animale in più).

Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

Terreno: terra e sabbia. Devono essere forniti alberature o cespugli che possano costituire habitat idonei alle

attività proprie della specie in natura o connesse alla loro etologia.

Gli animali devono poter accedere ad un'area protetta dalle intemperie.

Altri fattori.

Strutture interne ed esterne: gli animali non devono essere legati a pali.

Tutte le specie sono resistenti al freddo e possono essere tenute all'esterno per tutto l'anno. I ricoveri e i ripari

non riscaldati, devono comunque essere sufficientemente grandi da permettere a tutti gli animali di sdraiarsi

contemporaneamente.

I maschi possono talvolta avere manifestazioni aggressive e pertanto devono poter essere separati dagli altri

animali; ad ogni modo non è possibile tenere più maschi insieme.

In generale non possono essere tenuti insieme se non in piccoli gruppi o, meglio, a coppie.

Spettacoli: tutte le specie, ad eccezione di lama e alpaca, purché addomesticate, devono essere tenute a debita

distanza dal pubblico in quanto possono mordere.

Alimentazione: sono tutte specie erbivore e pertanto devono essere alimentate con fieno, erba, frutta, verdure e

foglie. Possono essere liberamente aggiunte piccole quantità di alimenti concentrati.

ZEBRE

Strutture interne.

Dimensioni: 12 m.q. per animale.

Clima: protezione dalle correnti d'aria e temperatura stabile sempre sopra i 12°C.

Terreno: Lettiera con paglia e oggetti per stimolare l'interesse degli animali.

Struttura esterna.

Dimensioni: 150 m.q. fino a 3 esemplari (25 m.q. per ogni animale in più). Gli animali devono averne libero accesso

per almeno otto ore al giorno.

Clima: gli animali devono poter accedere ad un'area protetta dalle intemperie.

Terreno: deve essere naturale o con sabbia. Se il terreno non è sabbioso gli animali devono avere comunque la

possibilità di fare bagni di sabbia.

Devono essere forniti alberature o cespugli che possano costituire habitat idonei alle attività proprie della specie in

natura o connesse alla loro etologia.

Altri fattori.

Gli animali non devono essere legati a pali.

In caso di temperature esterne sotto i 12 °C tutti gli animali devono avere la possibilità di riparasi in ambienti in cui

la temperatura sia di circa 12 °C.

BISONTI, BUFALI ED ALTRI BOVIDI:

Strutture interne.

Dimensioni: 25 m.q. per animale.

Struttura esterna.

Dimensioni: 250 mq fino a 3 esemplari (50 mq per ogni animale in più).

Altri fattori.

È fatto espresso divieto di legare gli animali sia in strutture interne, sia in strutture esterne, salvo il tempo

necessario per trattamenti sanitari legati al benessere dell’animale e limitatamente al tempo necessario alle

terapie.

STRUZZO E ALTRI RATITI:

Strutture interne.

Dimensioni: 15 mq per animale

Struttura esterna.

Dimensioni: 250 mq fino a 3 esemplari (50 m.q. per ogni animale in più).

Altri fattori.

È fatto espresso divieto di legare gli animali sia in strutture interne, sia in strutture esterne, salvo il tempo

necessario per trattamenti sanitari legati al benessere dell’animale e limitatamente al tempo necessario alle

terapie.



INDICE

Titolo I - PRINCIPI PAG. 2

Art. 1 – Oggetto del regolamento. PAG. 2

Art. 2 – Competenze del Comune. PAG. 2

Titolo II- DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE PAG. 2

Art. 3 - Definizioni. PAG. 2

Art. 4 - Ambito di applicazione. PAG. 3

Titolo III - DISPOSIZIONI GENERALI PAG. 3

Art. 5 – Obblighi dei detentori di animali. PAG. 3

Art. 6 - Maltrattamento di animali. PAG. 3

Art. 6 bis – Sequestro di animali PAG. 4

Art. 7 – Abbandono di animali. PAG. 5

Art. 8 - Avvelenamento di animali sia di specie domestiche che selvatiche. PAG. 5

Art. 9 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico della Provincia di Udine. PAG. 5

Art. 10 – Divieto di accattonaggio con animali. PAG. 6

Art. 11 – Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio. PAG. 6

Art. 12 – Divieti e regolamentazione di spettacoli e intrattenimenti con l’utilizzo di animali. PAG. 6

Art. 13 – Smarrimento – Rinvenimento – Affido. PAG. 6

Art. 14 – Fuga, cattura, uccisione di animali. PAG. 6

Art. 15 – Pet- therapy. PAG. 7

Art. 16 – Allevamento, esposizione e cessione a qualsiasi titolo di animali. PAG. 7

Art. 17– Macellazione degli animali. PAG. 8

Art. 18 – Inumazione di animali. PAG. 8

Art. 19 – Destianzione di cibo per animali. PAG. 8

Art. 20 – Scelte alimentari. PAG. 8

Art. 21 – Associazioni animaliste e zoofile. PAG. 8

Titolo IV - CANI PAG. 9

Art. 22– Doveri del proprietario. PAG. 9

Art. 23– Attività motoria e rapporti sociali. PAG. 9

Art. 24 – Divieto di detenzione a catena. PAG. 9

Art. 25 – Dimensioni dei recinti. PAG. 9

Art. 26 – Guinzaglio e museruola. PAG. 9

Art. 27 – Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche, luoghi privati. PAG. 10

Art. 28 – Aree e percorsi destinati ai cani. PAG. 10

Art. 29 – Accesso negli esercizi pubblici (bar, ristoranti, uffici). PAG. 10

Art. 30 – Raccolta deiezioni. PAG. 10

Art. 31 – Centri di addestramento - educazione. PAG. 10

Art. 32 – Adozioni da canili e da privati cittadini, sterilizzazioni. PAG. 11

Titolo V - GATTI PAG. 11

Art. 33 – Definizione dei termini usati nel presente titolo. PAG. 11

Art. 34 – Tutela dei gatti liberi. PAG. 11

Art. 35 – Compiti dell’Azienda Sanitaria. PAG. 11

Art. 36 – Cura delle colonie feline. PAG. 11

Art. 37 – Colonie feline. PAG. 11

Art. 38 – Alimentazione dei gatti. PAG. 11

Titolo VI - EQUINI PAG. 12

Art. 39 – Principi distintivi. PAG. 12

Titolo VII – AVIFAUNA E FAUNA SELVATICA PAG. 12

Art. 40 – Detenzione autorizzata di volatili. PAG. 12

Art. 41 – Tutela della fauna selvatica. PAG. 13

Titolo VIII – RODITORI LAGOMORFI E MUSTELIDI PAG. 14

Art. 42 – Modalità di detenzione e misure delle gabbie. PAG. 14

Titolo IX – ANIMALI ACQUATICI PAG. 15

Art. 43 – Detenzione di specie animali acquatiche. PAG. 15

Art. 44 – Dimensioni e caratteristiche degli acquari c/o privati e Attività commerciali. PAG. 15

Art. 45 – Divieti. PAG. 16

Titolo X – RETTILI ANFIBI ED INVERTEBRATI PAG. 16

Art. 46 – Modalità di detenzione ( presso privati e/o attività commerciali). PAG. 16

Titolo XI – COMMISSIONE COMUNALE DIRITTI ANIMALI PAG. 17

Art. 47 – Commissione Comunale Diritti degli Animali. PAG. 17

Titolo XII – DISPOSIZIONI FINALI PAG. 17

Art. 48– Sanzioni. PAG. 17

Art. 49 – Vigilanza. PAG. 19

Art. 50 – Incompatibilità ed abrogazione di norme. PAG. 20

Art. 51 – Norme transitorie. PAG. 20



ALLEGATO A PAG. 21

Modalità di autorizzazione all’attendamento per circhi e mostre viaggianti.

A. Domanda.

B. Documentazione da esibire a richiesta degli organi di controllo e vigilanza.

C. Identificabilità degli animali

D. Trasporto.

E. Pulizia, disinfezione ed area per l’isolamento di animali malati.

F. Criteri per il collocamento degli animali in strutture attigue.

G. Esibizioni al di fuori della struttura.

H. Somministrazione di cibo.

I. Limitazioni al parco animali.

J. Requisiti minimi delle strutture di detenzione (per specie non oggetto di divieto). Criteri specifici per

specie.