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REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - LEGGE REGIONALE 11 OTTOBRE 2012 N. 20 - PUBBLICATA SUL BUR N. 42 DEL 17.10.2012



NORME PER IL BENESSERE E LA TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE


INDICE

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1 (Finalità)

Art. 2 (Definizioni)

Art. 3 (Soggetti attuatori)

Capo II

Tutela del benessere degli animali di affezione

Art. 4 (Responsabilità e doveri del detentore)

Art. 5 (Divieti e prescrizioni)

Art. 6 (Elenco delle associazioni ed enti per la tutela degli animali)

Art. 7 (Strutture di ricovero e custodia)

Art. 8 (Altre strutture di ricovero e custodia)

Art. 9 (Centri di recupero di animali esotici e pericolosi)

Art. 10 (Diritto di accesso ai ricoveri)

Art. 11 (Adozioni)

Art. 12 (Istituzione dell’applicativo informatico “Adotta un amico”)

Art. 13 (Commercio, allevamento, addestramento e custodia a fini commerciali)

Art. 14 (Addestramento)

Art. 15 (Registro di carico e scarico)

Art. 16 (Ritrovamento, cattura e soppressione)

Art. 17 (Controllo della riproduzione animale)

Art. 18 (Soccorso ad animali feriti)

Art. 19 (Programmi di informazione e di educazione)

Art. 20 (Accesso negli esercizi pubblici, commerciali e nei locali e uffici aperti al pubblico)

Art. 21 (Accesso dei cani ai giardini, parchi e aree pubbliche)

Capo III

Tutela dei gatti liberi

Art. 22 (Censimento delle colonie feline)

Art. 23 (Cura e gestione delle colonie feline)

Art. 24 (Cattura e ricovero dei gatti liberi)

Capo IV

Anagrafe canina

Art. 25 (Istituzione della Banca dati regionale dell’anagrafe canina)

Art. 26 (Obbligo di registrazione all’anagrafe canina)

Art. 27 (Identificazione e registrazione dei cani)

Art. 28 (Accesso ai dati dell’anagrafe canina)

Capo V

Anagrafe degli animali di affezione diversi dai cani

Art. 29 (Istituzione della Banca dati regionale degli animali di affezione diversi dai cani)

Art. 30 (Identificazione degli animali di affezione diversi dai cani)

Art. 31 (Accesso ai dati dell’anagrafe degli animali di affezione diversi dai cani)

Capo VI

Disposizioni finali

Art. 32 (Vigilanza)

Art. 33 (Sanzioni)

Art. 34 (Devoluzione dei proventi)

Art. 35 (Contributi)

Art. 36 (Regolamento di esecuzione)

Art. 37 (Disposizioni transitorie)

Art. 38 (Abrogazioni)

Art. 39 (Disposizioni finanziarie)


Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, con la presente legge, assume come finalità

pubblica e promuove, anche attraverso l’educazione, la tutela delle condizioni di salute, il

benessere e il rispetto degli animali, nel quadro di un corretto rapporto uomo, animale e

ambiente.

2. La Regione riconosce la natura di esseri senzienti degli animali, ne condanna

il maltrattamento e l’abbandono, e contrasta, nel rispetto della normativa comunitaria e

statale, l’introduzione illecita di animali di affezione.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) animali di affezione: ogni animale tenuto o destinato a essere tenuto, per

compagnia o affezione, senza essere destinato alla produzione di alimenti per il consumo

umano, nonché quelli utilizzati dai disabili, per la pet-therapy, per la riabilitazione e quelli

impiegati nella pubblicità;

b) detentore: ogni soggetto giuridico che, a qualunque titolo, è responsabile in

ordine alla custodia e al benessere dell’animale di affezione, provvedendo alla sua

sistemazione e a fornirgli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni

fisiologici ed etologici, secondo l’età, il sesso, la specie e la razza dell’animale;

c) allevamento di cani e gatti per attività commerciali: la detenzione di cani e

gatti, anche a fini commerciali, in numero pari o superiore a cinque fattrici e trenta cuccioli

per anno;

d) commercio di animali di affezione: qualsiasi attività economica quale, ad

esempio, i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attività di toelettatura, di

addestramento e di allevamento;

e) colonia felina: due o più gatti che vivono in libertà abitualmente in un

determinato territorio, senza che ve ne sia la detenzione da parte di persona alcuna,

eventualmente alimentati e/o accuditi da privati singoli o associati, denominati referenti di

colonia, che ne possono chiedere il riconoscimento al Comune o al Servizio veterinario

dell’Azienda per i servizi sanitari. È fatto salvo che anche il singolo gatto vivente in libertà

deve essere tutelato, curato, accudito e sterilizzato;

f) oasi felina: luogo opportunamente identificato dal Comune, d’intesa con il

Servizio veterinario dell’Azienda per i servizi sanitari, che consente l’introduzione di gatti per

i quali necessita la collocazione in ambiente controllato o protetto. Tali gatti costituiscono

la colonia felina dell’oasi. Le caratteristiche e le infrastrutture minime dell’oasi felina sono

stabilite dal regolamento di cui all’articolo 36;

g) gattile: struttura di ricovero temporaneo dove sono somministrate cure ed è

assicurata degenza o osservazione sanitaria a gatti viventi in libertà, appartenenti o non a

colonie feline, recuperati con le procedure di cui all’articolo 24, prima della loro

ricollocazione ai sensi dell’articolo 7, comma 4;

h) struttura di ricovero e custodia: struttura pubblica o privata, dedicata alla

custodia di cani e gatti con la finalità prioritaria dell’adozione e centro convenzionato di

recupero per altre specie di animali presenti nel territorio regionale.

Art. 3

(Soggetti attuatori)

1. All’attuazione della presente legge provvedono, nei rispettivi ambiti di

competenza, la Regione, i Comuni, i Servizi veterinari delle Aziende per i servizi sanitari, i

medici veterinari liberi professionisti della regione, con la collaborazione delle associazioni

animaliste e ambientaliste e degli enti zoofili.

Capo II

Tutela del benessere degli animali di affezione

Art. 4

(Responsabilità e doveri del detentore)

1. Chiunque detenga un animale di affezione è responsabile della sua salute e

del suo benessere e deve provvedere alla sua idonea sistemazione, fornendogli adeguate

cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo

l’esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, avuto riguardo alla specie, alla razza,

all’età e al sesso, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all’articolo 36.

2. In particolare, il detentore di animali di affezione è tenuto a:

a) garantire un ricovero adeguato all’animale al riparo dalle intemperie;

b) rifornire l’animale di cibo e di acqua in quantità e qualità sufficiente e con

tempistica adeguata, garantendo la presenza costante di acqua in maniera accessibile

all’animale;

c) assicurargli la necessaria prevenzione e cure sanitarie e un adeguato livello

di benessere fisico ed etologico;

d) tener conto, nel caso in cui l’animale venga adibito alla riproduzione, delle

sue caratteristiche fisiologiche e comportamentali, in modo da non mettere a repentaglio la

salute e il benessere della progenitura o della femmina gravida o allattante;

e) consentirgli un’adeguata possibilità di esercizio fisico;

f) prendere ogni possibile e adeguata precauzione per impedirne la fuga;

g) adottare modalità idonee a garantire la tutela di terzi da danni e aggressioni;

h) assicurare la regolare pulizia dell’ambiente di vita dell’animale;

i) trasportare e custodire l’animale in modo adeguato alla specie. I mezzi di

trasporto e gli imballaggi devono essere tali da proteggere l’animale da intemperie e da

evitare lesioni, consentendo l’ispezione, l’abbeveramento, il nutrimento e la cura dello

stesso. La ventilazione e la cubatura devono essere adeguate alle condizioni di trasporto e

alla specie animale trasportata.

3. Nel rispetto delle esigenze etologiche di specie, è vietato allontanare dalla

madre i cuccioli di cane e gatto al di sotto dei due mesi di età, salvo per necessità certificate

dal veterinario curante.

4. Gli animali di affezione, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16, comma

6, possono essere soppressi solo da un medico veterinario con farmaci ad azione

eutanasica, previa anestesia profonda, nel caso in cui l’animale risulti gravemente

ammalato e sofferente, con prognosi certificata dal medico veterinario.

5. Il Sindaco, ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43

(Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica), secondo le

modalità stabilite dal regolamento di cui all’articolo 36, dispone il ricovero, a spese del

detentore, presso le strutture di cui all’articolo 7, di tutti gli animali di affezione detenuti in

condizioni tali da causare disagio all’animale o da non garantire la pubblica sicurezza o

l’igiene pubblica.

Art. 5

(Divieti e prescrizioni)

1. E’ vietato:

a) abbandonare cani, gatti o altri animali di affezione, nonché lasciarli

cronicamente incustoditi per un tempo incompatibile con le loro necessità fisiologiche ed

etologiche, con riguardo alla specie, alla razza, all’età e al sesso;

b) utilizzare animali con ruoli attivi nella pratica dell’accattonaggio;

c) vendere animali a minorenni;

d) organizzare, promuovere o assistere a combattimenti fra animali;

e) detenere animali di affezione in numero o condizioni tali da causare

problemi di natura igienica o sanitaria, ovvero da recare pregiudizio al benessere degli

animali stessi;

f) per un periodo di cinque anni, detenere animali a chiunque sia stato

riconosciuto colpevole di reato di maltrattamento e crudeltà nei confronti degli stessi;

g) cedere animali di affezione a chiunque possa farne uso o commercio per

sperimentazioni o spettacoli.

2. Nel caso in cui il detentore non possa per seri e comprovati motivi

continuare a detenere il proprio animale di affezione, ne dà comunicazione, secondo le

modalità stabilite dal manuale operativo di cui all’articolo 25, comma 2, all’ufficio anagrafe

canina del Comune di detenzione dell’animale, al fine di ottenere l’eventuale ricovero presso

le strutture pubbliche o private convenzionate. Con il regolamento di cui all’articolo 36 sono

disciplinate le eventuali modalità di esenzione degli oneri a carico del detentore.

3. Nel caso di cui al comma 2, il Comune informa le associazioni e gli enti

iscritti nell’elenco di cui all’articolo 6 e l’Azienda per i servizi sanitari, per opportune iniziative

di ricollocazione dell’animale presso privati che diano le garanzie previste dall’articolo 4.

4. I cani vaganti, ai quali non risulti apposto il codice di identificazione, sono

soggetti alle procedure di cui agli articoli 25 e 26 a spese del detentore e successivamente

restituiti allo stesso. Qualora il proprietario o il detentore risultino sconosciuti o in caso di

rinuncia alla proprietà, ai sensi del comma 2, si provvede al ricovero degli esemplari presso

le strutture di cui all’articolo 7 o alla collocazione presso privati che diano le garanzie

previste dall’articolo 4, ai sensi dell’articolo 7, comma 8, lettera a); sulla scheda segnaletica

di riferimento è indicata la struttura presso la quale l’animale è ricoverato.

Art. 6

(Elenco delle associazioni ed enti per la tutela degli animali)

1. Presso la Direzione centrale competente in materia di tutela della salute è

tenuto un elenco al quale possono richiedere l’iscrizione le associazioni e gli enti, aventi

sede nella regione, le cui finalità rientrino fra quelle previste dalla presente legge.

Art. 7

(Strutture di ricovero e custodia)

1. I Comuni assicurano, in forma singola o associata, la custodia e il

mantenimento, nonchè la gestione sanitaria e l’assistenza medico-veterinaria dei cani, dei

gatti e degli altri animali di affezione, ai sensi dell’articolo 5, presso strutture proprie o

private convenzionate, tali da garantire condizioni di salute adeguate alla specie e al

benessere degli animali ricoverati.

2. I Comuni, nell’affidamento a strutture private convenzionate del servizio di

cui al comma 1, prevedono criteri di prelazione a favore di strutture che:

a) comportano minimi spostamenti degli animali preferendo, ove possibile,

strutture sul proprio territorio;

b) sono dotate di un educatore cinofilo per la rieducazione, in possesso dei

requisiti previsti dal regolamento di cui all’articolo 36, al fine di favorire il recupero

comportamentale e la conseguente adozione degli animali di affezione custoditi;

c) sono gestite o comunque si avvalgono di servizi prestati dalle associazioni

ed enti iscritti nell’elenco di cui all’articolo 6;

d) svolgono attività finalizzate a incentivare l’adozione degli animali ricoverati.

3. Per le finalità di cui al comma 1 possono essere utilizzati:

a) i canili dei Comuni singoli e associati e i canili privati convenzionati;

b) i gattili di cui all’articolo 24, comma 1;

c) i luoghi ove insistono colonie o oasi feline;

d) i centri convenzionati di recupero per altre specie di animali presenti nel

territorio regionale.

4. I gatti sono preferibilmente ricollocati in libertà all’interno di una colonia o di

un’oasi felina.

5. Le strutture di cui al comma 3, lettere a), b) e d), sono sottoposte a controlli

periodici dei veterinari delle Aziende per i servizi sanitari. Presso tali strutture è tenuto,

costantemente aggiornato, il registro di carico e scarico degli animali di cui all’articolo 15.

6. Alla gestione delle strutture pubbliche istituite per l’attuazione dei compiti

di polizia veterinaria provvede l’Azienda per i servizi sanitari tramite il Servizio veterinario. A

tal fine le medesime garantiscono il ricovero e la custodia temporanea dei cani, nei casi

previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento

di polizia veterinaria), con spese a carico del detentore.

7. Le caratteristiche delle strutture di ricovero e custodia e le modalità di

gestione, compresi gli orari di apertura al pubblico, al fine di favorire le adozioni, sono

stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 36. Con il medesimo regolamento sono

determinate le tariffe minime concernenti le spese che i Comuni sostengono per il

mantenimento degli animali, nonché una convenzione tipo, che unifichi il servizio di

mantenimento e custodia sull’intero territorio regionale. È in ogni caso assicurato un

servizio di vigilanza permanente e un servizio di reperibilità da parte di un veterinario. Tutte

le strutture devono ottenere l’autorizzazione sanitaria e deve essere nominato un

veterinario libero professionista come responsabile sanitario.

8. Le strutture di ricovero e custodia assicurano i seguenti servizi:

a) ricovero e custodia dei cani e degli animali di affezione catturati o ritrovati

per il tempo necessario alla loro restituzione ai detentori, ai sensi del decreto del Presidente

della Repubblica 320/1954, o al loro affidamento agli eventuali richiedenti che diano le

garanzie previste dall’articolo 4, se non reclamati entro sessanta giorni;

b) ricovero e custodia permanente dei cani e degli animali di affezione nei casi

di cui all’articolo 5, comma 2, e all’articolo 4, comma 5, quando non sia possibile il loro

affidamento a eventuali richiedenti;

c) assistenza veterinaria;

d) spazi idonei a garantire la sgambatura dei cani;

e) spazi idonei per l’isolamento sanitario degli animali.

9. Le strutture di ricovero e custodia promuovono l’adozione di cani e animali

di affezione in esse ricoverati, anche attraverso la collaborazione delle associazioni e degli

enti di cui all’articolo 6.

10. Le strutture gestite da privati o da enti o associazioni sono dotate dei

requisiti strutturali e funzionali di cui al comma 7.

Art. 8

(Altre strutture di ricovero e custodia)

1. Le strutture gestite da privati o da enti, associazioni o imprese commerciali

diverse da quelle di cui all’articolo 7, comma 1, che detengono animali di affezione, devono

possedere i requisiti previsti dall’Accordo Stato-Regioni recepito con deliberazione della

Giunta regionale 1 giugno 2007, n. 1317 (Indicazioni per l’applicazione nella Regione FVG

dello Schema di accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di

Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy).

Art. 9

(Centri di recupero di animali esotici e pericolosi)

1. La Regione, tramite la Direzione centrale competente in materia di tutela

della salute, riconosce Centri regionali per la detenzione e/o recupero di animali esotici,

anche pericolosi.

2. A seguito di apposito bando di concorso, i candidati in possesso dei requisiti

di cui al comma 3 presentano domanda alla Direzione centrale competente in materia di

tutela della salute, che individua, tra le strutture idonee, la più qualificata.

3. Costituiscono requisiti minimi per il riconoscimento:

a) la disponibilità di almeno 10.000 metri quadrati di terreno già adibito o da

destinarsi alla struttura, ubicato in zona idonea e lontana da centri urbani;

b) la presenza di strutture idonee per la detenzione di animali esotici anche

pericolosi e di ambienti riscaldati per la detenzione di specie esotiche sensibili alle basse

temperature, in numero sufficiente a permettere l’apertura immediata del Centro;

c) comprovata esperienza e conoscenza degli animali esotici;

d) la reperibilità di un addetto nell’arco delle ventiquattro ore;

e) la disponibilità alla collaborazione con Enti e Università, ma non a fini

sperimentali;

f) pregresse collaborazioni con organi di polizia giudiziaria per l’affido di fauna

esotica anche pericolosa;

g) la collaborazione da parte di un medico veterinario con esperienza nella

gestione sanitaria di strutture adibite alla detenzione di animali esotici e/o pericolosi.

4. La Regione, compatibilmente con le proprie disponibilità, può erogare

contributi per l’adeguamento e ampliamento delle strutture, il mantenimento degli animali

e gli interventi sanitari.

Art. 10

(Diritto di accesso ai ricoveri)

1. L’accesso alle strutture di ricovero e custodia pubbliche o private

convenzionate di cui all’articolo 7, ai fini ispettivi e di controllo dei metodi di gestione e delle

condizioni igienico–sanitarie, è garantito al personale dei Servizi veterinari delle Aziende per

i servizi sanitari, alle associazioni e agli enti iscritti nell’elenco di cui all’articolo 6, nonché al

Sindaco del Comune convenzionato o a un suo incaricato.

2. Alle associazioni e agli enti iscritti nell’elenco di cui all’articolo 6 è altresì

garantito, per le finalità di cui al comma 1, l’accesso alle strutture di cui all’articolo 8.

3. I soggetti di cui al comma 1, qualora rilevino inadeguatezze, possono riferire

con osservazioni scritte al Servizio veterinario dell’Azienda per i servizi sanitari, che provvede

alle necessarie misure correttive, informandone la Direzione centrale competente in

materia di tutela della salute. Qualora siano riscontrate problematiche di rilievo, le stesse

sono segnalate alle autorità competenti e al Corpo forestale regionale, che

congiuntamente ai veterinari dell’Azienda per i servizi sanitari si attivano per un pronto

intervento.

Art. 11

(Adozioni)

1. Al fine di prevenire il sovraffollamento presso le strutture di ricovero e

custodia di cui all’articolo 7, i Comuni possono prevedere, in collaborazione con le

associazioni di cui all'articolo 6, incentivi all'adozione degli animali.

2. Gli incentivi possono consistere in una forma di assistenza veterinaria

convenzionata, nella fornitura di alimenti da parte di imprese convenzionate o in contributi

in denaro finalizzati a tali interventi ed erogati periodicamente dopo il controllo delle

condizioni dell’animale.

3. I Comuni vigilano sul rispetto della normativa vigente da parte degli

affidatari.

Art. 12

(Istituzione dell’applicativo informatico “Adotta un amico”)

1. La Regione promuove e favorisce l’affido dei cani e degli altri animali di

affezione mediante canali informativi fruibili dai privati in ambiente web.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione istituisce nella Banca dati

regionale di cui all’articolo 25 la rubrica “Adotta un amico”.

3. Contestualmente al ricovero presso una struttura pubblica o privata

convenzionata, i dati relativi all’animale sono inseriti nella rubrica “Adotta un amico”,

secondo le modalità definite dal manuale operativo di cui all’articolo 25, comma 2.

Art. 13

(Commercio, allevamento, addestramento e custodia a fini commerciali)

1. Le attività di allevamento di cani e di gatti per attività commerciali e le

attività di commercio di animali di affezione sono sottoposte al nulla osta di cui all’articolo

24 del decreto del Presidente della Repubblica 320/1954.

2. Il nulla osta di cui al comma 1 è rilasciato, su istanza del responsabile

dell’attività, dal Servizio veterinario dell’Azienda per i servizi sanitari. Il nulla osta contiene le

indicazioni relative alle specie di animali di affezione e al loro numero massimo detenibile

per specie, che si intendono commerciare, allevare, addestrare e custodire, nonché, per le

attività di vendita di animali, le prescrizioni del Servizio veterinario relative all’età minima

per la cessione, tenuto conto della specie.

3. Per il rilascio del nulla osta è richiesto:

a) il possesso, da parte del responsabile, dei suoi addetti o incaricati, delle

cognizioni necessarie all’esercizio dell’attività, di una qualificata formazione professionale o

di una comprovata esperienza nel settore degli animali di affezione;

b) il possesso, da parte della struttura di ricovero e custodia, dei requisiti

previsti dall’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 320/1954 e dal

regolamento di cui all’articolo 36, salvo il caso di attività di toelettatura;

c) la tenuta, per le attività di vendita di animali di affezione di un registro di

carico e scarico. Per i cani, gatti, furetti, lagomorfi e psittacidi, ad eccezione di calopsite e

ondulati, il carico e lo scarico è individuale e deve riportare, per ogni singolo soggetto:

l’identificazione, la data di acquisizione, la provenienza, la data di cessione e la destinazione.

Per le altre specie animali, quali piccoli uccelli, piccoli roditori e pesci, il carico è registrato

per singole partite. Per tutti gli altri animali, soggetti alla Convenzione di Washington sul

commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione (CITES), si

rinvia alla normativa di riferimento.

4. Gli esercenti il commercio di animali di affezione rilasciano per ogni animale

venduto un’autocertificazione attestante l’età, la razza, la provenienza, la genealogia, le

vaccinazioni eseguite e l’eventuale iscrizione dei genitori al libro genealogico, in aggiunta

alla documentazione ufficiale e valida attestante tali aspetti rilasciata da enti o

professionisti a ciò preposti.

5. Il Servizio veterinario dell’Azienda per i servizi sanitari verifica le condizioni di

detenzione, ricovero, benessere, alimentazione e cura degli animali oggetto di commercio,

allevamento, addestramento e custodia a fini commerciali, nonché il rispetto della

normativa vigente e delle esigenze fisiologiche ed etologiche degli animali.

6. E’ vietato importare, detenere, porre in vendita cani importati di età inferiore

ai tre mesi. L’importazione, la detenzione e la vendita devono avvenire nel rispetto del

Protocollo vaccinale.

Art. 14

(Addestramento)

1. L’addestramento, l’educazione, l’istruzione e l’abilitazione di animali devono

essere impartiti esclusivamente con metodi non violenti.

2. Le attività di cui al comma 1 sono sottoposte a vigilanza veterinaria da parte

dell’Azienda per i servizi sanitari.

3. Gli addestratori, gli educatori, gli istruttori e gli abilitatori di animali a

qualunque titolo, professionale o privato, devono dare comunicazione di inizio della propria

attività al Comune e all'Azienda per i servizi sanitari.

4. I soggetti di cui al comma 3 registrano la loro attività, con i dati e gli

elementi identificativi riferiti a ciascun animale o gruppo di animali soggetti alle attività di

cui al comma 1; il registro è vidimato dall'Azienda per i servizi sanitari.

Art. 15

(Registro di carico e scarico)

1. Le strutture di ricovero e custodia di cui agli articoli 7 e 8 e gli esercizi per il

commercio degli animali di affezione, a esclusione delle attività di toelettatura e di

addestramento, devono dotarsi di un registro di carico e scarico, secondo le modalità

stabilite dal manuale operativo di cui all’articolo 25, comma 2.

2. Gli allevatori o detentori di cani a scopo di commercio hanno l’obbligo di

tenere un registro aggiornato in cui devono risultare le nascite, i decessi, con l’indicazione

delle cause di morte, e le cessioni anche a titolo gratuito, con l’annotazione delle generalità

degli acquirenti o destinatari.

Art. 16

(Ritrovamento, cattura e soppressione)

1. Ferme restando le disposizioni del Titolo II, Capo V, del decreto del

Presidente della Repubblica 320/1954, la cattura di cani e altri animali di affezione vaganti

è ammessa per finalità di controllo anagrafico, sanitario, di emergenza medico-veterinario o

di non autosufficienza, di controllo delle nascite e in caso di comprovato pericolo per

l’incolumità pubblica.

2. La cattura per le finalità di cui al comma 1 è effettuata dal Servizio

veterinario dell’Azienda per i servizi sanitari mediante personale dedicato dipendente o

convenzionato, opportunamente attrezzato e formato.

3. La cattura è effettuata con metodi indolori, tali da non arrecare danno

all’animale, utilizzando attrezzature idonee alla specie oggetto dell’intervento.

4. Gli animali di affezione vaganti rinvenuti sono immediatamente sottoposti

alla procedura di lettura del microchip o del tatuaggio mediante verifica del dispositivo di

identificazione. Gli animali registrati alla Banca dati regionale di cui all’articolo 25 sono

restituiti al detentore al quale sono addebitate le spese per la cattura e ogni eventuale

onere ulteriore. Gli animali non rintracciabili nella Banca dati regionale sono trattati

secondo le modalità di cui all’articolo 5, comma 4.

5. Per l’effettuazione dei controlli di cui al comma 4, i comandi di polizia locale

si dotano di un dispositivo di lettura di microchip isocompatibile.

6. Gli animali ritrovati o catturati possono essere soppressi soltanto se

gravemente ammalati o gravemente infortunati o sofferenti per malattie incurabili o con

affezioni di comprovata pericolosità. La soppressione è effettuata da medici veterinari, con

metodi eutanasici preceduti da anestesia. Qualora l’animale risulti rintracciabile nella Banca

dati regionale, la soppressione, in relazione con la gravità della situazione clinica

anamnestica ed epidemiologica, avviene previo consenso del detentore.

7. Gli interventi chirurgici di sterilizzazione di animali di affezione vaganti

finalizzati al controllo delle nascite possono essere effettuati decorsi sessanta giorni dalla

cattura, per consentire il reclamo dell’animale ai sensi dell’articolo 2, comma 5, della legge

14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del

randagismo).

Art. 17

(Controllo della riproduzione animale)

1. I Servizi veterinari delle Aziende per i servizi sanitari, con la collaborazione

delle associazioni di volontariato e degli enti di cui all’articolo 6, con il consenso dei

detentori, predispongono interventi atti al controllo delle nascite, servendosi delle strutture

pubbliche o convenzionate.

2. Gli interventi di sterilizzazione di animali non identificati, ricoverati presso le

strutture di ricovero e custodia di cui all’articolo 7, sono effettuati dai veterinari delle

Aziende per i servizi sanitari o dai veterinari liberi professionisti convenzionati con l’ente

gestore. Le spese per tali interventi sono a carico dei Comuni.

3. I Comuni possono promuovere il ricorso agli interventi di sterilizzazione degli

animali di proprietà o detenzione privata, anche contribuendo ai costi delle prestazioni dei

veterinari liberi professionisti convenzionati.

4. La Regione può altresì finanziare, per il tramite dei Comuni, gli interventi di

sterilizzazione di cui al comma 2.

Art. 18

(Soccorso ad animali feriti)

1. Chiunque trovi un animale ferito o lo ferisca involontariamente è tenuto a

prestargli soccorso o a provvedere affinché gli venga prestato soccorso.

Art. 19

(Programmi di informazione e di educazione)

1. La Regione predispone, d’intesa con i Servizi veterinari delle Aziende per i

servizi sanitari e gli enti protezionistici, programmi annuali di informazione, educazione e

indirizzo, da svolgere anche nelle scuole, rivolti ai detentori di animali di affezione e

all’opinione pubblica in genere, per promuovere un corretto rapporto uomo–animale e una

maggiore sensibilità verso la difesa dell’ambiente e il rispetto degli animali.

2. L’attuazione dei programmi di cui al comma 1 spetta ai Comuni, singoli o

associati, con la collaborazione dei Servizi veterinari delle Aziende per i servizi sanitari, delle

associazioni animaliste e ambientaliste e degli enti zoofili.

3. I programmi di cui al comma 1 sono diretti in particolare a:

a) promuovere l’acquisto responsabile dell’animale di affezione, inteso come

conoscenza preventiva delle sue esigenze di benessere e salute;

b) scoraggiare il dono di animali di affezione a minori di 18 anni senza

l’espresso consenso del genitore o di chi esercita la responsabilità parentale, nonchè il dono

degli stessi animali come premio, ricompensa o omaggio;

c) limitare la riproduzione non pianificata di animali di affezione;

d) promuovere l’importanza dell’iscrizione all’anagrafe canina.

4. La Regione, nell’ambito dei corsi di formazione e aggiornamento per il

personale regionale, degli enti locali e delle Aziende per i servizi sanitari, addetto ai servizi di

cui alla presente legge, assicura la conoscenza delle norme a tutela del benessere animale.


5. La Regione può altresì finanziare corsi di formazione per i volontari delle

associazioni e degli enti di cui all’articolo 6.

Art. 20

(Accesso negli esercizi pubblici, commerciali e nei locali e uffici aperti al pubblico)

1. I cani, accompagnati dal detentore, hanno accesso a tutti gli esercizi pubblici

e commerciali, nonché ai locali e uffici aperti al pubblico presenti sul territorio regionale.

2. I detentori che conducono i cani negli esercizi, locali e uffici di cui al comma

1, sono tenuti a usare sia guinzaglio che museruola, qualora prevista dalla normativa

statale, avendo cura che i cani non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.

3. Il regolamento di cui all’articolo 36 definisce le misure generali di sicurezza e

le forme di promozione dell’accessibilità.

4. Il responsabile degli esercizi pubblici e commerciali, nonché dei locali e degli

uffici aperti al pubblico può adottare misure limitative all'accesso, previa comunicazione al

Sindaco.

Art. 21

(Accesso dei cani ai giardini, parchi e aree pubbliche)

1. Ai cani accompagnati dal detentore è consentito l'accesso nelle aree urbane

e nei luoghi aperti al pubblico, ivi compresi i parchi e i giardini; in tali luoghi, è obbligatorio

l'uso del guinzaglio e, nei casi previsti dalla normativa vigente, anche della museruola.

2. È vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi,

come le aree giochi per bambini, quando le stesse sono delimitate e segnalate con appositi

cartelli di divieto.

3. Chiunque conduca il cane in ambito urbano è tenuto a raccoglierne le feci e

ad avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse.

4. Il responsabile dei giardini, parchi e aree pubbliche può adottare misure

limitative all'accesso, previa comunicazione al Sindaco.


Capo III

Tutela dei gatti liberi

Art. 22

(Censimento delle colonie feline)

1. I Comuni provvedono al censimento e alla registrazione delle colonie feline.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i Comuni possono avvalersi del supporto

delle Aziende per i servizi sanitari o delle associazioni e degli enti di cui all’articolo 6, previa

convenzione. Della convenzione è data comunicazione all’Azienda per i servizi sanitari.

3. I Comuni provvedono alla mappatura delle aree e degli spazi in cui vivono le

colonie feline o sono ubicate le oasi feline, riconoscendole quali zone protette ai fini della

cura e dell’alimentazione dei gatti ivi stanziati.

Art. 23

(Cura e gestione delle colonie feline)

1. I Comuni provvedono alla cura della salute e delle condizioni di

sopravvivenza delle colonie feline, anche tramite le associazioni e gli enti di cui all’articolo 6.

2. I Comuni provvedono agli interventi di carattere sanitario, comprese le

sterilizzazioni chirurgiche per il controllo delle nascite, tramite i Servizi veterinari delle

Aziende per i servizi sanitari e i veterinari liberi professionisti convenzionati con i Comuni

medesimi.

3. I Comuni possono istituire un elenco di nominativi dei volontari che danno la

propria disponibilità ad accudire le colonie feline, comunicandolo all’Azienda per i servizi

sanitari.

4. I Comuni rilasciano ai volontari di cui al comma 3, che si occupano della cura

e del sostentamento delle colonie feline, un tesserino di riconoscimento. Il tesserino è

ritirato in caso di comportamenti in contrasto con la normativa vigente o con le disposizioni

impartite dal Comune.

5. I volontari di cui al comma 3 possono accedere, ai fini dell’alimentazione e

della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà o in concessione al Comune. L’accesso a

zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario.

6. I Comuni promuovono corsi di formazione, anche in collaborazione con

l’Azienda per i servizi sanitari e con le associazioni ed enti di cui all’articolo 6, rivolti ai

volontari che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline.


7. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente

stanziano. Qualora le colonie feline, per validi motivi certificati dall’Azienda per i servizi

sanitari, siano incompatibili con il territorio occupato, con ordinanza del Sindaco, possono

essere trasferite in altro sito idoneo, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera f).

Art. 24

(Cattura e ricovero dei gatti liberi)

1. I gatti che vivono in libertà non possono essere rinchiusi. E’ ammesso il loro

temporaneo ricovero solo per motivi sanitari o di recupero a seguito di malattie debilitanti o

per grave pericolo di sopravvivenza della colonia felina, attestati dai Servizi veterinari delle

Aziende per i servizi sanitari. Il ricovero è effettuato presso strutture pubbliche o private

gestite dagli enti e dalle associazioni di cui all’articolo 6, autorizzate dall’Azienda per i servizi

sanitari.

Capo IV

Anagrafe canina

Art. 25

(Istituzione della Banca dati regionale dell’anagrafe canina)

1. E’ istituita la Banca dati regionale (BDR) dell’anagrafe canina, la cui

organizzazione sul territorio è affidata ai Comuni.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con

deliberazione della Giunta regionale, è adottato il manuale operativo della BDR, che ne

disciplina l’organizzazione e il funzionamento.

Art. 26

(Obbligo di registrazione all’anagrafe canina)

1. Chiunque sia detentore di un cane è tenuto a registrarlo alla BDR, secondo

le modalità riportate nel manuale operativo di cui all’articolo 25, comma 2.

2. Alla registrazione si provvede:

a) entro il sessantesimo giorno di vita dell’animale, da parte del detentore della

fattrice;

b) entro dieci giorni dalla data di acquisto o dell’inizio della detenzione per gli

esemplari che non siano già registrati alla BDR o che siano di provenienza estera. In ogni

caso è obbligatoria la registrazione prima della cessione.

3. Il detentore del cane già registrato alla BDR ha l’obbligo di denunciare entro

dieci giorni al Comune di residenza:

a) lo smarrimento del cane;

b) la sottrazione del cane, allegando copia della denuncia all’autorità

giudiziaria;

c) la cessione del cane a titolo oneroso o gratuito, comunicando

contestualmente le generalità e l’indirizzo del nuovo proprietario;

d) la morte del cane, allegando il certificato veterinario o quello del servizio

pubblico che ha curato il ritiro dell’animale;

e) la variazione di residenza;

f) la comunicazione di cui all’articolo 5, comma 2.

4. Le modalità per la registrazione e per la denuncia degli eventi di cui al

comma 3 sono stabilite dal manuale operativo di cui all’articolo 25, comma 2.

Art. 27

(Identificazione e registrazione dei cani)

1. All’atto dell’identificazione viene assegnato e contestualmente inoculato al

cane un codice di riconoscimento che lo contraddistingue in modo univoco;

contestualmente all’identificazione si provvede alla registrazione alla BDR nei termini e con

le modalità stabiliti dal manuale operativo di cui all’articolo 25, comma 2.

2. Il cane è identificato mediante marcatura elettronica con microchip

applicato per via sottocutanea e riportante il codice di riconoscimento di cui al comma 1. Il

regolamento di cui all’articolo 36 può prevedere per situazioni particolari forme diverse di

applicazione del contrassegno di identificazione.

3. Al detentore del cane è addebitato il costo unitario del microchip o del

diverso contrassegno di identificazione.

4. L’operazione di identificazione e di registrazione alla BDR è eseguita

dall’Azienda per i servizi sanitari che può, a tal fine, stipulare convenzioni con veterinari liberi

professionisti. Resta ferma la possibilità per il detentore di far eseguire a proprie spese

l’identificazione e la registrazione da parte di un veterinario di fiducia, purché autorizzato

dall’Azienda per i servizi sanitari.

5. I veterinari, nell’esercizio dell’attività professionale, accertano che l’animale

sia provvisto del codice di identificazione. Qualora l’animale ne risulti sprovvisto, i veterinari

ne danno comunicazione al Comune di residenza del detentore per i provvedimenti di

competenza e, se autorizzati, provvedono immediatamente all’identificazione e

registrazione alla BDR dell’animale.

6. I veterinari liberi professionisti espongono nei locali dove esercitano l’attività

professionale tutte le informazioni riguardanti gli obblighi per i detentori di cani previsti dal

presente Capo e le disposizioni sanzionatorie previste dall’articolo 33.

Art. 28

(Accesso ai dati dell’anagrafe canina)

1. I Comuni assicurano ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso ai dati

registrati nella BDR, ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle

norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nel rispetto della

normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Capo V

Anagrafe degli animali di affezione diversi dai cani

Art. 29

(Istituzione della Banca dati regionale degli animali di affezione diversi dai cani)

1. È istituita, all’interno della BDR, l’anagrafe degli animali di affezione diversi

dai cani, per la registrazione obbligatoria, qualora l’identificazione dell’animale sia dovuta ai

sensi della normativa statale o comunitaria vigente, o sia stata effettuata su base

volontaria da parte del detentore.

2. La registrazione di cui al comma 1 comporta gli obblighi e le sanzioni previsti

per la registrazione all’anagrafe canina.

3. La gestione dell’anagrafe è demandata ai Comuni.

Art. 30

(Identificazione degli animali di affezione diversi dai cani)

1. L’identificazione degli animali di affezione diversi dai cani è disciplinata

secondo quanto previsto all’articolo 27.

2. Qualora le caratteristiche etologiche dell’animale lo rendano indispensabile,

i veterinari possono utilizzare dispositivi di identificazione diversi dal microchip.

Art. 31

(Accesso ai dati dell’anagrafe degli animali di affezione diversi dai cani)

1. I Comuni assicurano ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso ai dati

registrati nell’anagrafe di cui all’articolo 29, ai sensi della legge regionale 7/2000, nel

rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Capo VI

Disposizioni finali

Art. 32

(Vigilanza)

1. Fatte salve le attribuzioni degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e di

pubblica sicurezza, i corpi di polizia locale, nonché gli organi di vigilanza di cui dispongono le

Aziende per i servizi sanitari sono preposti alla vigilanza sull’osservanza delle disposizioni

della presente legge e, in generale, di leggi e regolamenti in materia di protezione degli

animali.

Art. 33

(Sanzioni)

1. Ai contravventori della presente legge, come integrata e specificata dal

regolamento di cui all’articolo 36 e dal manuale operativo di cui all’articolo 25, comma 2, si

applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da 51,60 euro a 77,50 euro per la violazione delle disposizioni di cui

all’articolo 12, comma 3, e all’articolo 14, comma 4;

b) da 100 euro a 600 euro per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo

15, all’articolo 26 e all’articolo 27, commi 5 e 6;

c) da 60 euro a 300 euro per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 4,

comma 2;

d) da 250 euro a 350 euro per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 5,

comma 1, lettere b), c), e), f);

e) per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 4, commi 3 e 4,

all’articolo 5, comma 1, lettere a), d), g), all’articolo 16, comma 6, e all’articolo 18 si applicano

le sanzioni previste dalla legge 281/1991 e dalla legge 20 luglio 2004, n. 189 (Disposizioni

concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in

combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate);


f) per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 13, comma 6, si

applicano le sanzioni previste dalla legge 4 novembre 2010, n. 201 (Ratifica ed esecuzione

della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a

Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno).

2. All’accertamento e all’irrogazione delle sanzioni provvedono i Comuni, ai

sensi dell’articolo 2, primo comma, n. 3, della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme

per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), secondo le modalità previste

dalla medesima legge.

Art. 34

(Devoluzione dei proventi)

1. I proventi delle sanzioni amministrative sono integralmente devoluti ai

Comuni, a titolo di finanziamento delle spese per gli interventi di cui alla presente legge.

Art. 35

(Contributi)

1. Per l’ammodernamento e l’eventuale acquisto delle strutture di cui

all’articolo 7, nonché per la costruzione di nuove strutture, la Regione concede ai Comuni

singoli o associati, ai privati titolari di ricoveri convenzionati e a enti non di diritto pubblico o

associazioni, contributi in conto capitale fino all’80 per cento della spesa ammissibile.

2. Per la concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi di cui al

comma 1, si applica la legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori

pubblici).

3. La Regione è autorizzata a concedere contributi alle associazioni di

volontariato di cui all’articolo 6 per le spese sostenute nello svolgimento dell’attività di cura,

sostentamento e sterilizzazione delle colonie feline.

4. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di

concessione dei contributi di cui al comma 3. L’importo del contributo non può essere

superiore a 5.000 euro.

Art. 36

(Regolamento di esecuzione)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato

il regolamento di esecuzione della medesima previo parere della commissione consiliare

competente.


Art. 37

(Disposizioni transitorie)

1. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dalla presente

legge trovano applicazione, per quanto compatibili, i regolamenti emanati con decreto del

Presidente della Giunta regionale 18 dicembre 2000, n. 465 (Regolamento per la

concessione dei contributi di cui all’articolo 13 della legge regionale 39/1990, come

sostituito dall’articolo 7, comma 11 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, per

l’ammodernamento, l’acquisto e la costruzione di nuove strutture per il ricovero dei cani e

dei gatti), e con decreto del Presidente della Regione 6 giugno 2002, n. 171 (Regolamento

di esecuzione della legge regionale 4 settembre 1990, n. 39 in materia di tutela degli

animali domestici per il controllo e la prevenzione del fenomeno del randagismo. Istituzione

dell’anagrafe canina).

2. Il regolamento di cui all’articolo 36 stabilisce i termini per l’adeguamento dei

requisiti strutturali e gestionali delle strutture di ricovero e custodia esistenti.

Art. 38

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 4 settembre 1990, n. 39 (Norme a tutela degli animali

domestici per il controllo e la prevenzione del fenomeno del randagismo. Istituzione

dell'anagrafe canina);

b) l’articolo 113 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47 (modificativo della

legge regionale 39/1990);

c) i commi 10, 11 e 12 dell’articolo 7 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13

(modificativi e integrativi della legge regionale 39/1990).

Art. 39

(Disposizioni finanziarie)

1. Per le finalità previste dal disposto di cui all’articolo 9, comma 4, è

autorizzata la spesa di 20.000 euro per l’anno 2012 a carico dell’unità di bilancio 7.2.1.1134

e del capitolo 4480 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio

pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l’anno 2012, con la denominazione

“Contributi ai Centri regionali di recupero di animali esotici e pericolosi”.

2. Per le finalità previste dal disposto di cui all’articolo 17, comma 4, è

autorizzata la spesa di 40.000 euro per l’anno 2012 a carico dell’unità di bilancio 7.2.1.1134

e del capitolo 4482 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio

pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l’anno 2012, con la denominazione

“Contributi ai Comuni per il finanziamento di interventi di sterilizzazione di animali”.

3. Per le finalità previste dal disposto di cui all’articolo 19, comma 5, è

autorizzata la spesa di 30.000 euro per l’anno 2012 a carico dell’unità di bilancio 7.3.1.2025

e del capitolo 4483 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio

pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l’anno 2012, con la denominazione

“Finanziamenti dei corsi di formazione per volontari delle associazioni ed enti per la tutela

degli animali”.

4. Per le finalità previste dal disposto di cui all’articolo 35, comma 3, è

autorizzata la spesa di 10.000 euro per l’anno 2012 a carico dell’unità di bilancio 7.2.1.1134

e del capitolo 4481 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio

pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l’anno 2012, con la denominazione

“Contributi alle associazioni di volontariato per le spese sostenute per l’attività di cura,

sostentamento e sterilizzazione delle colonie feline”.

5. In considerazione dell’abrogazione della legge regionale 39/1990, disposta

dall’articolo 38, comma 1, lettera a), gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 35,

comma 1, fanno carico all’unità di bilancio 7.2.2.1134 e al capitolo 4652 dello stato di

previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per

l’anno 2012, la cui denominazione è sostituita in “Contributi ai Comuni singoli o associati, ai

privati titolari di ricoveri convenzionati e a enti non di diritto pubblico o associazioni, per

l’ammodernamento, l’acquisto nonché la costruzione di nuove strutture di ricovero e

custodia dei cani, dei gatti e degli altri animali di affezione”.

6. Agli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi da 1 a 4

per complessivi 100.000 euro per l’anno 2012 si fa fronte mediante prelevamento di pari

importo dall’unità di bilancio 10.5.1.1176 e dal capitolo 9680 (Oneri per spese obbligatorie e

d’ordine - di parte corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per

gli anni 2012-2014 e del bilancio per l’anno 2012.

7. AI fine di provvedere alla reintegrazione dell’accantonamento previsto

dall’articolo 18, comma 1, lettera b), della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in

materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), è autorizzata la spesa di

100.000 euro per l’anno 2012 a carico dell’unità di bilancio 10.5.2.1176 e del capitolo 9683

(Oneri per spese obbligatorie e d’ordine - di parte capitale) dello stato di previsione della

spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l’anno 2012

mediante prelievo di pari importo dall’unità di bilancio 10.7.2.3470 e dal capitolo di fondo

globale 9710, partita n. 98 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per

gli anni 2012-2014 e del bilancio per l’anno 2012.


NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell’articolo 2 della legge

regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall’articolo 85, comma 1, della

legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge

modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all’articolo 4

- Il testo dell’articolo 19 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43, è il seguente:

Art. 19

(Attribuzioni del Sindaco)

Il Sindaco, quale autorita' sanitaria locale, adotta - avvalendosi dei responsabili

preposti ai competenti settori dell' Unita' sanitaria locale - tutti i provvedimenti in materia

di igiene e sanita' pubblica e di polizia veterinaria, che comportano, secondo le vigenti

disposizioni, poteri autorizzativi o prescrittivi ovvero di concessione, ivi compresi quelli gia'

demandati all' ufficiale sanitario, che non siano attribuiti agli organi di cui all' articolo

precedente.

Emana, altresi', nella stessa materia le ordinanze contingibili ed urgenti, previste dal

testo unico della legge comunale e provinciale nonche' dall' articolo 32, comma terzo, della

legge 23 dicembre 1978, n. 833.

La relativa attivita' istruttoria, tecnica e amministrativa, e' espletata dai competenti

settori dell' Unita' sanitaria locale.

Nota all’articolo 13

- Il testo dell’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio

1954, n. 320, è il seguente:

Art. 24

Sono sottoposti a vigilanza veterinaria i seguenti impianti speciali adibiti al

concentramento di animali e che possono costituire pericolo per la diffusione di malattie

infettive e diffusive:

a) ricoveri animali degli istituti per la preparazione di prodotti biologici;

b) scuderie e annesse dipendenze degli ippodromi;

c) canili e annesse dipendenze dei cinodromi;

d) serragli e circhi equestri;

e) allevamenti di suini annessi a caseifici o ad altri stabilimenti per la lavorazione di

prodotti alimentari ed allevamenti a carattere industriale o commerciale che utilizzano

rifiuti alimentari di qualsiasi provenienza;

f) canili gestiti da privati o da enti a scopo di ricovero, di commercio o di

addestramento;

g) allevamenti industriali di animali da pelliccia e di animali destinati al

ripopolamento di riserve di caccia;

h) giardini zoologici.

L'attivazione degli impianti di cui alle lettere e), f), g), h), è subordinata a preventivo

nulla osta del prefetto, al quale gli interessati devono rivolgere domanda.

Le installazioni suindicate devono soddisfare alle esigenze igieniche ed essere

facilmente disinfettabili e dotate di apposito locale o reparto di isolamento, fatta eccezione

degli impianti di cui alla lettera d).

L'attivazione dei parchi quarantenari e di acclimatazione per animali esotici è

subordinata a nulla osta dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

Note all’articolo 16

- Il Titolo II, Capo V, del decreto del Presidente della Repubblica 320/1954, reca:

“Norme sanitarie speciali contro le malattie infettive e diffusive degli animali – Rabbia”.

- Il testo dell’articolo 2 della legge 14 agosto 1991, n. 281, è il seguente:

Art. 2

(Trattamento dei cani e di altri animali di affezione)

1. Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione delle

nascite viene effettuato, tenuto conto del progresso scientifico, presso i servizi veterinari

delle unità sanitarie locali. I proprietari o i detentori possono ricorrere a proprie spese agli

ambulatori veterinari autorizzati delle società cinofile, delle società protettrici degli animali

e di privati.

2. I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso le strutture di cui al

comma 1 dell'articolo 4, non possono essere soppressi.


3. I cani catturati o comunque provenienti dalle strutture di cui al comma 1

dell'articolo 4, non possono essere destinati alla sperimentazione.

4. I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, sono restituiti al proprietario o al

detentore.

5. I cani vaganti non tatuati catturati, nonché i cani ospitati presso le strutture di cui

al comma 1 dell'articolo 4, devono essere tatuati; se non reclamati entro il termine di

sessanta giorni possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o

ad associazioni protezioniste, previo trattamento profilattico contro la rabbia,

l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili.

6. I cani ricoverati nelle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, fatto salvo quanto

previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 , e successive modificazioni,

possono essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici

veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità.

7. È vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà.

8. I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall'autorità sanitaria competente per

territorio e riammessi nel loro gruppo.

9. I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o

incurabili.

10. Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d'intesa con le unità sanitarie

locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della

salute e le condizioni di sopravvivenza.

11. Gli enti e le associazioni protezioniste possono gestire le strutture di cui al

comma 1 dell'articolo 4, sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari dell'unità sanitaria

locale.

12. Le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4 possono tenere in custodia a

pagamento cani di proprietà e garantiscono il servizio di pronto soccorso.

Nota all’articolo 33

- Il testo dell’articolo 2 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1, come da ultimo

modificato dall’articolo 13, comma 1, della legge regionale 9/2004, è il seguente:

Art. 2

(Funzioni sanzionatorie delegate)

Fatte salve le deleghe di funzioni sanzionatorie previste da altre leggi regionali, le

funzioni per l' applicazione delle sanzioni amministrative di natura pecuniaria ed accessorie

spettanti alla Regione Friuli - Venezia Giulia sono delegate:


1) alle Province nelle materie della caccia, della pesca nelle acque interne e della

protezione e tutela della fauna e dell' avifauna;

2) ai Comuni in materia di commercio;

2 bis) ai Comuni in materia di artigianato;

3) ai Comuni in materia di igiene e profilassi ai sensi dell' articolo 20 della legge

regionale 13 luglio 1981, n. 43;

4) (ABROGATO);

5) (ABROGATO).

Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con

deliberazione della Giunta regionale saranno impartite direttive agli enti delegati per l'

esercizio uniforme delle funzioni sanzionatorie delegate.

Gli enti predetti sono tenuti a fornire alla Regione informazioni e dati statistici

relativi allo svolgimento delle funzioni delegate.

Nota all’articolo 39

- Il testo dell’articolo 18 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21, come da ultimo

modificato dall’articolo 13, comma 6, della legge regionale 12/2010, è il seguente:

Art. 18

(Fondi di riserva)

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale e annuale sono

iscritti i seguenti fondi di riserva:

a) fondo di riserva per le spese impreviste;

b) fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine;

c) fondo di riserva per la riassegnazione dei residui perenti;

c bis) fondo di riserva per la realizzazione degli interventi relativi a residui annullati;

d) fondo per l'attuazione dei contratti collettivi del personale regionale, ivi compresa

l'area dirigenziale.

2. I fondi elencati alle lettere a), b) e c) sono distinti tra spese correnti e spese in

conto capitale.

3. Il fondo per le spese impreviste e' utilizzato per far fronte a spese inderogabili e

non procrastinabili contemplate dalla legislazione vigente, ma non prevedibili all'atto

dell'adozione della legge di approvazione del bilancio.


4. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle risorse economiche

e finanziarie, con deliberazione dispone il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le

spese impreviste e la loro iscrizione nelle appropriate unita' di bilancio e capitoli.

5. Il fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine e' destinato a integrare gli

stanziamenti, rivelatisi insufficienti, delle unita' di bilancio e capitoli afferenti a spese

obbligatorie relative agli oneri del personale, agli oneri per ammortamenti derivanti dal

ricorso al mercato finanziario, ai residui passivi caduti in perenzione amministrativa e

reclamati dai creditori, ai fondi di garanzia a fronte delle fideiussioni concesse dalla

Regione, nonche' a spese d'ordine relative all'accertamento e alla riscossione delle entrate.

6. L'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie e' autorizzato a

disporre, con decreto, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese

obbligatorie e d'ordine e la loro iscrizione nelle appropriate unita' di bilancio e capitoli.

7. Il fondo di riserva per la riassegnazione dei residui perenti e' utilizzato al fine di

provvedere al pagamento di residui passivi di parte corrente e di parte capitale eliminati

negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, in caso di richiesta da parte degli

aventi diritto.

7 bis. Il fondo di riserva per la realizzazione degli interventi relativi a residui annullati

e' utilizzato ai sensi dell'articolo 51 bis lettera c).

7 ter. Le somme riassegnate ai sensi del comma 7, qualora non vengano pagate

entro l'esercizio di riassegnazione, costituiscono economia di bilancio.

8. L'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie e' autorizzato a

disporre, con decreto, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per la riassegnazione

dei residui perenti e la loro reiscrizione nelle appropriate unita' di bilancio e capitoli.

9. Il fondo per l'attuazione dei contratti collettivi del personale regionale, ivi

compresa l'area dirigenziale, e' destinato alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione

dei contratti collettivi e dei contratti integrativi di ente.

10. L'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie, previa deliberazione

della Giunta regionale, e' autorizzato a disporre, con decreto, il prelevamento di somme dal

fondo per l'attuazione dei contratti collettivi del personale regionale e la loro iscrizione nelle

appropriate unita' di bilancio e capitoli.

11. L'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie e' autorizzato a

disporre, con decreto, il trasferimento delle somme che i contratti collettivi del personale

regionale assegnano al fondo per la contrattazione integrativa.


LAVORI PREPARATORI

Progetti di legge:

n. 70-03

- stralcio del comma 8 dell’articolo 9 del disegno di legge n. 70, disposto ai sensi

dell’articolo 121, comma 2, del Regolamento interno, assegnato alla III Commissione

permanente, con parere del Consiglio delle autonomie locali, il 13 luglio 2009;

n. 107

- di iniziativa dei consiglieri Novelli, Dal Mas, Venier Romano, presentato al Consiglio

regionale il 29 marzo 2010 e assegnato alla III Commissione permanente, con parere del

Consiglio delle autonomie locali, l’8 aprile 2010;

n. 111

- di iniziativa dei consiglieri Razzini, De Mattia, Franz, Narduzzi, Piccin, Picco, presentato al

Consiglio regionale l’1 aprile 2010 e assegnato alla III Commissione permanente, con

parere del Consiglio delle autonomie locali, l’8 aprile 2010;

- esaminati in via preliminare e abbinati, con nomina di un Comitato ristretto, dalla III

Commissione permanente, nella seduta dell’11 novembre 2010;

- esaminati dal Comitato ristretto nelle sedute del 9 marzo 2011 e 7 aprile 2011, con

approvazione di un testo unificato;

- espresso parere sul testo unificato dal Consiglio delle autonomie locali il 12 maggio 2011;

- testo unificato esaminato dalla III Commissione permanente nelle sedute del 13 aprile

2011, 27 aprile 2011, 22 giugno 2011, e in quest’ultima, approvato all’unanimità, con

modifiche, con relazioni dei consiglieri Novelli e Codega;

- testo unificato esaminato dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 24 maggio

2012 e nella seduta antimeridiana del 25 settembre 2012, e in quest’ultima, approvato

all’unanimità, con modifiche.