Cerca nel blog

Translate

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20/2012 DEL FRIULI VENEZIA GIULIA



Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione

La legge regionale del Friuli Venezia Giulia n. 20 dell' 11.10.2012 è stata modificata lo scorso 3 marzo 2015 ed integrata con una serie di nuovi diritti e tutele:
- i cani dovranno essere detenuti solo con l'uso di catena a scorrimento e solo per un periodo massimo di otto ore al giorno.
-accesso ai mezzi del trasporto pubblico(non più di due alla volta), purché dotati di museruola e guinzaglio o in alternativa di trasportino.
-accesso nelle strutture residenziali e ospedaliere.
-accesso alle spiagge libere negli appositi spazi per gli amici a quattro zampe
-divieto di utilizzo degli animali nella pratica dell’accattonaggio.
-divieto di detenere animali per chi sia stato riconosciuto colpevole del reato di maltrattamento.
-viene proibito di donare animali come premi, ricompense, omaggio o regalo nell’ambito di giochi, feste, sagre e ancora lotterie, attività commerciali e spettacoli.
-salate sanzioni, da 300 euro l’una, per quanti non rimuoveranno le deiezioni canine (ad eccezione di non vedenti e disabili)
-modifiche sui termini di denuncia all’anagrafe canina in caso di smarrimento, sottrazione, cessione o morte del cane oltre che di variazione di residenza del proprietario.
-modifica la definizione di “allevamento di cani e gatti per attività commerciali”, che passa dall’attuale previsione di 5 fattrici e 30 cuccioli all’anno a 3 fattrici e 10 cuccioli.